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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 25953/2025

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 9844/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1440/2025, pubblicata il 20 febbraio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 giugno 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva in questa sede; P.Q.M.

F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 9844/2025 Numero sezionale 74/2025 Numero di raccolta generale 25953/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, 22 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 9844/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1440/2025, pubblicata il 20 febbraio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 giugno 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva in questa sede; P.Q.M. F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 9844/2025 Numero sezionale 74/2025 Numero di raccolta generale 25953/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, 22 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1
Sentenza Cassazione n. 25953/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris