CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 11761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31287/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DANIELA 1\4ELIS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARC() NUVOLE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.( ;.:N. 312872019 - Camera di consiglio dcl 11/01/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]\NO, LUCIA 50RIENTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CLAUDIO) TAFURI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLA SALUTI; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, R.G.:N. 312872019 - (laniera di consiglio del 11/01/2022 DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], NI_ALAN; - ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1755/2019 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI; R.G.\ . 31287/2019 - Camera di consiglio del 11/01/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 14/3/2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe, per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavo- ro, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze, al risarcimento, in proprio favore, dei danni sofferti in conse- guenza del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, della direttiva europea 93/16/CEE, avendo gli originari attori, dopo il con- seguimento della laurea in medicina, frequentato scuole di specializ- zazione negli anni accademici tra il 1991 e il 2003, senza percepire gli importi previsti secondo la disciplina stabilita dal d.lgs. n. 368/1999 attuativa della ridetta direttiva europea, senza neppure conseguire l'inquadramento previdenziale attribuito da tale disciplina ai medici specializzandi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto come la rivendicazione degli attori dovesse ritener- si infondata, avendo lo Stato italiano adeguatamente e definitivamen- te recepito la disciplina comunitaria già con il d.lgs. n. 257/91, in for- za del quale gli odierni ricorrenti aveva ricevuto la giusta remunera- zione rivendicata in questa sede; avverso la sentenza d'appello, i ricorrenti indicati in epigrafe pro- pongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d'impugnazione; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistono con con- troricorso; i ricorrenti, unitamente al Codacons, hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 39 e 41 del d.lgs. n. 368/99; dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/91; dell'art. 132 c.p.c.; dell'allegato alla direttiva 75/363/CEE come aggiunto dalla di- rettiva 82/76/CEE, poi riunite nella direttiva 93/16/CEE; degli artt. 5 e 89 del trattato istitutivo della Comunità Europea; dell'art. 10 del trattato istitutivo della Comunità Europea nella versione consolidata; dell'art. 117, co. 1, Cost. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente la re- sponsabilità delle amministrazioni convenute per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie richiamate, illegittimamente statuendo che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/99 costituisse il risultato di una scelta discrezionale riservata al legislatore nazionale, legittima- mente non estensibile al trattamento economico degli odierni ricor- renti in relazione all'attività di medici specializzandi dagli stessi svolta nei relativi anni di corso; con il secondo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, direttiva 82/76/CEE, direttiva 93/16/CEE; degli artt. 5 e 189 del trattato istitu- tivo della Comunità Europea; dell'art. 10 del trattato istitutivo della Comunità Europea nella versione consolidata; dell'art. 117, co. 1, Cost.; degli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 368/99; dell'art. 132 n.4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- toriale erroneamente ritenuto insussistente l'obbligo dello Stato ita- liano di riconoscere ai medici ricorrenti il diritto alla copertura previ- denziale in relazione al periodo di specializzazione in adempimento della richiamata disciplina europea;Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il terzo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 41 d.lgs. n. 368/99, degli artt. 3 e 38 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale infondatamente riconosciuto la manife- sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al mancato riconoscimento, in proprio favore, della coper- tura previdenziale connessa all'espletamento della propria attività di medici specializzandi, viceversa attribuita ai medici specializzandi iscritti ai rispettivi corsi successivamente al 2006; con il quarto motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rin- vio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267 TFUE, in ordine alla questione concernente il diritto dei ricorrenti alla copertura previdenziale in relazione al periodo di attività svolta in qualità di medici specializzandi; con il primo motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione de- gli artt. 37-41 del d.lgs. n. 368/99, nonché delle direttive 82/76/CEE e 93/16/CE (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente la responsabilità delle amministrazioni convenute per la tardiva attuazione delle diret- tive comunitarie richiamate, illegittimamente statuendo che la disci- plina introdotta dal d.lgs. n. 368/99 costituisse il risultato di una scel- ta discrezionale riservata al legislatore nazionale, legittimamente non estensibile al trattamento economico dell'odierno ricorrente incidenta- le in relazione all'attività di medico specializzando dallo stesso svolta nei relativi anni di corso; con il secondo motivo, il ricorrente incidentale censura la senten- za impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 Cost. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte ter- Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritoriale erroneamente ritenuto che il recepimento della disciplina co- munitaria, da parte dello Stato italiano, solo a decorrere dall'anno ac- cademico 2006/2007, non avesse determinato una disparità di trat- tamento nei confronti dei medici che avevano svolto la propria attività di specializzandi negli anni precedenti, con la conseguente matura- zione del diritto al medesimo trattamento economico; con il terzo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 39, 41, 46, co. 2, del d.lgs. n. 368/99, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost. (con riguardo all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascu- rato di giustificare in modo esauriente la censura di illegittimità costi- tuzionale della disciplina normativa applicata dal giudice a quo in re- lazione all'incompleta attuazione delle direttive europee connessa alla disparità di trattamento denunciata a proprio danno; con il quarto motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle direttive 82/76/CEE e 93/16/CE, nonché per travisamento della relativa ratio normativa (ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale travisato lo spirito delle direttive europee richiamate, rico- noscendone legittima l'applicazione secondo modalità lesive del diritto alla parità di trattamento tra situazioni giuridiche di fatto integral- mente sovrapponibili; deve essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest'ultimo rispettato l'ordinario termine semestrale (a partire dalla pubblicazione della sentenza impugnata) di preclusione per la proposizione del ri- corso; al riguardo, è appena il caso di sottolineare l'inapplicabilità, al ca- so di specie, del disposto di cui all'art. 334 c.p.c. (relativo ai casi di Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri proposizione di impugnazioni incidentali tardive), tenuto conto che la notificazione del ricorso principale nei confronti del Rapacciuolo è sta- ta eseguita, nei relativi confronti, come litisconsorte facoltativo; pertanto, tenuto conto dell'avvenuta pubblicazione della sentenza impugnata in data 14 marzo 2019, l'avvenuta notificazione del ricorso incidentale del Rapacciuolo nel novembre del 2019 deve ritenersi tar- diva (pur computando i termini della c.d. sospensione feriale previsti dalla legge), con la conseguente attestazione della relativa inammis- sibilità; tutti e quattro i motivi del ricorso principale - congiuntamente esaminabili per motivi di connessione - sono infondati; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato orien- tamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 8503 del 06/05/2020), la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, trovi applicazione, in favore dei medici iscritti alle rela- tive scuole di specializzazione, solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 (per effetto dei differimenti stabiliti per legge), e non trovi applicazione a beneficio dei medici iscritti negli anni antecedenti (ca- tegoria a cui vanno ricondotte le posizioni di tutti gli odierni ricorren- ti), che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e ciò in quanto la di- rettiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 - 01, con motivazione ampiamente ricostruttiva; in senso conforme Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14168 del 24/05/2019, Rv. 653939 - 01); va, pertanto, ribadito in questa sede come il recepimento delle di- rettive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuote di specializzazione (direttive non appli- Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del lo- ro carattere non dettagliato) sia definitivamente avvenuto con la leg- ge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in for- za del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999; quest'ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n.75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha rior- ganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di forma- zione lavoro" e successivamente "contratto di formazione specialisti- ca") da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali; tale contratto, peraltro, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordina- zione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagnnatica di scam- bio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr. Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008, Rv. 605890 - 01; Sez. L, Sen- tenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 - 01); ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come già detto, solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007; il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in ba- se al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compila- tivo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specia- lizzazione; la previsione di un'adeguata remunerazione per i medici specializ- zandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risul- tano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; l'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il pro- filo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione mo- netaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che "nella discipli- na comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione ade- guata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (Sez. L, Sentenza n. 12346 del 15 giugno 2016; Sez. L, Sentenza n. 18710 Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]/'Ufo del 23/09/2016; l'indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svaluta- zione monetaria); in particolare, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 di- cembre 1997, n. 449, e dell'art. 36, comma 1, della legge 27 dicem- bre 2002, n. 289, l'importo delle borse di studio dei medici specializ- zandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 4809 del 19/02/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26240 del 16/10/2019); il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il re- lativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particola- re per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condi- zionata dai suddetti obblighi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9/10/2018); l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; in forza di tali premesse, ogni eventuale questione sul punto non può quindi che riguardare in modo esclusivo l'ordinamento interno (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31922 del 10/12/2018), e dunque esorbita dai contenuti della decisione impugnata, nella specie limitata Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri al riconoscimento del risarcimento del danno da inadempimento agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie; a tale ambito risarcitorio (e dunque connesso alla natura prete- samente illecita della disciplina statale) devono ritenersi riconducibili anche le questioni concernenti la denunciata illegittimità del mancato riconoscimento, in favore dei ricorrenti principali, del diritto alla co- pertura previdenziale in relazione al periodo di specializzazione in adempimento della richiamata disciplina europea, trattandosi di temi che attengono alla complessiva legittimità del trattamento economico parametrato sulla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990 n. 428 e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991 ripetutamente ribadita da questa Corte; sul punto, è appena il caso di rilevare come, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi soggetti alla discipli- na fondata sulla legge 29 dicembre 1990 n. 428 e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, l'avvenuto riconoscimento delle relative prete- se economiche nel rispetto delle direttive europee (pienamente e de- finitivamente attuato nell'ordinamento italiano sulla base di dette norme di legge) - mentre esclude qualsiasi profilo di illiceità del com- portamento delle istituzioni statali nei relativi confronti, in relazione all'asserto omesso, o tardivo, recepimento della disciplina continen- tale - deve ritenersi tale da escludere il ricorso di alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante in rapporto al trattamento riservato ai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, trattan- dosi, in relazione alla regolamentazione della posizione di questi ulti- mi, della risultante del libero esercizio, da parte delle legislatore na- zionale, della propria discrezionalità nella rivisitazione della posizione economico-previdenziale di una determinata categoria professionale, per il cui trattamento (anche in relazione alla ragionevole ponderazio- ne delle compatibilità economiche generali storicamente determinabi- li) si è ritenuto di intervenire politicamente attraverso l'elaborazione Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di una diversa e rinnovata strategia normativa economico- previdenziale, senza che una simile iniziativa valesse a vincolare il le- gislatore a una relativa (indefinibile) estensione anche in relazione al- le posizioni dei professionisti già appartenuti in passato alla medesi- ma categoria ma non più attivi all'epoca della prevista efficacia dell'intervento riformatore; questa Corte ha già in precedenti occasioni rilevato (cfr. Sez. 3, Ordinanza del 25/7/2019 n. 20108) come debbano ritenersi manife- stamente infondate le questioni di costituzionalità qui denunciate, at- teso che non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, alcuna irragionevolezza quanto alla esclusione della copertura previ- denziale non connessa al preteso (ma insussistente) presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamen- to, posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è sta- to espressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.); infatti, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte. Cost. sentenza n. 94 del 2009; sentenza n. 432 del 1997; ordinanze nn. 25 del 2012, 224 del 2011, 61 del 2010, 170 del 2009, 212 del 2008, 77 del 2008) (Cass., 23/02/2018, n. 4449); questa Corte ha infine già sottolineato che l'indirizzo cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente risulta con- traddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione La- voro (Cass., n. 8242 e n. 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fat- tispecie fin qui illustrata, e richiama gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano fre- quentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991; sotto altro profilo, dev'essere altresì disattesa la sollecitazione di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine all'esclusione della copertura previdenziale, indicata come riconosciuta, dall'art. 41 del d.lgs. n. 368 del 1999, dall'anno accademico 2006-2007; al riguardo, il fatto che la normativa comunitaria non abbia stabi- lito una definizione di adeguata remunerazione - ferma la non irriso- rietà della quantificazione nazionale - è stato ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16, sicché deve ritenersi acte clair la conclusione per cui non poteva ritenersi imposto, agli Stati, uno specifico regime previdenzia- le quale componente della struttura economica complessivamente af- ferente al rapporto; tali argomentazioni, pertanto, devono ritenersi tali da escludere, tanto il ricorso di alcuna illegittimità costituzionale delle nuove norme in relazione alla paventata disparità di trattamento a carico degli odierni ricorrenti principali e incidentale, quanto la sussistenza di una possibile collisione della stessa con la disciplina europea che, come diffusamente argomentato, risulta essere stata già pienamente e de- finitivamente recepita, nell'ordinamento interno, sin dal 1990; è peraltro appena il caso di rilevare, sul punto, come il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, nella misura in cui intendono censurare la sen- tenza impugnata per non aver adeguatamente affrontato e motivato le ragioni della ritenuta legittimità costituzionale e della compatibilità europea della normativa nazionale denunciata, non valgono a inter- cettare alcuno specifico vizio di legittimità della pronuncia impugnata, avendo la corte territoriale, tanto esplicitamente, quanto in termini Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri impliciti benché inequivoci, rivelato l'evidente inconsistenza delle cor- rispondenti eccezioni sollevate dai ricorrenti, una volta sottolineato l'avvenuto pieno ed esauriente adeguamento dell'ordinamento italia- no alle prescrizioni del sistema europeo in relazione al trattamento economico dei medici specializzandi, e una volta ribadita l'integrale riconducibilità, della disciplina al riguardo adottata a partire dal 1999, alla legittima esplicazione della discrezionalità politica del legislatore nazionale; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata l'infondatezza di tutte le censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e attestata l'inammissibilità del ricorso incidentale, con la conseguente condanna dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquida- zione di cui al dispositivo; dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente inci- dentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inci- dentale. Condanna i ricorrenti principali al rimborso, in favore delle ammi- nistrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legit- timità, liquidate in complessivi euro 18.000,00, oltre alle spese pre- notate a debito. Condanna il ricorrente incidentale al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 31287/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da