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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 26710/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo in data 09/03/2022, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata all'imputato la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006; rilevato che l'impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, volte a prospettare un utilizzo delle acque reflue diverso rispetto a quello accertato con le prove dichiarative e documentali ammesse dal Tribunale; ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigl estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo in data 09/03/2022, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata all'imputato la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006; rilevato che l'impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, volte a prospettare un utilizzo delle acque reflue diverso rispetto a quello accertato con le prove dichiarative e documentali ammesse dal Tribunale; ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigl estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26710/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris