CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1961
Cassazione n. 26141/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dì Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale dì Verona, con cuì è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 216, primo comma, n.2, 223, primo comma, legge fall., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che generiche non confrontandosi con la motivazione delel conformi pronunce di merito (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto sussistente il delitto di bancarotta fraudolenta, non è consentito dalla legge, in quanto in fatto e generico, essendo fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata ove i profili del secondo motivo sono stati già adeguatamente vagliati; laddove peraltro la ricostruzione ove effettuata aliunde dal curatore non assume valore scriminante; a fronte peraltro della stessa ammissione difensiva che la documentazione sarebbe stata depositata nel procedimento penale); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] 5.A) [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 13 LUG 2026 1 DIRETTOAF AMNilklISTRATIV Do ijAndtgmi