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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07373/2026

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C.C. 25-3-2026ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso n. 27346/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza n.449/2024 della Corte d’appello di Lecce,depositata il 17-5-2024,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27346/2024Numero sezionale 749/2026Numero di raccolta generale 7373/2026Data pubblicazione 27/03/2026RILEVATO CHE:1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzasopraindicata sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa e all’esito della camera di consiglio del 25-3-2026la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1.Non si rinviene in atti la prova della notifica del ricorso a MartireCarpentieri e [OSCURATO:PERSONA], già appellati contumaci, e la verificadell’integrità del contraddittorio si impone in ragione del non emergeredei presupposti per la definizione del giudizio nel senso diimprocedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.Numero registro generale 27346/2024Numero sezionale 749/2026Numero di raccolta generale 7373/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLinalisa [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.

OGGETTO:azione negatoriaha pronunciato la seguente C.C. 25-3-2026ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso n. 27346/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza n.449/2024 della Corte d’appello di Lecce,depositata il 17-5-2024,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27346/2024Numero sezionale 749/2026Numero di raccolta generale 7373/2026Data pubblicazione 27/03/2026RILEVATO CHE:1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzasopraindicata sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa e all’esito della camera di consiglio del 25-3-2026la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1.Non si rinviene in atti la prova della notifica del ricorso a MartireCarpentieri e [OSCURATO:PERSONA], già appellati contumaci, e la verificadell’integrità del contraddittorio si impone in ragione del non emergeredei presupposti per la definizione del giudizio nel senso diimprocedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.

P.Q.MLa Corte dispone che la ricorrente depositi le notifiche del ricorsoritualmente eseguite a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, inmancanza, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti deipredetti soggetti, con notificazione del ricorso e della presenteordinanza da eseguire nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione dell’ordinanza medesima.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 25-3-2026Il PresidenteMauro MocciP.Q.MLa Corte dispone che la ricorrente depositi le notifiche del ricorsoritualmente eseguite a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, inmancanza, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti deipredetti soggetti, con notificazione del ricorso e della presenteordinanza da eseguire nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione dell’ordinanza medesima.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 25-3-2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.C. 25-3-2026ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso n. 27346/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza n.449/2024 della Corte d’appello di Lecce,depositata il 17-5-2024,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27346/2024Numero sezionale 749/2026Numero di raccolta generale 7373/2026Data pubblicazione 27/03/2026RILEVATO CHE:1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzasopraindicata sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa e all’esito della camera di consiglio del 25-3-2026la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1.Non si rinviene in atti la prova della notifica del ricorso a MartireCarpentieri e [OSCURATO:PERSONA], già appellati contumaci, e la verificadell’integrità del contraddittorio si impone in ragione del non emergeredei presupposti per la definizione del giudizio nel senso diimprocedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.Numero registro generale 27346/2024Numero sezionale 749/2026Numero di raccolta generale 7373/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da:[OSCURATO:PERSONA]               PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]        ConsigliereLinalisa [OSCURATO:PERSONA]        Consigliere rel. OGGETTO:azione negatoriaha pronunciato la seguente C.C. 25-3-2026ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso n. 27346/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza n.449/2024 della Corte d’appello di Lecce,depositata il 17-5-2024,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27346/2024Numero sezionale 749/2026Numero di raccolta generale 7373/2026Data pubblicazione 27/03/2026RILEVATO CHE:1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzasopraindicata sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa e all’esito della camera di consiglio del 25-3-2026la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1.Non si rinviene in atti la prova della notifica del ricorso a MartireCarpentieri e [OSCURATO:PERSONA], già appellati contumaci, e la verificadell’integrità del contraddittorio si impone in ragione del non emergeredei presupposti per la definizione del giudizio nel senso diimprocedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso. P.Q.MLa Corte dispone che la ricorrente depositi le notifiche del ricorsoritualmente eseguite a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, inmancanza, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti deipredetti soggetti, con notificazione del ricorso e della presenteordinanza da eseguire nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione dell’ordinanza medesima.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 25-3-2026Il PresidenteMauro MocciP.Q.MLa Corte dispone che la ricorrente depositi le notifiche del ricorsoritualmente eseguite a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, inmancanza, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti deipredetti soggetti, con notificazione del ricorso e della presenteordinanza da eseguire nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione dell’ordinanza medesima.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 25-3-2026Il PresidenteMauro Mocci
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