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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38782/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali volontarie aggravate - in accoglimento del concordato sulla pena, previa rinuncia da parte del ricorrente a tutti gli altri motivi di appello diversi da quelli oggetto dell'accordo, ha rideterminato la pena, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.585 co. 2 n. 2 cod. pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, dolendosi della mancanza di motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto, non avendo la Corte di appello motivato sul dolo eventuale che sorregge le lesioni, e ritenendo che la condotta debba essere ricondotta alla fattispecie del danneggiamento volontario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibilmente proposto. 1.E' consolidato il principio giurisprudenziale a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 gìugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194).

2. Come pè stato ripetutamente enunciato, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multiis, Sez. 5 , n. 4709 del 20/09/2019 -dep. 04/02/2020,Rv. 278142; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 -dep. 09/07/2018, Rv. 272969), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglìmento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla d , quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

3. Nel caso dì specie, posto che vi è stata rinuncia a tutti i motivi, come dà atto la sentenza impugnata, il ricorso denuncia un vizio di motivazione e non una effettiva violazione di legge i sulla qualificazione giuridica del reato.

Da qui la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso.4.

Consegue a siffatta declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'equa somma in favore della Cassa delle ammende, come indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 14 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali volontarie aggravate - in accoglimento del concordato sulla pena, previa rinuncia da parte del ricorrente a tutti gli altri motivi di appello diversi da quelli oggetto dell'accordo, ha rideterminato la pena, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.585 co. 2 n. 2 cod. pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, dolendosi della mancanza di motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto, non avendo la Corte di appello motivato sul dolo eventuale che sorregge le lesioni, e ritenendo che la condotta debba essere ricondotta alla fattispecie del danneggiamento volontario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibilmente proposto. 1.E' consolidato il principio giurisprudenziale a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 gìugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194). 2. Come pè stato ripetutamente enunciato, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multiis, Sez. 5 , n. 4709 del 20/09/2019 -dep. 04/02/2020,Rv. 278142; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 -dep. 09/07/2018, Rv. 272969), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglìmento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla d , quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 3. Nel caso dì specie, posto che vi è stata rinuncia a tutti i motivi, come dà atto la sentenza impugnata, il ricorso denuncia un vizio di motivazione e non una effettiva violazione di legge i sulla qualificazione giuridica del reato. Da qui la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso.4. Consegue a siffatta declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'equa somma in favore della Cassa delle ammende, come indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 14 luglio