CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02938/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Lecce del 13 aprile 2021, che ne aveva affermato la responsabilità per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e che, esclusa la contestata recidiva e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale viene dedotta la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sia inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito, avendo la Corte territoriale puntualmente motivato sulla rilevanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale (v. la pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo del ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla rilevanza della dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, sia parimenti inammissibile poiché, oltre a prospettare un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, è anch'esso riproduttivo di doglianze correttamente respinte in sede di merito (si veda, ancora, la pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo del ricorso, con il quale viene prospettata una violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto previsto dall'art. 483 cod. pen., sia manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere anch'esso riproduttivo di censure già correttamente disattese dai Giudici di merito, il difetto di motivazione lamentato non emerge in alcun modo dal provvedimento impugnato, che ha ben spiegato, sul piano logico, perché la tesi dell'errore sostenuta dall'imputato non sia sostenibile; ritenuto che il quarto motivo del ricorso, con il quale viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha evidenziato, con motivazione congrua e logica, come non sia emerso alcun elemento che possa giustificarlo, anche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato per bancarotta fraudolenta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.