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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 07305/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-a1A4g0-24elaafit udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 maggio 2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 22 settembre 2020, con la quale l'imputato era stato condannato in relazione a reati di contrabbando.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando, con un motivo unico di doglianza, la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore; non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-a1A4g0-24elaafit udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 maggio 2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 22 settembre 2020, con la quale l'imputato era stato condannato in relazione a reati di contrabbando. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando, con un motivo unico di doglianza, la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore; non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07305/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris