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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03457/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 9873-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (GIA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N.9873/2022 Cron.

Rep.

Ud.18/12/2025 avverso la sentenza n. 524/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE La Corte d’appello di L’Aquila accoglieva in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava la prescrizione di un credito contributivo Inps portato da cartella esattoriale, mentre confermava la cessazione della materia del contendere per altricrediti già oggetto di sgravio.

Compensava interamente le spese di primo e secondo grado in quanto lo sgravio, che aveva determinato la cessazione della gran parte della materia del contendere, era intervenuto in forza di disposizione di legge sopravvenuta alla proposizione dell’iniziale ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria.

Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso, mentre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello disposto la compensazione totale in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.

Specifica il motivo che parte dello sgravio non era avvenuto per sopravvenuta norma di legge ma per riconoscimento da parte dell’Inps della prescrizione maturata, e inoltre non poteva esservi ragione di compensazione rispetto al debito in ordine al quale [OSCURATO:PERSONA] era risultato vittorioso in appello.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha motivato ex art.92 c.p.c. sulle ragioni per cui ha disposto la compensazione integrale, affermando che lo sgravio, che aveva portato alla cessazione della gran parte della materia del contendere, era intervenuto in forza di disposizione di legge sopravvenuta alla proposizione dell’iniziale ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

In ordine alla motivazione delle gravi ed eccezionali ragionidi compensazione, questa Corte ha affermato che essa è sindacabile in sede di legittimità ove siano addotte ragioni illogiche o incoerenti (Cass., S.U., 18467/25, Cass.14036/24, Cass.9977/19), oppure si tratti di motivazione stereotipata, che si esaurisca in clausole di mero stile o faccia leva su circostanze ininfluenti (Cass.23914/25, Cass.8486/25, Cass.15945/22).

Ora, la ricordata motivazione non poggia affatto su enunciazioni astratte o su valutazioni stereotipate, ma pone in risalto la peculiarità delle ragioni dell’accoglimento che, per la quasi totalità della pretesa creditizia, è derivato da sopravvenuto intervento legislativo cui seguì lo sgravio.

Tale motivazione, sulla cui fondatezza non deve entrarsi in questa sede –poiché il sindacato di legittimità non può spingersi fino a misurare la "gravità ed eccezionalità" delle ragioni (Cass.15495/22) – supera il vaglio di non implausibilità unicamente rimesso a questa Corte (Cass.23051/24).

Il ricorso va conclusivamente respinto con condanna alle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] secondo soccombenza, nulla dovendosi statuire nel rapporto con Inps che non ha svolto attività difensiva. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9873-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (GIA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N.9873/2022 Cron. Rep. Ud.18/12/2025 avverso la sentenza n. 524/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE La Corte d’appello di L’Aquila accoglieva in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava la prescrizione di un credito contributivo Inps portato da cartella esattoriale, mentre confermava la cessazione della materia del contendere per altricrediti già oggetto di sgravio. Compensava interamente le spese di primo e secondo grado in quanto lo sgravio, che aveva determinato la cessazione della gran parte della materia del contendere, era intervenuto in forza di disposizione di legge sopravvenuta alla proposizione dell’iniziale ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso, mentre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello disposto la compensazione totale in assenza di gravi ed eccezionali ragioni. Specifica il motivo che parte dello sgravio non era avvenuto per sopravvenuta norma di legge ma per riconoscimento da parte dell’Inps della prescrizione maturata, e inoltre non poteva esservi ragione di compensazione rispetto al debito in ordine al quale [OSCURATO:PERSONA] era risultato vittorioso in appello. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha motivato ex art.92 c.p.c. sulle ragioni per cui ha disposto la compensazione integrale, affermando che lo sgravio, che aveva portato alla cessazione della gran parte della materia del contendere, era intervenuto in forza di disposizione di legge sopravvenuta alla proposizione dell’iniziale ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. In ordine alla motivazione delle gravi ed eccezionali ragionidi compensazione, questa Corte ha affermato che essa è sindacabile in sede di legittimità ove siano addotte ragioni illogiche o incoerenti (Cass., S.U., 18467/25, Cass.14036/24, Cass.9977/19), oppure si tratti di motivazione stereotipata, che si esaurisca in clausole di mero stile o faccia leva su circostanze ininfluenti (Cass.23914/25, Cass.8486/25, Cass.15945/22). Ora, la ricordata motivazione non poggia affatto su enunciazioni astratte o su valutazioni stereotipate, ma pone in risalto la peculiarità delle ragioni dell’accoglimento che, per la quasi totalità della pretesa creditizia, è derivato da sopravvenuto intervento legislativo cui seguì lo sgravio. Tale motivazione, sulla cui fondatezza non deve entrarsi in questa sede –poiché il sindacato di legittimità non può spingersi fino a misurare la "gravità ed eccezionalità" delle ragioni (Cass.15495/22) – supera il vaglio di non implausibilità unicamente rimesso a questa Corte (Cass.23051/24). Il ricorso va conclusivamente respinto con condanna alle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] secondo soccombenza, nulla dovendosi statuire nel rapporto con Inps che non ha svolto attività difensiva. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore import