CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di anno 1 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, per essersi avvalso di numero 79 fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità. Manifestamente infondate sono innanzitutto le censure formulate che contestano la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente a fatture aventi ad oggetto prestazioni derivanti da contratto di somministrazione irregolare di manodopera, schermato da quello di appalto di servizi. Infatti, le fatture emesse con riferimento ad un appalto di servizi che costituisce lo "schermo" per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, sono qualificabili come fatture connesse al compimento di un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti. Si è quindi affermato che integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura (Sez.3, n 11633 del 02/02/2022, Rv. 282985; Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Rv. 283771). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato l'inesistenza delle prestazioni documentate dalle fatture contestate, evidenziando che l'imputato, nello svolgimento dell'attività di pulizia, si è avvalso di collaboratori irregolari, che non erano alle sue dipendenze, e che egli si è limitato ad affermare, in termini generici, che l'attività non avrebbe potuto essere svolta da solo e dai suoi familiari, senza fornire alcun elemento concreto sull'identità dei collaboratori, sul numero degli stessi, sulla durata delle prestazioni o sui relativi costi. Ne consegue l'impossibilità di ritenere provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e di riconoscere i relativi costi ai fini della determinazione del reddito imponibile, difettando i requisiti di certezza, determinatezza o deteminabilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M[L FUNZIONA C1.1.`";)77 P.10 va