CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliatain Roma, via Marocco n. 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 372/5/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 7 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. IRPEG RIMBORSORilevato che: L’Ufficio emise nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito d’impresa per il periodo d’imposta 1/7/1999 - 30/6/2000. Il ricorso proposto contro l’atto impositivo venne accolto dalla CTP di Milano con sentenza riformata dalla CTR della Lombardia. La Corte di cassazione, con sentenza n. 11720 del 2016, cassando la decisione di appello e decidendo nel merito, accolse l’originario ricorso della contribuente. In pendenza del giudizio, l’Ufficio iscrisse a ruolo, a titolo provvisorio, imposte e sanzioni emettendo due cartelle di pagamento. In relazione alla cartella n. 06820050334494856000,la società chiese ed ottenne la rateazione; provvide poi al pagamento dell’importo dovuto, in parte ottemperando ai pagamenti alla scadenze previste e per il residuo con il versamento in unica soluzione con i benefici della c.d. “rottamazione”, previsti dall’art. 1, commi da 618 a 624, della l. n. 147 del 2013. La società notificò quindi all’Agenzia delle entrate istanza di sgravio e di rimborso con contestuale atto di messa in mora, intimandole, stante la sentenza definitiva della Corte di cassazione, di rimborsare tutte le somme versate in pendenza del giudizio. Non avendo l’Ufficio ottemperato integralmente al giudicato, la contribuente propose ricorso per ottemperanza chiedendo –per quanto in questa sede rileva – il rimborso delle somme versat e in relazione alla cartella n. 06820050334494856000. Con separato ricorso la società dedusse l’illegittimità del diniego parziale di sgravio e di rimborso prospettando, nella sostanza, le medesime ragioni addotte nel giudizio di ottemperanza.La CTP di Milano dichiarò inammissibile il ricorso poiché il diniego parziale dello sgravio-rimborso si configurava come diniego di autotutela impugnabile solo per vizi propri. La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermò la decisione di primo grado. Avverso lasentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del co mbinato disposto degli dell’art. 2 quater, comma 1, d.l. n. 564/1994, convertito dalla l. n. 656/1994, e del d.m. n. 37/1997, nonchédell’art. 19, comma 1, lett. g), del d.lgs.n. 546/1992. Sostiene che la sentenza impugnata è illegittima per aver sussunto la fattispecie concreta nell’alveo dell’autotutela, mentre essa verte esclusivamente sul diritto al rimborso per effetto del giudicato e sulla prevalenza o meno della “rottamazione” sul giudicato medesimo. Il motivo è infondato. Risulta dalla sentenza impugnata (pagg. 2 e 3 ) che la contribuente notificò all’Agenzia delle entrate “istanza di sgravio” delle due cartelle di pagamento e che l’Ufficio respinse l’istanza di autotutela in relazione alla cartella n. 06820050334494856000 in ragione dell’avvenuta definizione ai sensi dell’art. 1, commi da 618 a 624, della l. n. 147 del 2013. A fronte della chiara qualificazione giuridica effettuata dalla CTR, la società contribuente non ha addotto concreti elementi di diverso segno utili ad avvalorare la tesi da essa patrocinata. In particolare, la ricorrente non ha proceduto - come sarebbe stato necessario – ad esaminare ilcontenuto dell’istanza presentata al fine di evidenziare – se del caso - profili idonei a dimostrare che la richiesta avanzata non concerneva lo sgravio relativo allacartella definita con l’adesione alla definizione agevolata bensì il rimborso dei pagamenti effettuati nel corso del giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato. Resta così confermato l’assunto della CTR con le con seguenti ricadute in termini di inammissibilità del ricorso, in conformità del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nel processo tributario il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Cass. n. 21146 del 2018);il sindacato giurisdizionale non può investire la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. n. 7616 del 2018). 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2909 cod. civ. Rileva la ricorrente che la “rottamazione” era intervenuta in pendenza del giudizio in cassazione e pertanto l’Ufficio avrebbe dovuto far valere, con specifica eccezione, l’asserita definitività e irripetibilità del pagamento nel giudizio di legittimità, il quale si sarebbe in parte estinto nei limiti della cartella “rottamata”.Essendosi formato il giudicato sulla nullità dell’avviso di accertamento, il quale copre il dedotto e il deducibile, con conseguente obbligo di restituzione di tutto quanto riscosso dall’Amministrazione finanziariasulla base del titolo invalido , si palesava illegittima la sentenza impugnata che aveva accolta l’eccezione proposta solo nel giudizio di ottemperanza. 3. Con il terzomotivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, commi da 618 a 624, della l. n. 147 del 2013.Sostiene la ricorrente che le norme sulla definizione agevolata non prevedono che il debito, per effetto dell’adesione, cambi natura, essendo esso derivante da iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in pendenza del giudizio, sicché la definitività dei pagamenti rimaneva subordinata all’esito del giudizio sui provvedimenti che li avevano originati. Rileva, inoltre, che nessuna delle norme che disciplinano la “rottamazione” prevede effetti sul giudizio di merito, come l’estinzione del processo o l’obbligo di rinunzia. 4. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. Va, anzitutto, osservato che alcun onere incombeva all’Ufficio di prospettare, nel corso del giudizio di legittimità, l’intervenuto pagamento effettuato a seguito della “rottamazione” della cartella, trattandosi di circostanza che comportava la riduzione della pretesa tributaria oggetto dell’avviso di accertamento.Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile non può pertanto essere invocato dalla contribuente per prospettare in pregiudizio dell’Amministrazione finanziaria preclusioni che non sono correlate a questioni che la stessa aveva interesse a far valere nel giudizio di legittimità. Si osserva, inoltre, che, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, vige il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge(Cass. n. 27067 del 2017, Cass. n. 11735 del 2011).5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto