CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 19144/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/01/2023 del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 gennaio 2023, il Tribunale del riesame di Torino, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso l'indagata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per "omessa motivazione, illogicità e contraddittorietà dell'iter logico argomentativo". 2.1. Per affermare la sussistenza della gravità indiziaria il Tribunale ha considerato le dichiarazioni inutilizzabili rese dall'indagata e ha valorizzato riconoscimenti fotografici al fine di collocarla sul luogo della rapina, omettendo una reale motivazione sul contributo causale che la stessa avrebbe apportato alla commissione del delitto. Il proprietario della tabaccheria e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato che la ricorrente entrò nell'esercizio a volto scoperto, come già successo in alcuni giorni precedenti, a differenza del soggetto che minacciò la donna impugnando la pistola. Illogicamente, dunque, è stata ritenuta partecipe alla rapina anche l'indagata, le cui frasi percepite dalla Guidante rivestono carattere neutro, risultando le impressioni della stessa donna (la quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] controllava la cassa e faceva cenni al complice) "valutazioni di poco conto, ricordi di un frangente e di un contesto emotivo che possono ingenerare confusione". Il fatto che la ricorrente sia stata sorpresa nei giorni successivi all'interno della stessa tabaccheria conferma l'assenza della sua consapevolezza e volontà nella partecipazione alla rapina. 2.2. Anche in ordine alle esigenze cautelari la motivazione è viziata, apprendo illogica, in particolare, là dove individua una impossidenza dell'indagata e la sua dedizione ad espedienti di natura criminale, in assenza di concreti elementi. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o generici, non sussistendo il vizio motivazionale denunciato dalla ricorrente, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). 5. In tema di gravità indiziaria va ribadito che il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando - come avvenuto invece nel caso in esame - propone censure riguardanti la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Si è efficacemente affermato che il controllo di logicità «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Nel caso di specie va premesso che - diversamente da quanto sostenuto nel ricorso - il Tribunale non ha affatto utilizzato le dichiarazioni rese a s.i.t. da [OSCURATO:PERSONA], richiamate solo per riassumere la genesi del procedimento ma poi ritenute espressamente inutilizzabili. Dette dichiarazioni, peraltro, avevano ad oggetto la presenza dell'imputata a fianco del rapinatore, fatto neppure specificamente contestato nel ricorso, focalizzatosi invece sull'assenza di una partecipazione attiva della donna alla rapina che - secondo la difesa - non sarebbe desumibile dalle circostanze indicate dal Tribunale (il suo ingresso nella tabaccheria con una scusa, il controllo della cassa al momento della rapina e le frasi rivolte alla Guidante).Su questo punto, però, la difesa ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, ritenendo dette circostanze soccombenti rispetto ad altre valutazioni di natura più o meno logica. Si tratta, in ragione dei princìpi ricordati in premessa, di una operazione inammissibile in questa sede, avendo il Tribunale espresso una motivazione tutt'altro che apparente (o illogica e contraddittoria) sul contributo causale apportato dalla indagata alla commissione del delitto in piena sinergia con l'uomo travisato, risultato chiaro alla luce delle dichiarazioni della Guidante, "soprattutto nella dinamica dell'impossessamento dell'incasso (la Pomba che controllava la cassa e faceva cenno quindi al complice il quale ordinava alla tabaccaia di mettere nella borsa anche tutte le monete che erano in cassa; la frase inequivoca rivolta alla vittima 'fai come ti dice') e nella ripresa (dalle telecamere) fuga di entrambi". Condivisibile è il rilievo del P.G. secondo il quale si è in presenza di "condotte incompatibili con una mera connivenza o partecipazione meramente passiva". Il Tribunale, dunque, si è attenuto al principio secondo il quale, per la configurabilità del concorso di persone, è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177). 6. In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza è adeguatamente motivata ed è immune dai vizi denunciati, avendo rimarcato la gravità del fatto e la personalità dell'imputata, la cui incensuratezza è stata comunque valorizzata nella scelta della blanda misura prevista dall'art. 282 del codice di rito. Sul tema delle esigenze cautelari il ricorso è del tutto generico. 7. All'inammissibilità della impugnazione proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria