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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 44681/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14aktai~e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ii--Pree-Eren. conclude per il rigetto udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 18 febbraio 2021, ha annullato l'ordinanza del 13 gennaio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, applicativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura della custodia cautelare in carcere, non ritenendo superata la soglia della gravità indiziaria limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p. aggravato ex art. 416 bis.1.c.p. c.p. (capo 2), mentre, riqualificata la condotta di cui al capo 5) nella fattispecie di "corruzione elettorale", ai sensi dell'art. 96, comma 2, D.P.R. n. 361 del 1957, sostituiva nei confronti del predetto Pirrello la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro,[OSCURATO:PERSONA] con atto a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vece e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, esponendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 96 D.P.R. n. 361/57; invero, il Tribunale del riesame ha ritenuto erroneamente che la promessa di voto del Pirrello in favore di [OSCURATO:PERSONA], fosse da intendersi "frutto di negoziazione", in quanto elargita dietro l'impegno da parte del politico di assicurare ai propri interlocutori favoritismi, nella specie ritenendo che la richiesta di aiuto avanzata dal Pirrello per il recupero dei propri crediti nei confronti della società pubblica Manital dovesse essere inquadrata nella nozione di "utilità" di cui all'art. 96 DPR 361/1957; tuttavia, la situazione che egli sottopose all'attenzione del candidato alla Camera dei deputati non si è tradotta in una illecita contrattazione finalizzata al mercanteggiamento del voto, riguardando, invece, una situazione generalizzata di difficoltà per mancato pagamento dei lavori effettuati per conto del [OSCURATO:PERSONA] in vari appalti per la [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - società a lui riferibile- situazione questa in cui si trovavano diverse imprese consorziate, non soltanto quella del ricorrente; ciò, secondo la giurisprudenza di legittimità non integrerebbe la fattispecie di cui trattasi, in quanto appaiono lecite le promesse effettuate dai candidati a generalità di elettori, assumendo rilevanza penale solo le promesse di utilità rivolte ad uno o più soggetti determinati;

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p., nonché il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari; invero, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il periculum relativo alla reiterazione del reato in virtù della congetturale affermazione della disinvoltura e scaltrezza dimostrate nei modi dal Pirrello, dimenticando di valutare alcuni elementi concreti evidenziati dalla difesa; tra questi, ruolo preminente assume l'iscrizione dell'azienda riferibile allo stesso nella c.d. white list della Prefettura relativa a soggetti economici non oggetto di infiltrazione mafiosa, avvenuta in data 12.12.2020; inoltre, non è stata valutata positivamente la correttezza da sempre dimostrata dal ricorrente nei rapporti con le Forze dell'ordine, alle quali ha sempre denunciato episodi illeciti di tentata estorsione ai suoi danni, come avvenuto nel 2017, collaborando fedelmente; l'ordinanza impugnata, poi, cade in contraddizione laddove per annullare l'ordinanza primigenia relativamente al capo 2) dell'imputazione smentisce che il Pirrello potesse avere contezza attuale e precisa dei rapporti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] con l'ambiente di ‘ndrangheta, ma motiva successivamente la sussistenza delle esigenze cautelari con la sua vicinanza al [OSCURATO:PERSONA], soggetto stabilmente inserito negli ambienti della criminalità organizzata; per di più il Tribunale del riesame non rende motivazione sulla attualità e perduranza delle esigenze cautelari in capo al ricorrente, specie alla luce della considerazione che la condotta per cui è indagato emerge da sole due conversazioni risalenti alla fine del 2017- inizio del 2018; del tutto erronea è l'affermazione che il pericolo di reiterazione possa derivare anche attraverso la società riferibile al Pirrello, atteso che non si tiene conto dell'interdittiva antimafia, che ha attinto la [OSCURATO:SOCIETA] dopo l'ordinanza del G.i.p. e che la stessa società, onde fugare ogni dubbio, ha svolto un'operazione di selfcleaning, con le dimissioni da ruoli di gestione non solo del ricorrente, ma anche della moglie; infine, la misura cautelare in concreto comminata risulta sproporzionata alla luce della riqualificazione dell'unico fatto addebitatogli, risalente a tre anni fa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento.

1. Prima di analizzare specificamente i motivi di ricorso, appare opportuno premettere in sintesi che la condotta di corruzione elettorale, provvisoriamente ascritta all'indagato al capo 5), si colloca nell'ambito della vicenda relativa alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA] alla Camera dei deputati,in occasione della competizione elettorale del 4 maggio 2018,candidatura che, secondo la prospettazione accusatoria, appariva sostenuta da soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], entrato in contatto con il Talarico tramite Saverio e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],soggetto intraneo ad ambienti di criminalità organizzata,aveva promesso al Talarico, secondo quanto emergente dalle indagini, di procurargli i voti nel comprensorio reggino, ove vantava numerose conoscenze in cambio dell'impegno a favorirlo per l'ottenimento di commesse pubbliche, oltre che ad assicurargli "entrature" e contatti privilegiati, dei quali il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe potuto servire per estendere la rete delle proprie conoscenze ed aumentare le proprie capacità relazionali ed imprenditoriali.

Il coinvolgiment+el [OSCURATO:PERSONA],in particolare,si ricavava: dalle conversazioni oggetto di captazione intervenute nell'ottobre del 2017,in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano a [OSCURATO:PERSONA] la figura del [OSCURATO:PERSONA],nonché l'appoggio elettorale che quest'ultimo gli avrebbe potuto assicurare; dalle conversazioni nel periodo successivo,nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] accettava di sostenere la candidatura del Talarico, veicolando a più persone la richiesta di voto per lo stesso, valendosi delle sue conoscenze in territorio reggino ed in particolare avvalendosi dei suoi rapporti con l'ex senatore Caridi (suo testimone di nozze) e lo zio di questi, [OSCURATO:PERSONA].

A riprova dell'appoggio del [OSCURATO:PERSONA] al Talarico, poi, è stata evidenziata la circostanza' secondo cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed i Brutto trascorsero la notte successiva alla chiusura della competizione elettorale presso la segreteria politica del Talarico, che, pur conseguendo un risultato significativo in un territorio diverso da quello di sua provenienza, tuttavia, non era riuscito a conquistare il seggio per una manciata di voti.1.1.

Dall'attività di indagine emergeva, pertanto, che il [OSCURATO:PERSONA], non solo agiva ex se, ma con un doppio ruolo, ossia di primo interlocutore del politico Talarico, e, a suo volta, di procacciatore di voti per conto di quest'ultimo, rivestendo anche la figura di "ponte" rispetto ad altri soggetti sui quali contava per il supporto elettorale al Talarico e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] (titolare di un'impresa di pulizie, la [OSCURATO:SOCIETA] con 700 dipendenti in Calabria) ed [OSCURATO:PERSONA], a loro volta parenti di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari per reati di criminalità organizzata.

1.2. Per quanto concerne specificamente il Pirrello e la contestazione ascrittagli di cui al capo 5) sono state ritenute emblematiche le conversazioni oggetto di captazione, intercorse nel 16 gennaio 2018 a Roma in occasione di un incontro organizzato dal [OSCURATO:PERSONA] tra il Talarico, il Pirrello e l'Errigo, nonché in occasione dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il [OSCURATO:PERSONA], il Talarico ed il Pirrello.

Nel corso del primo incontro con il Talarico si faceva riferimento alla [OSCURATO:PERSONA],all'importanza di tale azienda, alla necessità prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] al Talarico di avere un "riferimento" e di ricevere "una mano", ossia alla necessità prospettata dall'Errigo di un " do ut des"; nel corso del secondo incontro, ancor più esplicitamente il [OSCURATO:PERSONA] ed il Pirrello chiedevano al Talarico in cambio del loro appoggio elettorale, di procurare loro, ove ne avessero avuto necessità, un "referente".

In particolare, evidenziavano al Talarico di "fornirgli tutta la mano del mondo" di non avere bisogno di soldi, ma di aver bisogno di un referente "se abbiamo bisogno di qualcosa" di un punto di riferimento ci serve "a volte ...un'entratura....una presentazione...." [OSCURATO:PERSONA] specificamente evidenziando "metti il caso...io...ho un problema con MANITA!...MANITAL è una cosa di centrodestra di Torino.. ... sicuramente io domani dovrei chiederti.. .senti vedi chi è il riferimento che abbiamo a Torino..., si parla sempre di un lecito. ..però se c'è una mano di aiuto.... mia forza è che essendo una azienda storica la mia da venti anni solo su Reggio abbiamo...".

1.3. Sulla base di tali emergenze il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di corruzione elettorale di cui all'art. 96 D.p.r. 361/1957, anziché quello contestato di scambio elettorale politico mafioso cui all'art. 416ter c.p.,in assenza della connotazione della condotta volta all'acquisizione di voti con una delle modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., atteso che i soggetti da cui è pervenuta la promessa non hanno fatto riferimento a modalità di procacciamento di voti, rivelatrici dell'utilizzo di metodi mafiosi e coloro che si sono impegnati a sostenere il Talarico (ovvero lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e, attraverso di lui, il Pirrello e l'Errigo) non presentavano profili soggettivi inequivocabilmente collocabili in contesti mafiosi, tali da lasciar intendere che i voti sarebbero stati procacciati mediante le modalità di cui all'ad 416 bis c.p.

In particolare, gli interlocutori non risulta abbiano fatto mai riferimento alla possibilità che il Pirrello ottenesse voti grazie alle proprie parentele con soggetti gravitanti in contesti di 'ndrangheta, né è chiaro se suoi interlocutori fossero a conoscenza di tali parentele. 1.3.1 Quanto alla fattispecie di corruzione elettorale ex art. 96 d.p.r. 361/57 il Tribunale ha ritenuto che le promesse di voto in favore del Talarico, provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], dal Pirrello e dall'Errigo, fossero senz'altro frutto di "negoziazione", in quanto elargite dietro l'impegno da parte del politico di assicurare ai propri interlocutori favoritismi, chiaramente espressi nelle conversazioni oggetto di intercettazione, quali "entrature", "referenze" e agganci" con soggetti che avrebbero potuto risolvere problemi contingenti .

2. Tale valutazione del Tribunale del riesame risulta immune da censure e dà conto esaurientemente della ricorrenza della fattispecie provvisoriamente ascritta all'indagato.

All'uopo va premesso che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 6, sent. n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).

2.1. Orbene, il provvedimento impugnato risulta rispettoso dei suddetti principi, atteso che loisviluppo argomentativcidella motivazione del provvedimentlimpugnato è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, in relazione all'ipotesi di reato oggetto di provvisoria contestazione di cui all'art. 96 del D.p.r. 361/1957, per avere il Pirrello- al fine di votare il Talarico- accettato da costui promesse di "utilità".

2.1.1. Sul punto si rileva innanzitutto che le deduzioni del ricorrente - secondo cui dalle conversazioni oggetto di captazione non si ricaverebbe una negoziazione illecita con il Talarico ma solo la rappresentazione di una situazione di difficoltà in cui versavano le società svolgenti appalti per la P.A. ed in particolare per conto del gruppo Manital, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA] del Pirrello-trovano smentita, secondo quanto non illogicamente rappresentato nel provvedimento impugnato, proprio nel tenore delle conversazioni oggetto di captazione,che hanno messo in risalto come il Pirrello abbia promesso il voto elettorale al Talarico (anche nella qualità di titolare della suddetta azienda avente 700 dipendenti) al fine di ricevere dal Talarico "riferimenti" istituzionali , "agganci" o "entrature".

2.1.2. La promessa di "entrature" appare specifica quanto al soggetto beneficiario (il Pirrello e la sua società), contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, ed integra una utilità rilevante ai sensi dell'art. 96 cit..

Invero, va richiamato quanto evidenziato da questa Corte, secondo cui in tema di corruzione in generale - e, quindi, anche nella specifica fattispecie di corruzione elettorale - nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto alla dazione di voto elettorale (arg. ex Sez. 6 , n.10084 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281502 ).

3. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari, non confrontandosi il ricorrente con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto di condividere la valutazione del G.i.p. circa la ricorrenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa da parte del Pirrello sulla base di argomenti logici immuni da censure, tra cui la disinvoltura e la scaltrezza utilizzate dallo stesso nel mostrarsi pienamente disponibile a sostenere l'impe gno elettorale del Talarico.

Ciò anche attraverso la messa a disposizione dell'influenza esercitata sui propri lavoratori per l'ottenimento dei voti in cambio della richiesta emergente dalle parole dello stesso indagato (alla ricerca, insieme al [OSCURATO:PERSONA], di "un'entratura... una presentazione..', un "riferimento", una "mano di aiuto") di ottenere favori ad alti livelli relazionali ed istituzionali, da parte di sog getto che si accreditava nei suoi confronti come possibile futuro onorevole delia Camera dei Deputati.

Inoltre, è stata ritenuta non irrilevante nel provvedimento impugnato la frequentazione dell'indagato con un soggetto quale [OSCURATO:PERSONA], dedito ad attività delittuose e che in una occasione gli aveva anche riferito di aver avuto rapporti, quantomeno in passato con il boss di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali valutazioni, il ricorrente si è limitato a sviluppare censure del tutto generiche circa la risalenza delle condotte oggetto di contestazione, laddove esse risalenti non si presentano, essendo relative agli anni 2017-2018, ovvero in merito all'insussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, stante l'iscrizione dell'azienda nella white list, pur avendo, invece, il provvedimento impugnato dato atto dell'informativa interdittiva antimafia spiccata proprio nei confronti della società del Pirrello.

Infine, del tutto generiche si presentano le censure circa la sproporzione della misura cautelare domiciliare, a fronte di una compiuta e non illogica illustrazione nell'ordinanza impugnata della proporzionalità e adeguatezza della misura in questione a contenere il rischio che il Pirrello possa nell'esercizio quotidiano della propria attività imprenditoriale entrare nuovamente in rapporti illeciti del tipo di quelli che è risultato avere intrattenuto nel periodo in cui è stato sottoposto alle inda gini.

4. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14aktai~e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ii--Pree-Eren. conclude per il rigetto udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 18 febbraio 2021, ha annullato l'ordinanza del 13 gennaio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, applicativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura della custodia cautelare in carcere, non ritenendo superata la soglia della gravità indiziaria limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p. aggravato ex art. 416 bis.1.c.p. c.p. (capo 2), mentre, riqualificata la condotta di cui al capo 5) nella fattispecie di "corruzione elettorale", ai sensi dell'art. 96, comma 2, D.P.R. n. 361 del 1957, sostituiva nei confronti del predetto Pirrello la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro,[OSCURATO:PERSONA] con atto a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vece e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, esponendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 96 D.P.R. n. 361/57; invero, il Tribunale del riesame ha ritenuto erroneamente che la promessa di voto del Pirrello in favore di [OSCURATO:PERSONA], fosse da intendersi "frutto di negoziazione", in quanto elargita dietro l'impegno da parte del politico di assicurare ai propri interlocutori favoritismi, nella specie ritenendo che la richiesta di aiuto avanzata dal Pirrello per il recupero dei propri crediti nei confronti della società pubblica Manital dovesse essere inquadrata nella nozione di "utilità" di cui all'art. 96 DPR 361/1957; tuttavia, la situazione che egli sottopose all'attenzione del candidato alla Camera dei deputati non si è tradotta in una illecita contrattazione finalizzata al mercanteggiamento del voto, riguardando, invece, una situazione generalizzata di difficoltà per mancato pagamento dei lavori effettuati per conto del [OSCURATO:PERSONA] in vari appalti per la [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - società a lui riferibile- situazione questa in cui si trovavano diverse imprese consorziate, non soltanto quella del ricorrente; ciò, secondo la giurisprudenza di legittimità non integrerebbe la fattispecie di cui trattasi, in quanto appaiono lecite le promesse effettuate dai candidati a generalità di elettori, assumendo rilevanza penale solo le promesse di utilità rivolte ad uno o più soggetti determinati; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p., nonché il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari; invero, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il periculum relativo alla reiterazione del reato in virtù della congetturale affermazione della disinvoltura e scaltrezza dimostrate nei modi dal Pirrello, dimenticando di valutare alcuni elementi concreti evidenziati dalla difesa; tra questi, ruolo preminente assume l'iscrizione dell'azienda riferibile allo stesso nella c.d. white list della Prefettura relativa a soggetti economici non oggetto di infiltrazione mafiosa, avvenuta in data 12.12.2020; inoltre, non è stata valutata positivamente la correttezza da sempre dimostrata dal ricorrente nei rapporti con le Forze dell'ordine, alle quali ha sempre denunciato episodi illeciti di tentata estorsione ai suoi danni, come avvenuto nel 2017, collaborando fedelmente; l'ordinanza impugnata, poi, cade in contraddizione laddove per annullare l'ordinanza primigenia relativamente al capo 2) dell'imputazione smentisce che il Pirrello potesse avere contezza attuale e precisa dei rapporti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] con l'ambiente di ‘ndrangheta, ma motiva successivamente la sussistenza delle esigenze cautelari con la sua vicinanza al [OSCURATO:PERSONA], soggetto stabilmente inserito negli ambienti della criminalità organizzata; per di più il Tribunale del riesame non rende motivazione sulla attualità e perduranza delle esigenze cautelari in capo al ricorrente, specie alla luce della considerazione che la condotta per cui è indagato emerge da sole due conversazioni risalenti alla fine del 2017- inizio del 2018; del tutto erronea è l'affermazione che il pericolo di reiterazione possa derivare anche attraverso la società riferibile al Pirrello, atteso che non si tiene conto dell'interdittiva antimafia, che ha attinto la [OSCURATO:SOCIETA] dopo l'ordinanza del G.i.p. e che la stessa società, onde fugare ogni dubbio, ha svolto un'operazione di selfcleaning, con le dimissioni da ruoli di gestione non solo del ricorrente, ma anche della moglie; infine, la misura cautelare in concreto comminata risulta sproporzionata alla luce della riqualificazione dell'unico fatto addebitatogli, risalente a tre anni fa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. Prima di analizzare specificamente i motivi di ricorso, appare opportuno premettere in sintesi che la condotta di corruzione elettorale, provvisoriamente ascritta all'indagato al capo 5), si colloca nell'ambito della vicenda relativa alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA] alla Camera dei deputati,in occasione della competizione elettorale del 4 maggio 2018,candidatura che, secondo la prospettazione accusatoria, appariva sostenuta da soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], entrato in contatto con il Talarico tramite Saverio e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],soggetto intraneo ad ambienti di criminalità organizzata,aveva promesso al Talarico, secondo quanto emergente dalle indagini, di procurargli i voti nel comprensorio reggino, ove vantava numerose conoscenze in cambio dell'impegno a favorirlo per l'ottenimento di commesse pubbliche, oltre che ad assicurargli "entrature" e contatti privilegiati, dei quali il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe potuto servire per estendere la rete delle proprie conoscenze ed aumentare le proprie capacità relazionali ed imprenditoriali. Il coinvolgiment+el [OSCURATO:PERSONA],in particolare,si ricavava: dalle conversazioni oggetto di captazione intervenute nell'ottobre del 2017,in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano a [OSCURATO:PERSONA] la figura del [OSCURATO:PERSONA],nonché l'appoggio elettorale che quest'ultimo gli avrebbe potuto assicurare; dalle conversazioni nel periodo successivo,nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] accettava di sostenere la candidatura del Talarico, veicolando a più persone la richiesta di voto per lo stesso, valendosi delle sue conoscenze in territorio reggino ed in particolare avvalendosi dei suoi rapporti con l'ex senatore Caridi (suo testimone di nozze) e lo zio di questi, [OSCURATO:PERSONA]. A riprova dell'appoggio del [OSCURATO:PERSONA] al Talarico, poi, è stata evidenziata la circostanza' secondo cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed i Brutto trascorsero la notte successiva alla chiusura della competizione elettorale presso la segreteria politica del Talarico, che, pur conseguendo un risultato significativo in un territorio diverso da quello di sua provenienza, tuttavia, non era riuscito a conquistare il seggio per una manciata di voti.1.1. Dall'attività di indagine emergeva, pertanto, che il [OSCURATO:PERSONA], non solo agiva ex se, ma con un doppio ruolo, ossia di primo interlocutore del politico Talarico, e, a suo volta, di procacciatore di voti per conto di quest'ultimo, rivestendo anche la figura di "ponte" rispetto ad altri soggetti sui quali contava per il supporto elettorale al Talarico e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] (titolare di un'impresa di pulizie, la [OSCURATO:SOCIETA] con 700 dipendenti in Calabria) ed [OSCURATO:PERSONA], a loro volta parenti di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari per reati di criminalità organizzata. 1.2. Per quanto concerne specificamente il Pirrello e la contestazione ascrittagli di cui al capo 5) sono state ritenute emblematiche le conversazioni oggetto di captazione, intercorse nel 16 gennaio 2018 a Roma in occasione di un incontro organizzato dal [OSCURATO:PERSONA] tra il Talarico, il Pirrello e l'Errigo, nonché in occasione dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il [OSCURATO:PERSONA], il Talarico ed il Pirrello. Nel corso del primo incontro con il Talarico si faceva riferimento alla [OSCURATO:PERSONA],all'importanza di tale azienda, alla necessità prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] al Talarico di avere un "riferimento" e di ricevere "una mano", ossia alla necessità prospettata dall'Errigo di un " do ut des"; nel corso del secondo incontro, ancor più esplicitamente il [OSCURATO:PERSONA] ed il Pirrello chiedevano al Talarico in cambio del loro appoggio elettorale, di procurare loro, ove ne avessero avuto necessità, un "referente". In particolare, evidenziavano al Talarico di "fornirgli tutta la mano del mondo" di non avere bisogno di soldi, ma di aver bisogno di un referente "se abbiamo bisogno di qualcosa" di un punto di riferimento ci serve "a volte ...un'entratura....una presentazione...." [OSCURATO:PERSONA] specificamente evidenziando "metti il caso...io...ho un problema con MANITA!...MANITAL è una cosa di centrodestra di Torino.. ... sicuramente io domani dovrei chiederti.. .senti vedi chi è il riferimento che abbiamo a Torino..., si parla sempre di un lecito. ..però se c'è una mano di aiuto.... mia forza è che essendo una azienda storica la mia da venti anni solo su Reggio abbiamo...". 1.3. Sulla base di tali emergenze il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di corruzione elettorale di cui all'art. 96 D.p.r. 361/1957, anziché quello contestato di scambio elettorale politico mafioso cui all'art. 416ter c.p.,in assenza della connotazione della condotta volta all'acquisizione di voti con una delle modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., atteso che i soggetti da cui è pervenuta la promessa non hanno fatto riferimento a modalità di procacciamento di voti, rivelatrici dell'utilizzo di metodi mafiosi e coloro che si sono impegnati a sostenere il Talarico (ovvero lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e, attraverso di lui, il Pirrello e l'Errigo) non presentavano profili soggettivi inequivocabilmente collocabili in contesti mafiosi, tali da lasciar intendere che i voti sarebbero stati procacciati mediante le modalità di cui all'ad 416 bis c.p. In particolare, gli interlocutori non risulta abbiano fatto mai riferimento alla possibilità che il Pirrello ottenesse voti grazie alle proprie parentele con soggetti gravitanti in contesti di 'ndrangheta, né è chiaro se suoi interlocutori fossero a conoscenza di tali parentele. 1.3.1 Quanto alla fattispecie di corruzione elettorale ex art. 96 d.p.r. 361/57 il Tribunale ha ritenuto che le promesse di voto in favore del Talarico, provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], dal Pirrello e dall'Errigo, fossero senz'altro frutto di "negoziazione", in quanto elargite dietro l'impegno da parte del politico di assicurare ai propri interlocutori favoritismi, chiaramente espressi nelle conversazioni oggetto di intercettazione, quali "entrature", "referenze" e agganci" con soggetti che avrebbero potuto risolvere problemi contingenti . 2. Tale valutazione del Tribunale del riesame risulta immune da censure e dà conto esaurientemente della ricorrenza della fattispecie provvisoriamente ascritta all'indagato. All'uopo va premesso che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 6, sent. n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). 2.1. Orbene, il provvedimento impugnato risulta rispettoso dei suddetti principi, atteso che loisviluppo argomentativcidella motivazione del provvedimentlimpugnato è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, in relazione all'ipotesi di reato oggetto di provvisoria contestazione di cui all'art. 96 del D.p.r. 361/1957, per avere il Pirrello- al fine di votare il Talarico- accettato da costui promesse di "utilità". 2.1.1. Sul punto si rileva innanzitutto che le deduzioni del ricorrente - secondo cui dalle conversazioni oggetto di captazione non si ricaverebbe una negoziazione illecita con il Talarico ma solo la rappresentazione di una situazione di difficoltà in cui versavano le società svolgenti appalti per la P.A. ed in particolare per conto del gruppo Manital, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA] del Pirrello-trovano smentita, secondo quanto non illogicamente rappresentato nel provvedimento impugnato, proprio nel tenore delle conversazioni oggetto di captazione,che hanno messo in risalto come il Pirrello abbia promesso il voto elettorale al Talarico (anche nella qualità di titolare della suddetta azienda avente 700 dipendenti) al fine di ricevere dal Talarico "riferimenti" istituzionali , "agganci" o "entrature". 2.1.2. La promessa di "entrature" appare specifica quanto al soggetto beneficiario (il Pirrello e la sua società), contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, ed integra una utilità rilevante ai sensi dell'art. 96 cit.. Invero, va richiamato quanto evidenziato da questa Corte, secondo cui in tema di corruzione in generale - e, quindi, anche nella specifica fattispecie di corruzione elettorale - nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto alla dazione di voto elettorale (arg. ex Sez. 6 , n.10084 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281502 ). 3. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari, non confrontandosi il ricorrente con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto di condividere la valutazione del G.i.p. circa la ricorrenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa da parte del Pirrello sulla base di argomenti logici immuni da censure, tra cui la disinvoltura e la scaltrezza utilizzate dallo stesso nel mostrarsi pienamente disponibile a sostenere l'impe gno elettorale del Talarico. Ciò anche attraverso la messa a disposizione dell'influenza esercitata sui propri lavoratori per l'ottenimento dei voti in cambio della richiesta emergente dalle parole dello stesso indagato (alla ricerca, insieme al [OSCURATO:PERSONA], di "un'entratura... una presentazione..', un "riferimento", una "mano di aiuto") di ottenere favori ad alti livelli relazionali ed istituzionali, da parte di sog getto che si accreditava nei suoi confronti come possibile futuro onorevole delia Camera dei Deputati. Inoltre, è stata ritenuta non irrilevante nel provvedimento impugnato la frequentazione dell'indagato con un soggetto quale [OSCURATO:PERSONA], dedito ad attività delittuose e che in una occasione gli aveva anche riferito di aver avuto rapporti, quantomeno in passato con il boss di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali valutazioni, il ricorrente si è limitato a sviluppare censure del tutto generiche circa la risalenza delle condotte oggetto di contestazione, laddove esse risalenti non si presentano, essendo relative agli anni 2017-2018, ovvero in merito all'insussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, stante l'iscrizione dell'azienda nella white list, pur avendo, invece, il provvedimento impugnato dato atto dell'informativa interdittiva antimafia spiccata proprio nei confronti della società del Pirrello. Infine, del tutto generiche si presentano le censure circa la sproporzione della misura cautelare domiciliare, a fronte di una compiuta e non illogica illustrazione nell'ordinanza impugnata della proporzionalità e adeguatezza della misura in questione a contenere il rischio che il Pirrello possa nell'esercizio quotidiano della propria attività imprenditoriale entrare nuovamente in rapporti illeciti del tipo di quelli che è risultato avere intrattenuto nel periodo in cui è stato sottoposto alle inda gini. 4. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese pro