CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 15303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente all'applicabilità dell'art. 20-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 25/03/2025, dep. il.- 22/04/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, in composizione monocratica, pronunciata in data 28/12/2022, 'che ha dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, disattendendo il relativo motivo d'appello col quale l'imputato aveva chiesto la conversione della pena detentiva in 1 yvquella pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis, primo comma, n. 4, cod. pen., ha escluso l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689 per non avere la parte appellante corredato l'istanza «degli elementi minimi, necessariamente provenienti dall'imputato istante, che consentano di commisurare la conversione» (pagg. 5-6). 2. Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia abilitato, articolato in unico motivo in cui ha denunziato la mancanza, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 20-bis cod. pen. e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 56-quater legge n. 689 del 1981. La Corte d'appello nel rigettare il motivo di gravame relativo alla sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. avrebbe errato nel ritenere che fosse onere dell'imputato indicare la quota di reddito da destinare al pagamento della pena sostitutiva, giacché l'omessa indicazione delle informazioni sulla vita individuale, familiare, sociale ed economica da parte dell'imputato non comporta alcuna decadenza ai fini della richiesta conversione, non essendo previsto, al riguardo, alcun onere di allegazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'applicabilità dell'art. 20-bis cod. pen. 4. In sede di discussione orale, tempestivamente richiesta con istanza del 12/01/2026, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, trattato con discussione orale per aver(frla parte fatto tempestiva richiesta, è fondato. 1. La Corte d'appello di Napoli, pur riconoscendo la proponibilità, con i motivi di gravame, della domanda di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. per la prima volta anche in appello (a tal fine puntualmente richiamando Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018, B., Rv. 274165-01), ha però escluso l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva per non avere la parte appellante «provveduto ad indicare, come la legge espressamente richiede, quale sia la quota di reddito che è in grado di dedicare al pagamento della pena pecuniaria sostitutiva» (pag. 5); ciò nel rilievo che, implicando detta conversione ai sensi 2dell'art. 56-quater legge n. 689 del 1981 (norma speciale rispetto all'art. 135 cod. pen.), la commisurazione dell'importo della sanzione pecuniaria sostitutiva in base alla quota di reddito giornaliero che l'imputato può destinare al versamento della sanzione medesima, l'appellante «nulla ha dichiarato né documentato in ordine al proprio reddito né alla quota giornaliera che egli potrebbe destinare al pagamento della sanzione» sostitutiva (pag. 5). 1.1. La motivazione offerta dalla Corte territoriale, nella sua assolutezza, è errata perché assume un obbligo allegativo («...come la legge espressamente richiede...»: pag. 5) che non è affatto previsto, tantomeno a pena di inammissibilità, sicché incorre nel denunciato vizio di violazione di legge. 1.2. Come già affermato da questa Corte - con principio al quale si intende dare continuità - «se per un verso le deduzioni e produzioni dell'imputato possono guidare la valutazione discrezionale del giudice sulla quantificazione della pena pecuniaria, avuto riguardo alla individuazione del valore giornaliero, per altro verso l'assenza di tali informazioni non può determinare una sorta di decadenza dal diritto di ottenere la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 545-bis, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., "al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato» (Sez. 2, n. 9397 del 1/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286130-01, in motiv.). L'acquisizione di documentazione utile alla valutazione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva è, pertanto, eventuale - evenienza connessa al pieno esercizio della valutazione discrezionale del giudice d'appello sulla quantificazione della pena pecuniaria, avuto riguardo all'incompletezza o, se del caso, all'assenza di produzioni dell'imputato istante che possano "guidare" quella valutazione giudiziale ai fini dell'individuazione del valore giornaliero - e costituisce una facoltà del giudice, che può richiederla, secondo il chiaro disposto di cui all'art. 545-bis, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., all'Ufficio esecuzione penale esterna o alla polizia giudiziaria. Sicché, secondo le prescrizioni del codice di procedura penale, l'imputato non è gravato dell'obbligo assoluto di produrre la propria documentazione reddituale, tanto meno a pena di inammissibilità, né detto effetto - si è pure condivisibilmente precisato nella giurisprudenza successiva al d.lgs. n. 150 del 2022 - può scaturire dalla stipula di intese con i locali Consigli dell'ordine che, seppur mirati ad una più 3efficiente organizzazione dell'attività giudiziaria, non possono certo introdurre regole con effetto derogatorio alle disposizioni del codice di rito (così Sez. 2, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti, Rv. 287321-01, in motiv. § 8, che ha ribadito: «Non è inammissibile la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi che non sia corredata dalla documentazione utile ai fini della sua valutazione, posto che la legge non prevede tale onere a carico dell'imputato, né esso può scaturire da intese stipulate con i Consigli dell'ordine degli avvocati, che non hanno titolo ad introdurre, a livello locale, regole con effetto derogatorio rispetto alle disposizioni del codice di rito»). 2. Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che la Corte d'appello di Napoli ha errato nel ritenere che fosse onere dell'imputato appellante documentare o allegare le proprie condizioni economico-reddituali ai fini dell'ammissibilità o comunque dell'accoglibilità della richiesta sostituzione di pena, perché, a fronte di rituale istanza di conversione dell'appellante, la Corte medesima avrebbe dovuto argomentare in base ai parametri di cui all'art. 58-quater della legge n. 689 del 1981, facente rinvio, quanto alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, all'art. 133-ter cod. pen., e, ove ritenuto necessario, disporre eventualmente l'acquisizione di documentazione utile ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. Mancando ogni valutazione in proposito, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli, relativamente alla statuizione sulla pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, in applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all'art. 56- quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice, attraverso il rinvio ai parametri dell'art. 133-ter cod. pen., di determinare in maniera personalizzata valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione». 3. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va formulata la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata dell'affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli. 4 P.Q.[OSCURATO:PERSONA], ''' )T [OSCURATO:PERSONA] Fu71.0 5