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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 11885/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35144/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] I, 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rapprese nta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRANI n. 2008/2018 depositata il10/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Giudice di Pace di Andria un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], per il pagamento delcorrispettivo di una fornitura.

L’ingiunta proponeva opposizione, davanti il Giudice di P ace di [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva, ma la società debitriceprocedeva comunque all’iscrizione a ruolodella causa presso il GDP di Andria.

I due giudizi che ne scaturivano avevano sorte diversa: il Giudice di Pace di Andria disponeva la rinotifica dell’atto di opposizione, a fronte della quale la Enter si costituiva, facendo rilevare la pendenza della causa, generata dallo stesso provvedimento monitorio. [OSCURATO:PERSONA] di P ace di Molfetta invece dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione perché, trattandosi di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Andria, l’opposizione andava proposta davanti a quest’ultimo.

Radicatosi il contraddittorio, il Giudice di Pace di Andria dichiarava la competenza del Giudice di Pace di Trani, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale di Trani, aditosia dalla creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. (in sede di gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Andria che aveva dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Trani) che dalla debitrice [OSCURATO:SOCIETA] ( col gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Molfetta che aveva dichiarato “ improcedibile ” l’opposizione per una questione di competenza),non procedeva alla riunione delle cause (originate dallo stesso decreto ingiuntivo), ma, con una sentenza dichiarava l’improcedibilità dell’appello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA], mentre con l’altra (n. 2008 del 2018), rigettava l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto interessa, il giudice di appello affermava che il vizio di nullità della vocatio in ius davanti al giudice di Pace di Andria sarebbe stato sanato retroattivamente, per effetto della rinnovazione della notifica dell’atto di citazione in opposizione, disposta ai sensi dell’art. 164 c.p.c.

Contro la predetta sentenzan. 2008/2018 ricorre per cassazione la ditta [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta un articolato motivo, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.

Si è costituita con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso l’unica censura, la ricorrente invoca la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di pronunziarsi sull’eccezione di giudicato esterno, comunque rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

In particolare, secondo la parte ricorrente, il giudice di appellonon avrebbe preso in considerazione la sentenza n. 394 del 3 settembre 2013 del Giudice di pace di Molfetta, resa tra le stesse parti e non impugnata sul punto, nella quale il giudice di primo grado statuiva “ l’improcedibilità ” dell’opposizione, ritenendo insanabile il vizio di nullità, a cui aveva fatto seguito la declaratoria d’improcedibilità del gravame da parte del Tribunale di Trani.

Il motivo è infondato. 1) La circostanza che il Tribunale, in sede di appello, abbia omesso di delibare l’eccezione di giudicato, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]., è comunque superata dal fatto che la predetta eccezione può essere discussa anche in fase di legittimità. 1.1) Tuttavia, una volta acclarato che la “cosa giudicata” concerne sostanzialmente una dichiarazione di incompetenza del giudice di Pace di Molfetta (anche se la formula adottata in dispositivo è l’improcedibilità), essendo stata l’opposizione proposta avanti ad un giudice funzionalmente incompetente – come si evince agevolmente dalla lettura della decisione di primo grado riportata per intero nel ricorso – deve convenirsi sul fatto che essa non fa stato al di fuori di quel processo.

Infatti, la pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Sez. 3, n. 13603 del 19 maggio 2021; Sez. 3, n. 26377 del 16 dicembre 2014; Sez. 2, n. 15383 del 4 luglio 2014).

Al rigetto del ricorso segue, per il principio di soccombenza, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 (mille/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35144/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] I, 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rapprese nta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRANI n. 2008/2018 depositata il10/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Giudice di Pace di Andria un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], per il pagamento delcorrispettivo di una fornitura. L’ingiunta proponeva opposizione, davanti il Giudice di P ace di [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva, ma la società debitriceprocedeva comunque all’iscrizione a ruolodella causa presso il GDP di Andria. I due giudizi che ne scaturivano avevano sorte diversa: il Giudice di Pace di Andria disponeva la rinotifica dell’atto di opposizione, a fronte della quale la Enter si costituiva, facendo rilevare la pendenza della causa, generata dallo stesso provvedimento monitorio. [OSCURATO:PERSONA] di P ace di Molfetta invece dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione perché, trattandosi di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Andria, l’opposizione andava proposta davanti a quest’ultimo. Radicatosi il contraddittorio, il Giudice di Pace di Andria dichiarava la competenza del Giudice di Pace di Trani, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Trani, aditosia dalla creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. (in sede di gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Andria che aveva dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Trani) che dalla debitrice [OSCURATO:SOCIETA] ( col gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Molfetta che aveva dichiarato “ improcedibile ” l’opposizione per una questione di competenza),non procedeva alla riunione delle cause (originate dallo stesso decreto ingiuntivo), ma, con una sentenza dichiarava l’improcedibilità dell’appello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA], mentre con l’altra (n. 2008 del 2018), rigettava l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto interessa, il giudice di appello affermava che il vizio di nullità della vocatio in ius davanti al giudice di Pace di Andria sarebbe stato sanato retroattivamente, per effetto della rinnovazione della notifica dell’atto di citazione in opposizione, disposta ai sensi dell’art. 164 c.p.c. Contro la predetta sentenzan. 2008/2018 ricorre per cassazione la ditta [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta un articolato motivo, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Si è costituita con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso l’unica censura, la ricorrente invoca la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di pronunziarsi sull’eccezione di giudicato esterno, comunque rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. In particolare, secondo la parte ricorrente, il giudice di appellonon avrebbe preso in considerazione la sentenza n. 394 del 3 settembre 2013 del Giudice di pace di Molfetta, resa tra le stesse parti e non impugnata sul punto, nella quale il giudice di primo grado statuiva “ l’improcedibilità ” dell’opposizione, ritenendo insanabile il vizio di nullità, a cui aveva fatto seguito la declaratoria d’improcedibilità del gravame da parte del Tribunale di Trani. Il motivo è infondato. 1) La circostanza che il Tribunale, in sede di appello, abbia omesso di delibare l’eccezione di giudicato, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]., è comunque superata dal fatto che la predetta eccezione può essere discussa anche in fase di legittimità. 1.1) Tuttavia, una volta acclarato che la “cosa giudicata” concerne sostanzialmente una dichiarazione di incompetenza del giudice di Pace di Molfetta (anche se la formula adottata in dispositivo è l’improcedibilità), essendo stata l’opposizione proposta avanti ad un giudice funzionalmente incompetente – come si evince agevolmente dalla lettura della decisione di primo grado riportata per intero nel ricorso – deve convenirsi sul fatto che essa non fa stato al di fuori di quel processo. Infatti, la pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Sez. 3, n. 13603 del 19 maggio 2021; Sez. 3, n. 26377 del 16 dicembre 2014; Sez. 2, n. 15383 del 4 luglio 2014). Al rigetto del ricorso segue, per il principio di soccombenza, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 (mille/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 11
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