CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/02/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, parzialmente riformando - quanto al solo trattamento sanzionatorio - la sentenza del Tribunale di Enna emessa il 18 giugno 2019, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio ascrittogli, consistito nell'occultare, attraverso operazioni bancarie formalmente lecite, la provenienza delittuosa della somma di euro 240.000 ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e considerata provento del reato di truffa da costui commesso. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione per avere la Corte, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ridotto la sola pena detentiva inflitta dal giudice di primo grado e non anche la pena pecuniaria; 2) violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla eccezione di inammissibilità del contenuto delle prove testimoniali, stante il mancato deposito della lista testi da parte del Pubblico Ministero, con conseguente inutilizzabilità delle prove, assunte come decisive ai fini della condanna; 3) violazione di legge e inutilizzabilità del contenuto delle deposizioni testimoniali stante che i testi sarebbero stati coinvolti in attività illecite nella negoziazione degli assegni; 4) vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testimoni del Pubblico Ministero come analizzate in ricorso ed anche tenuto conto della produzione documentale difensiva; 5) omessa motivazione sul contenuto di una memoria difensiva prodotta dalla difesa; 6) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato; 7) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, per non avere la Corte tenuto conto di specifiche circostanze processuali, indicate ai fgg. 18 e segg. del ricorso, dimostrative del fatto che all'imputato non sarebbero state riconducibili le operazioni illecite contestategli, non avendo egli avuto alcun ruolo nelle società che avevano movimentato gli assegni e non essendo emersa la sua consapevolezza della provenienza illecita dei cespiti; inoltre, le operazioni sarebbero state tutte tracciabili così da escludere oggettivamente il reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati. 1.E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, che ha priorità logica. Come afferma lo stesso ricorrente, il giudice di primo grado, nell'assenza di una lista testi del Pubblico Ministero ritualmente depositata, aveva sentito i testimoni di accusa attivando i suoi poteri officiosi ex art. 507 cod. proc. pen., scelta giuridicamente del tutto legittima.La Corte di cassazione ha avuto modo di sostenere che il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati) (Sez.2, n. 34868 del 04/07/2019, Lanza, Rv. 276430; principio a sua volta affermato, in termini più generali da Sez. U, n. 41281 del 2006, Greco, secondo cui, il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (La Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo c.p.p.). 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché, nella sua formulazione poco comprensibile, postula una presunta qualificazione dei testimoni di accusa ex art.210 cod. proc. pen. senza alcun ancoraggio ad un dato processuale individuabile nelle sentenze di merito e senza alcuna specificità. 3. I motivi volti a contestare l'affermazione di responsabilità pertengono al merito del giudizio, non rivedibile in questa sede, avendo la Corte ed il Tribunale precisato che al ricorrente erano nella sostanza riconducibili tutte e tre le società che avevano avuto rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], autore del reato presupposto, società rivelatasi come soggetto giuridico inesistente utilizzato come schermo per ostacolare l'individuazione della provenienza illecita delle somme dal reato di truffa commesso dal Grasso, al quale il ricorrente era rimasto estraneo. Tutti i testi sentiti al dibattimento hanno concordemente indicato l'imputato come il soggetto con il quale avevano avuto relazioni commerciali e per questo avevano portato all'incasso i titoli ricevuti dallo stesso ricorrente intestati alla [OSCURATO:SOCIETA] del Grasso, a dimostrazione della sua piena consapevolezza di uomini e cose.Nella congruenza delle dichiarazioni di tali soggetti, vicendevolmente estranei, è stata correttamente ravvisata la loro attendibilità, idonea a superare ogni diversa argomentazione a discarico, anche in relazione al contenuto della memoria difensiva solo genericamente richiamata nel quarto motivo di ricorso. Inoltre, a proposito della sussistenza oggettiva del reato di riciclaggio, i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto, espressamente richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui, integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050 ed altre conformi). Alla luce di tale principio la condotta del ricorrente, sebbene tracciabile, aveva ostacolato l'identificazione della provvista illecita, attraverso l'intromissione di soggetti terzi che incassavano gli assegni e che si ponevano, quindi, come apparenti beneficiari delle somme di danaro, pur senza avere alcun rapporto con la società dell'autore del reato presupposto. Solo le successive indagini di polizia giudiziaria avevano permesso il disvelamento della macchinazione illecita ordita dal ricorrente. Rimangono assorbite da quanto detto le considerazioni di cui al quarto, quinto e settimo motivo di ricorso. 4. In ordine al sesto motivo, inerente alla mancata declaratoria di prescrizione, deve rilevarsi che il reato di riciclaggio prevede una pena fino a dodici anni di reclusione, sicché la prescrizione, tenuto conto dell'inizio della consumazione nel mese di aprile del 2007, maturerà, in considerazione della interruzione ex art. 159 e 161 cod. proc. pen. pari ad anni tre e dei periodi di sospensione per anni uno e giorni venti, il 21 aprile del 2023. 5. E' fondato il motivo inerente al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata, nel diminuire la pena inflitta dal primo giudice a motivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria, ha operato la diminuzione solo della pena detentiva. Pertanto, applicandosi lo stesso criterio matematico utilizzato dai giudici di merito che scongiura la necessità di annullare con rinvio la sentenza non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto secondo quanto è consentito in sede di legittimità ex art. 620, comma 1, lett. I cod. proc. pen., la pena pecuniaria può essere ridotta ad euro 1500 di multa. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. v\. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro 1500 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.09.2022. Il Consigliere este