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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1984

Cassazione n. 29451/2026

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a Locri il 23/08/1984avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo, secondo e terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], aventead oggetto l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il concorso nel reatodi estorsione (sotto il profilo del difetto dell’elemento soggettivo, della mancanzadi contributo causale e di violazione) sono inammissibili perché versatiintegralmente in fatto, in quanto, volti a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità,senza peraltro evidenziare specifici profili di contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione e senza individuare specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;[OSCURATO:PERSONA] che altresì che i suddetti motivi che contestano la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sonoconsentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logicie giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, inparticolare, pag. 3-4), dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte dicassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che il quarto e quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] (concessione dellegeneriche e dell’attenuante del fatto di lieve entità) e il primo e secondo motivodel ricorso [OSCURATO:PERSONA] (quantificazione della pena e mancata concessione dellegeneriche), sono privi di specificità, in quanto la Corte di appello haadeguatamente motivato in ordine a tutte le questioni sollevate dagli appellanti,con motivazione non illogica né contraddittoria, con la quale i ricorrenti di fattonon si confrontano, limitandosi a richiedere un nuovo apprezzamento in punto difatto, non consentito in questa sede;Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità dei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Locri il 23/08/1984avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo, secondo e terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], aventead oggetto l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il concorso nel reatodi estorsione (sotto il profilo del difetto dell’elemento soggettivo, della mancanzadi contributo causale e di violazione) sono inammissibili perché versatiintegralmente in fatto, in quanto, volti a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità,senza peraltro evidenziare specifici profili di contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione e senza individuare specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;[OSCURATO:PERSONA] che altresì che i suddetti motivi che contestano la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sonoconsentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logicie giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, inparticolare, pag. 3-4), dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte dicassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che il quarto e quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] (concessione dellegeneriche e dell’attenuante del fatto di lieve entità) e il primo e secondo motivodel ricorso [OSCURATO:PERSONA] (quantificazione della pena e mancata concessione dellegeneriche), sono privi di specificità, in quanto la Corte di appello haadeguatamente motivato in ordine a tutte le questioni sollevate dagli appellanti,con motivazione non illogica né contraddittoria, con la quale i ricorrenti di fattonon si confrontano, limitandosi a richiedere un nuovo apprezzamento in punto difatto, non consentito in questa sede;Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità dei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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