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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 29731/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 4865/2020 in data 20/01/2022 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con le forme del rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in proprio, sottoscrivendolo di persona.

3. Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso in Roma il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 4865/2020 in data 20/01/2022 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con le forme del rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in proprio, sottoscrivendolo di persona. 3. Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso in Roma il 21
Sentenza Cassazione n. 29731/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris