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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11220/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 25.9.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] Srl", dichiarata fallita 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in rubrica ascrittogli, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Giurintano, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, avendo errato la corte territoriale nel ritenere di natura distrattiva l'operazione di scissione di un immobile, di cui alla lett. a) del capo d'imputazione, perfezionata con atto del 29.10.2007, costituente il cespite di maggior valore della società, poiché, a differenza di quanto affermato dalla corte di appello, da un lato, per tale scissione nessun prezzo andava corrisposto in favore della scissa, venendo, pertanto, meno l'oggetto della contestata distrazione; dall'altro, sarebbe stato necessario considerare la situazione debitoria della scissa e la sua consistenza finanziaria al momento dell'operazione, per accertare se quest'ultima costituisca o meno un atto volontariamente depauperatorio del patrimonio sociale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, indagine omessa dal giudice di appello.

Al riguardo il ricorrente evidenzia un vero e proprio travisamento della prova da parte della corte di appello e la manifesta contraddittorietà della motivazione, posto che, da un lato, sempre a differenza di quanto affermato dal giudice di merito, non è affatto vero che l'imputato ha riconosciuto l'esistenza di uno stato di crisi economica della "[OSCURATO:PERSONA] Srl" già nel 2004/2005, riconducendo, invece, il dissesto della società alla crisi della Libia, intervenuta nel 2011, verso il cui mercato si era orientata la politica commerciale della fallita, laddove, al momento della scissione, la situazione economica e patrimoniale della società in questione era ampiamente positiva, come evidenziato dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, del consulente tecnico della difesa e dal contenuto dei bilanci al 30.6.2006 e al 30.6.2007; dall'altro, l'assunto secondo cui le dichiarazioni dell'imputato sullo stato di crisi della società risalente a un periodo antecedente alla scissione troverebbero conferma dalla lettura dei bilanci, appare in contrasto con la contestuale affermazione secondo cui, come accertato dal curatore fallimentare, i bilanci sono stati mantenuti in sostanziale pareggio, fino a poco tempo prima del fallimento, così non fornendo mai le dimensioni reali della crisi; 2) vizio di motivazione con riferimento al fatto distrattivo di cui alla lett. b) dell'imputazione (erogazione in più occasioni di finanziamenti per l'importo complessivo di euro 87.000,00 in favore di un'altra società del gruppo, la "[OSCURATO:PERSONA] Sri", senza valide ragioni economiche), posto che la corte territoriale ha omesso di fornire risposta ai rilievi difensivi sul punto, volti a sostenere, per un verso, che il finanziamento in parola non può considerarsi un atto dissipativo, essendo stato erogato in ossequio a una strategia imprenditoriale rivelatasi inefficace, ma non certo contraria al perseguimento della finalità dell'impresa; per altro verso, la mancata sussistenza del dolo generico poiché l'operazione di finanziamento appariva assolutamente neutra e l'imputato non si era certo rappresentato che potesse pregiudicare le casse sociali, anche tenuto conto del fatto che egli, avendo acquisito il 100% delle quote della società fallita, mai avrebbe posto in essere un'operazione volta ad avvantaggiare una società di cui deteneva solo il 61% delle quote, mettendo a rischio la garanzia patrimoniale della società di cui era dominus assoluto.

3. Con requisitoria scritta del 18.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

5. In via preliminare appare opportuno ripercorrere sinteticamente gli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra scissione societaria, che, in via astratta, costituisce una delle possibili vicende della vita di una società commerciale ex art. 2506, c.c., e il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

Si è da tempo affermato, al riguardo, che integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento di tutti gli elementi attivi alla società beneficiaria, in quanto tale manovra assume i connotati dell'operazione distrattiva per l'assenza di un concreto vantaggio economico e per l'impossibilità di continuare l'attività di impresa (Sez. 5, n. 15715 del 28/11/2013, Rv. 262762).

Principi ulteriormente ribaditi e precisati da una serie di successivi arresti, in cui si è evidenziato come integri il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'operazione di scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore ovvero le attività produttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione - astrattamente lecita - sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operi la società poi fallita al momento della scissione, nonché di ulteriori operazioni poste in essere a danno della società poi fallita, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt.2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie (cfr. Sez. 5, n. 13522 del 21/01/2015, Rv. 262964; Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Rv. 264078; Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Rv. 279636; Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818).

Alla luce di tali principi può, dunque, sostenersi che affinché un'operazione di scissione societaria sia penalmente rilevante nei sensi ora illustrati è necessario che l'attenzione del giudice si concentri su due aspetti di particolare importanza: la situazione debitoria della società che subisce la scissione; l'eventuale presenza di un danno patrimoniale per la suddetta società, che può anche consistere nella mancanza di un concreto vantaggio economico derivante dalla scissione.

Orbene entrambi gli evidenziati profili hanno formato oggetto di accurata e congrua motivazione da parte dei giudici di merito.

A tale proposito va sottolineato che nella fattispecie in esame ricorre un caso di "doppia conforme" posto che, sul punto, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Orbene, come chiarito dal giudice di primo grado con logico argomentare, l'operazione di scissione avente a oggetto l'immobile di cui alla lettera a) dell'imputazione ha avuto un indubbio e consapevole carattere depauperativo, in quanto, da un lato, essa ha riguardato "un immobile di ingente valore (l'unico a quanto risulta che la società avesse a disposizione)", dall'altro è stata realizzata "in assenza di corrispettivo", in un momento in cui "era in atto una profonda crisi aziendale, congiunta a un voluto disimpegno di risorse", desunte da una serie di indici rivelatori oggetto di specifica disamina, Come rilevato, in particolare, dalla corte territoriale l'operazione di scissione si era risolta in un danno per i creditori della società fallita, in mancanza di un concreto vantaggio economico per quest'ultima, avendo avuto a oggetto, per l'appunto, il trasferimento dell'unico bene immobile d'ingente valore della società, acquistato nel 1998 al valore di euro 320.203,00, alla "[OSCURATO:SOCIETA]" per il valore di euro 35.763,00.

Il giudice di secondo grado, inoltre, con condivisibile argomentazione, rilevante ai fini della dimostrazione del dolo generico, che implica la consapevolezza della natura distrattiva dell'operazione in parola, ha sottolineato come sia stato proprio l'amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]" ad autorizzare l'assemblea dei soci a non redigere la relazione illustrativa della scissione, allo scopo, osserva la corte territoriale con logico argomentare, di evitare che i creditori della società venissero a conoscenza della fuoriuscita del cespite dal patrimonio societario con le indicate modalità, non consentendo loro, con tale omissione, di "far valere la responsabilità solidale, sussidiaria, della società di nuova costituzione, per i debiti della scissa, ex art. 2506 co. 3, quater, c.c., nei limiti del valore del patrimonio netto costituito" (cfr. pp. 8-9 della sentenza di primo grado; 6-7 della sentenza di appello).

Lo stesso dicasi per la condotta contestata nella lett. b) dell'imputazione, avendo i giudici di merito rilevato, ancora una volta con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, la natura, questa volta consapevolmente dissipativa, dei finanziamenti erogati in diversi momenti dalla società fallita in favore della "GB Centro", per un totale complessivo di 87.000,00 euro, altra società del gruppo "informale" dei Giurintano, trattandosi di un finanziamento che non corrispondeva all'attività svolta dalla società fallita, "ne ha compromesso lo stato di crisi presente già dagli anni precedenti (e in via di progressivo aggravamento)" ed effettuato in "favore di una società che era già in perdita" di cui il Giurintano era socio di maggioranza (cfr. pp. 9-10 della sentenza di primo grado; p. 8 della sentenza di appello).

Si tratta di una conclusione del tutto in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dai Collegio, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di "dissipazione" consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (cfr. Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, Rv. 280550).

Né risultano in alcun modo configurabili, evidenziano correttamente i giudici di merito, le condizioni di fatto idonee a integrare un'ipotesi di "vantaggi compensativi", che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, escludono la rilevanza penale dei fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi, soltanto ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non rispondente all'interesse della società e tale da determìnare un danno al patrimonio sociale, assuma, in presenza di una realtà di gruppo, un significato diverso, in modo che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562).

Non appare revocabile in dubbio, infine, che la sentenza oggetto di ricorso, complessivamente considerata, sia sorretta da una motivazione implicita del tutto adeguata (sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr. Cass., sez.

II, 12/02/2009, n. 8619) sul dolo del reato di cui si discute, che resta generico pur in presenza di condotte dissipative, in quanto, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007).

6. A fronte di tale limpido percorso argomentativo i motivi di ricorso appaiono, come si è detto, inammissibili.Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Trattandosi, del resto, di "doppia conforme" resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali, se non quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), circostanza la cui sussistenza non risulta affatto dimostrata nel caso in esame.

Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 25.9.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] Srl", dichiarata fallita 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in rubrica ascrittogli, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Giurintano, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, avendo errato la corte territoriale nel ritenere di natura distrattiva l'operazione di scissione di un immobile, di cui alla lett. a) del capo d'imputazione, perfezionata con atto del 29.10.2007, costituente il cespite di maggior valore della società, poiché, a differenza di quanto affermato dalla corte di appello, da un lato, per tale scissione nessun prezzo andava corrisposto in favore della scissa, venendo, pertanto, meno l'oggetto della contestata distrazione; dall'altro, sarebbe stato necessario considerare la situazione debitoria della scissa e la sua consistenza finanziaria al momento dell'operazione, per accertare se quest'ultima costituisca o meno un atto volontariamente depauperatorio del patrimonio sociale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, indagine omessa dal giudice di appello. Al riguardo il ricorrente evidenzia un vero e proprio travisamento della prova da parte della corte di appello e la manifesta contraddittorietà della motivazione, posto che, da un lato, sempre a differenza di quanto affermato dal giudice di merito, non è affatto vero che l'imputato ha riconosciuto l'esistenza di uno stato di crisi economica della "[OSCURATO:PERSONA] Srl" già nel 2004/2005, riconducendo, invece, il dissesto della società alla crisi della Libia, intervenuta nel 2011, verso il cui mercato si era orientata la politica commerciale della fallita, laddove, al momento della scissione, la situazione economica e patrimoniale della società in questione era ampiamente positiva, come evidenziato dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, del consulente tecnico della difesa e dal contenuto dei bilanci al 30.6.2006 e al 30.6.2007; dall'altro, l'assunto secondo cui le dichiarazioni dell'imputato sullo stato di crisi della società risalente a un periodo antecedente alla scissione troverebbero conferma dalla lettura dei bilanci, appare in contrasto con la contestuale affermazione secondo cui, come accertato dal curatore fallimentare, i bilanci sono stati mantenuti in sostanziale pareggio, fino a poco tempo prima del fallimento, così non fornendo mai le dimensioni reali della crisi; 2) vizio di motivazione con riferimento al fatto distrattivo di cui alla lett. b) dell'imputazione (erogazione in più occasioni di finanziamenti per l'importo complessivo di euro 87.000,00 in favore di un'altra società del gruppo, la "[OSCURATO:PERSONA] Sri", senza valide ragioni economiche), posto che la corte territoriale ha omesso di fornire risposta ai rilievi difensivi sul punto, volti a sostenere, per un verso, che il finanziamento in parola non può considerarsi un atto dissipativo, essendo stato erogato in ossequio a una strategia imprenditoriale rivelatasi inefficace, ma non certo contraria al perseguimento della finalità dell'impresa; per altro verso, la mancata sussistenza del dolo generico poiché l'operazione di finanziamento appariva assolutamente neutra e l'imputato non si era certo rappresentato che potesse pregiudicare le casse sociali, anche tenuto conto del fatto che egli, avendo acquisito il 100% delle quote della società fallita, mai avrebbe posto in essere un'operazione volta ad avvantaggiare una società di cui deteneva solo il 61% delle quote, mettendo a rischio la garanzia patrimoniale della società di cui era dominus assoluto. 3. Con requisitoria scritta del 18.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. In via preliminare appare opportuno ripercorrere sinteticamente gli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra scissione societaria, che, in via astratta, costituisce una delle possibili vicende della vita di una società commerciale ex art. 2506, c.c., e il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Si è da tempo affermato, al riguardo, che integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento di tutti gli elementi attivi alla società beneficiaria, in quanto tale manovra assume i connotati dell'operazione distrattiva per l'assenza di un concreto vantaggio economico e per l'impossibilità di continuare l'attività di impresa (Sez. 5, n. 15715 del 28/11/2013, Rv. 262762). Principi ulteriormente ribaditi e precisati da una serie di successivi arresti, in cui si è evidenziato come integri il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'operazione di scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore ovvero le attività produttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione - astrattamente lecita - sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operi la società poi fallita al momento della scissione, nonché di ulteriori operazioni poste in essere a danno della società poi fallita, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt.2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie (cfr. Sez. 5, n. 13522 del 21/01/2015, Rv. 262964; Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Rv. 264078; Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Rv. 279636; Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818). Alla luce di tali principi può, dunque, sostenersi che affinché un'operazione di scissione societaria sia penalmente rilevante nei sensi ora illustrati è necessario che l'attenzione del giudice si concentri su due aspetti di particolare importanza: la situazione debitoria della società che subisce la scissione; l'eventuale presenza di un danno patrimoniale per la suddetta società, che può anche consistere nella mancanza di un concreto vantaggio economico derivante dalla scissione. Orbene entrambi gli evidenziati profili hanno formato oggetto di accurata e congrua motivazione da parte dei giudici di merito. A tale proposito va sottolineato che nella fattispecie in esame ricorre un caso di "doppia conforme" posto che, sul punto, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Orbene, come chiarito dal giudice di primo grado con logico argomentare, l'operazione di scissione avente a oggetto l'immobile di cui alla lettera a) dell'imputazione ha avuto un indubbio e consapevole carattere depauperativo, in quanto, da un lato, essa ha riguardato "un immobile di ingente valore (l'unico a quanto risulta che la società avesse a disposizione)", dall'altro è stata realizzata "in assenza di corrispettivo", in un momento in cui "era in atto una profonda crisi aziendale, congiunta a un voluto disimpegno di risorse", desunte da una serie di indici rivelatori oggetto di specifica disamina, Come rilevato, in particolare, dalla corte territoriale l'operazione di scissione si era risolta in un danno per i creditori della società fallita, in mancanza di un concreto vantaggio economico per quest'ultima, avendo avuto a oggetto, per l'appunto, il trasferimento dell'unico bene immobile d'ingente valore della società, acquistato nel 1998 al valore di euro 320.203,00, alla "[OSCURATO:SOCIETA]" per il valore di euro 35.763,00. Il giudice di secondo grado, inoltre, con condivisibile argomentazione, rilevante ai fini della dimostrazione del dolo generico, che implica la consapevolezza della natura distrattiva dell'operazione in parola, ha sottolineato come sia stato proprio l'amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]" ad autorizzare l'assemblea dei soci a non redigere la relazione illustrativa della scissione, allo scopo, osserva la corte territoriale con logico argomentare, di evitare che i creditori della società venissero a conoscenza della fuoriuscita del cespite dal patrimonio societario con le indicate modalità, non consentendo loro, con tale omissione, di "far valere la responsabilità solidale, sussidiaria, della società di nuova costituzione, per i debiti della scissa, ex art. 2506 co. 3, quater, c.c., nei limiti del valore del patrimonio netto costituito" (cfr. pp. 8-9 della sentenza di primo grado; 6-7 della sentenza di appello). Lo stesso dicasi per la condotta contestata nella lett. b) dell'imputazione, avendo i giudici di merito rilevato, ancora una volta con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, la natura, questa volta consapevolmente dissipativa, dei finanziamenti erogati in diversi momenti dalla società fallita in favore della "GB Centro", per un totale complessivo di 87.000,00 euro, altra società del gruppo "informale" dei Giurintano, trattandosi di un finanziamento che non corrispondeva all'attività svolta dalla società fallita, "ne ha compromesso lo stato di crisi presente già dagli anni precedenti (e in via di progressivo aggravamento)" ed effettuato in "favore di una società che era già in perdita" di cui il Giurintano era socio di maggioranza (cfr. pp. 9-10 della sentenza di primo grado; p. 8 della sentenza di appello). Si tratta di una conclusione del tutto in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dai Collegio, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di "dissipazione" consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (cfr. Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, Rv. 280550). Né risultano in alcun modo configurabili, evidenziano correttamente i giudici di merito, le condizioni di fatto idonee a integrare un'ipotesi di "vantaggi compensativi", che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, escludono la rilevanza penale dei fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi, soltanto ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non rispondente all'interesse della società e tale da determìnare un danno al patrimonio sociale, assuma, in presenza di una realtà di gruppo, un significato diverso, in modo che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562). Non appare revocabile in dubbio, infine, che la sentenza oggetto di ricorso, complessivamente considerata, sia sorretta da una motivazione implicita del tutto adeguata (sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr. Cass., sez. II, 12/02/2009, n. 8619) sul dolo del reato di cui si discute, che resta generico pur in presenza di condotte dissipative, in quanto, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007). 6. A fronte di tale limpido percorso argomentativo i motivi di ricorso appaiono, come si è detto, inammissibili.Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Trattandosi, del resto, di "doppia conforme" resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali, se non quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), circostanza la cui sussistenza non risulta affatto dimostrata nel caso in esame. Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 1
Sentenza Cassazione n. 11220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris