CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2025
Cassazione n. 15969/2025
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PDFBox: AULA 'B' 1870 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1959-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione domiciliata c/o avv. [OSCURATO:PERSONA] via Della Meloria n 61 Roma - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato – avverso la sentenza n. 3147/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/07/2021 R.G.N. 3105/2019; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1959/2022 Cron. Rep. Ud.08/04/2025 Numero registro generale 1959/2022 Numero sezionale 1870/2025 Numero di raccolta generale 15969/2025 Data pubblicazione 15/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], con versamento della relativa contribuzione, per l’anno 2011, in ragione di redditi da lavoro autonomo, prodotti in relazione all’attività professionale per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale di riferimento. Per quanto di maggiore rilievo, la Corte di merito, riconosciuto l’obbligo della professionista al versamento dei contributi in favore della Gestione separata, ha escluso la prescrizione del credito contributivo. In particolare, ha ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR integrasse un occultamento del reddito e che, quindi, ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 2941 nr. 8 cc. Ha, quindi, ritenuto integrata una condotta di evasione contributiva. 2. Avverso la pronuncia, la professionista ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura. L'I.N.P.S. ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 3. Con atto del 18 febbraio 2025, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, il ricorso è stato rinunciato, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell’art. 391 cod.proc.civ. Numero registro generale 1959/2022 Numero sezionale 1870/2025 Numero di raccolta generale 15969/2025 Data pubblicazione 15/06/2025 4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, perché l’INPS sostanzialmente non ha svolto attività difensiva. 5.Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 - che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n.23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella adunanza camerale dell’8 aprile [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1959/2022 Numero sezionale 1870/2025 Numero di raccolta generale 15969/2025 Data pubblicazione 15/06/2025 Numero registro generale 1959/2022 Numero sezionale 1870/2025 Numero di raccolta generale 15969/2025 Data pubblicazione 15/06/2025