CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 2025
Cassazione n. 27051/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1300/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16085/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte d'appello di Bologna sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, il 29/03/2023, il Tribunale di Forlì aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita in danno della società [OSCURATO:SOCIETA] e, di conseguenza, l’aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa con il beneficio della sospensione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27051/2025 Roma, lì, 23/07/2025 2.1. violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 142 disp. cod. proc. pen., 465 e 468 cod. proc. pen. segnalando la contraddittorietà ed illogicità della motivazione con cui il Tribunale aveva dichiarato la decadenza della difesa dalla prova testimoniale a fronte, tuttavia, della produzione documentale comprovante l’impossibilità del teste a comparire e che, pertanto, dimostrava essa stessa l’intervenuto perfezionamento della citazione; 2.2. violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 546 e 192 cod. proc. pen.: rileva che entrambi i giudici di merito hanno fondato la decisione sulle dichiarazioni del Valentini non considerando il contesto in cui erano state rese e, in particolare, la circostanza secondo cui la società era stata sciolta ed il consulente era stato scelto dall’altro socio; segnala, dunque, il travisamento della prova in cui sono incorsi i giudici di merito nell’omettere di considerare che, con le sue dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’Orlando, il Valentini aveva in realtà intenzione di colpire l’altro socio che, di sua iniziativa, aveva scelto un professionista di fiducia cui affidare le scritture, ed evidenzia come nessuna risposta sia stata fornita al quesito su quale potesse essere l’interesse del ricorrente a trattenere presso di sé la documentazione societaria; 2.3. violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 e 192 cod. proc. pen. e 646 cod. pen.: richiama la motivazione della sentenza impugnata quanto alla finalità di profitto che avrebbe animato la condotta del ricorrente ed evoca, a tal proposito, la giurisprudenza secondo cui il commercialista va esente da responsabilità per omessa contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi ove la società non dimostri l’avvenuta consegna della relativa documentazione; osserva che, se così fosse stato, il ricorrente avrebbe omesso di riconsegnare anche solo parte della documentazione da cui, comunque, sarebbero emersi profili di responsabilità mentre, nel caso di specie, la documentazione era stata restituita nella sua totalità; rileva, ancora, come non fosse emersa la prova del dolo che avrebbe animato la condotta del ricorrente e sottolinea, infine, l’assenza di intrinseco valore della documentazione che non consente di ritenere l’esistenza di una qualsivoglia finalità di profitto; 2.4. violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.: segnala il carattere illogico ed apodittico della motivazione con cui la Corte d’appello ha escluso di poter riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche a fronte, peraltro, di una pena di gran lunga superiore al minimo edittale; segnala che la Corte si è limitata a rilevare l’insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche omettendo di considerare la positiva condotta processuale dell’imputato che non ha frapposto ostacoli alla celebrazione del processo in tempi rapidi; 2.5. violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 546 e 192 cod. proc. pen. ed agli artt. 132 e 133 cod. pen.: rileva che la conferma di una pena prossima al massimo edittale avrebbe reso necessaria una motivazione dettagliata che nel caso di specie risulta mancante; 2.6. violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 131-bis cod. pen.: segnala che la motivazione con cui la Corte ha escluso la causa di non punibilità era semmai riferibile al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto avrebbe dovuto vagliare la sussistenza o meno delle condizioni di natura oggettiva e soggettiva richieste dall’art. 131-bis cod. pen. 3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, e sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di appropriazione indebita “… perché, quale commercialista e consulente contabile della società [OSCURATO:PERSONA] dal 2013 al 2015 … al fine di procurarsi un ingiusto profitto, avendo la disponibilità della documentazione contabile della società suindicata perché consegnatagli dal socio amministratore [OSCURATO:PERSONA], si appropriava di parte della stessa omettendo di restituirla a quest’ultimo; in particolare, ometteva di restituire i registri IVA corrispettivi, vendite ed acquisti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24.11.2015, il libro dei cespiti ammortizzabili degli anni 2014-2015, il modello 770 per gli anni d’imposta dal 2013 al 2015, le comunicazioni dati IVA per gli anni d’imposta 2014- 2015, lo spesometro relativo agli anni d’imposta dal 2013 al 2015”. 2. Con l’atto d’appello la difesa aveva articolato sei motivi di censura in gran parte sostanzialmente reiterati in questa sede pur a fronte della risposta - a parere del Collegio - esaustiva ed incensurabile che la Corte territoriale ha fornito ai rilievi difensivi ivi formulati. 3. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato come il primo ed il sesto motivo del ricorso sono preclusi non avendo formato oggetto di rilievo alcuno in appello (cfr., con particolare riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., tra le altre, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01, secondo cui la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità). 4. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono intitolati in termini di “violazione di legge” e “vizio di motivazione” anche con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. 4.1. Ed è allora il caso di ribadire che il motivo di ricorso fondato sulla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. deve essere invero articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - così come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; e non, invece, come nel caso di specie, mettendo in dubbio o contestando che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale, operazione che comporta una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, in ipotesi, anch’essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260- 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). Quanto al pur denunciato vizio di motivazione, è opportuno ricordare che il sindacato del giudice di legittimità deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801- 01; Sez. 1, n. 41738 del 10/10/2011, Longo, Rv. 251516-01; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708-01), sicché non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono, dunque, inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. 4.2. Tanto premesso, con motivazione incensurabile, la Corte d’appello ha spiegato che il Valentini aveva riferito di aver consegnato l’intera documentazione contabile all’Orlando perché provvedesse a perfezionare tutti gli adempimenti necessari a chiudere la società; il medesimo Valentini, dal canto suo, trascorso del tempo, aveva chiesto la restituzione di tali scritture anche tramite un avvocato ed il ricorso all’ausilio dei Carabinieri; i giudici d’appello hanno inoltre elencato specificamente i documenti che mancavano (cfr., pag. 8) e di cui l’[OSCURATO:PERSONA], nel luglio 2016, aveva formalmente intimato (tramite PEC) la restituzione. È pacifico, peraltro, che integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista (nella specie: patrocinante) di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso (cfr., così, ad esempio, Sez. 2, n. 26820 del 29/05/2008, Piazza, Rv. 240693-01; Sez. 2, n. 22127 del 08/02/2013, Colella, Rv. 256055-01, in cui la Corte ha ritenuto consumato il reato, nel caso di mancata restituzione della contabilità dal commercialista al cliente, quando a seguito della prima richiesta di restituzione era stato opposto un netto rifiuto; Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411-01). La Corte territoriale ha esaurientemente vagliato la attendibilità del Valentini che, ad avviso dei giudici di merito, non aveva alcun fine recondito che inducesse a ritenere che egli avesse riferito sulla vicenda “in maniera faziosa e partigiana” (cfr., ivi), avendo piuttosto agito mosso dall’esclusivo interesse di ottenere la restituzione dei documenti per finalmente formalizzare la chiusura della società. I giudici d’appello hanno fatto presente che la tesi secondo cui i documenti erano nella disponibilità del fratello dell’imputato è una mera allegazione difensiva (cfr., pag. 9) aggiungendo, in termini giuridicamente ineccepibili, che “il delitto contestato si è consumato nel momento in cui parte della documentazione è stata volontariamente trattenuta anche a séguito di plurime richieste di restituzione, dovendosi intendere tale implicito rifiuto di riconsegnare tutta la contabilità come un atto dispositivo che compete unicamente al titolare del diritto, in quanto è prerogativa unicamente del proprietario lo jus excludendi omnes alios, dimostrativo dell’interversione del possesso necessaria alla consumazione del reato” (cfr., ivi). Hanno inoltre spiegato che la restituzione della documentazione contabile non competeva al fratello dell’Orlando aggiungendo che l’imputato non era comunque autorizzato a disporre in tal modo della documentazione contabile societaria. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte d’appello ha fatto presente che “… l’imputato non ha mai chiarito le ragioni per le quali ha restituito solo parte della documentazione in suo possesso cagionando così gravi danni alla persona offesa sotto diversi profili e, dunque, senza ombra di dubbio alcuno ha agito per un profitto personale” (cfr., pag. 11), che, come pure è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza, non deve avere necessariamente un contenuto di natura patrimoniale (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 43896 del 12/09/2019, Marangoni, Rv. 277739-01, secondo cui 'ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale ben potendo essere di diversa natura; conf., Sez. 2, n. 40119 del 22/10/2010, Pasquinelli, Rv. 248765-01). È d’altra parte ricorrente, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione secondo cui la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, non può che essere acquisita in forma indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta e circostanziali, che siano giudicati come in grado di esprimere il fine perseguito dall'agente e, prima ancora, la consapevolezza della illiceità dell’azione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01, tutte richiamate da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). 5. Il quarto ed il quinto motivo sono manifestamente infondati. La Corte d’appello ha sinteticamente, ma esaustivamente, motivato, in primo luogo, sull’insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in coerenza con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., così, ad esempio, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). Quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., la Corte ha correttamente applicato il principio per cui, a tal fine, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenzi (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa; conf., Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950-01). Da ultimo, e sull’entità della pena, i giudici di secondo grado hanno fornito una motivazione non incongrua ma, invero, esaustiva che ha preso in esame diversi tra i fattori che sono oggetto complessiva ai sensi dell’art. 133 cod. pen. evidenziando l’oggettiva gravità del fatto come anche l’assenza di ogni accenno di resipiscenza da parte dell’imputato. 6. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, on ravvisandosi ragione alcuna d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]