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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16584/2026

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in Marocco il 24/02/1986 avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'annullamento senza rinvio della condanna alle spese relative alla remissione della querela che vanno eliminate, e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di l'Aquila confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A), 651 cod. pen. (capo B) e di proscioglimento del medesimo imputato per i reati di cui agli artt. 81,660, 610 cod. pen. (capo C) per remissione tacita della querela, con condanna alle spese processuali.2.

Ricorre avverso tale sentenza il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al reato previsto dall'art. 337 cod. pen. avendo la Corte di appello disatteso la consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di resistenza passiva, essendosi l'imputato limitato a divincolarsi dalla presa degli agenti e non essendo stata verificata la circostanza se l'imputato abbia avuto consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale degli agenti operanti, considerato che in sentenza vi è un riferimento alla persona di tale "Florindi" che non risulta tra gli agenti operanti individuati in Natilla, Vella, Mele e Orsini; - violazione di legge e vizio della motivazione sul motivo di appello dedotto in relazione al reato di cui all'art. 651 cod.pen. con cui si era censurata l'omessa verifica se l'imputato, in forte stato di ubriachezza, si fosse reso conto dell'ordine degli agenti di fornire la propria identità personale, essendosi la Corte limitata a verificare la procedibilità di ufficio di detta contravvenzione; - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla disposta condanna alle spese per intervenuta remissione tacita di querela a fronte della rilevata assenza di querela in relazione al reato di cui all'art. 610 cod.pen., divenuto procedibile a querela per effetto della riforma "Cartabia", atteso che in atti vi era solo la denuncia della persona offesa, priva di riferimenti alla richiesta di punizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo dedotto in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Del tutto generiche ed inammissibili sono, invece, le altre censure dedotte nei restanti motivi di ricorso.

Con riferimento sia al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo A) che alla contravvenzione prevista dall'art. 651 cod. pen. (capo B) si deve rilevare che i motivi di ricorso sono inammissibili perché con essi il ricorrente ripropone le stesse questioni dedotte nei motivi di appello, che non si ritiene di dovere analizzare partitamente, trattandosi di deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Si tratta di censure che investono unicamente la ricostruzione del fatto, attraverso una diversa ed alternativa lettura delle risultanze istruttorie, 2riproducendo gli stessi motivi che hanno costituito l'oggetto delle censure di merito avanzate in sede di appello, già esaminate e respinte con adeguata motivazione immune da vizi logici.

Il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, procede ad una rivalutazione degli elementi di prova, che muove dalla ritenuta inattendibilità della descrizione dei fatti contenuta nella relazione di servizio della [OSCURATO:PERSONA] acquisita agli atti ai fini della decisione, con l'accordo della difesa.

In tal modo, vengono del tutto ignorate le ragioni in fatto ed in diritto poste a base dell'affermazione di responsabilità, adeguatamente illustrate nelle sentenze di merito, di primo e secondo grado, da cui emerge come le condotte ascritte all'imputato non possono essere considerate una mera forma di disobbedienza o resistenza passiva, avendo il predetto rifiutato consapevolmente sia di dare le proprie generalità e sia di seguire gli agenti, ponendo in essere azioni violente, consistite nello scalciare e spingere gli stessi, con l'impiego dunque di forza fisica rivolta contro dei pubblici ufficiali, per opporsi al loro intervento sollecitato dalla vittima delle molestie ascritte al capo C).

Il riferimento nella motivazione della sentenza ad un nominativo errato (Florindi), che non risulterebbe annoverato tra gli agenti operanti intervenuti per procedere all'identificazione dell'imputato, essendo un probabile refuso, non assume alcuna rilevanza perché non contraddice la ricostruzione dei fatti del tutto convergente con le emergenze del verbale acquisito agli atti ai fini della decisione.

Né può ritenersi illogica la valutazione operata dai Giudici di merito circa la piena consapevolezza dell'imputato di quanto richiestogli dagli agenti, non essendovi riferimenti ad un suo stato di obnubilamento tale da annullare totalmente la sua capacità di prendere coscienza del proprio comportamento aggressivo e violento, oltre che della richiesta di fornire le proprie generalità, legittimamente rivoltagli a seguito delle molestie arrecate alla donna titolare del bar al cui interno era avvenuta poco prima l'aggressione integrante i reati di cui al capo C), dichiarati non procedibili per remissione della querela.

2. Con riguardo al motivo relativo alla invocata revoca delle spese processuali correlate con la intervenuta dichiarazione di improcedibilità per remissione della querela si deve ravvisare l'assenza di interesse a riformare la sentenza di proscioglimento, essendo del tutto priva di conseguenze agli effetti della condanna alle spese processuali l'eventuale esclusione della procedibilità per difetto di querela.

Si deve, infatti, tenere conto che la condanna alle spese processuali è correlata comunque alla condanna per le altre imputazioni relative ai capi A) e B), _ 3non essendo previste spese ulteriori o accessorie per il proscioglimento per remissione della querela relativa ai reati ascritti al capo C).

L'art. 535 cod. proc. pen. prevede, infatti, la condanna alle spese senza che assuma rilevanza la specifica indicazione dei reati cui la condanna si riferisce dopo la modifica introdotta dall'art. 67, comma 2, lett. a) della legge 18 giugno 2009 n.69.

In base all'art. 205 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con decreto 10 giugno 2014, n. 124 del Ministero della Giustizia, recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale, sono stati fissati gli importi relativi alle spese processuali dovute in base alla tipologia del procedimento e grado di giudizio, senza rilevanza dei reati per i quali è intervenuta la condanna e senza che possano cumularsi le spese previste in caso di remissione della querela a quelle previste in caso di definizione del processo con la condanna, allorchè si tratti di decisioni assunte nello stesso processo, come avvenuto nel caso di specie.

3. Appaiono fondate, invece, le censure dedotte in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello non sono illustrati i criteri seguiti per la determinazione della pena con particolare riferimento all'aumento disposto per la continuazione e alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Sebbene sia stato applicato il minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono state spiegate le ragioni per le quali l'imputato non è stato ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione è stata sollecitata con uno specifico motivo di appello, incentrato sulla scelta collaborativa adottata dalla difesa che ha prestato il consenso all'acquisizione degli atti di indagine rendendoli utilizzabili per la decisione, pur trattandosi di giudizio ordinario.

L'annullamento va disposto con rinvio alla competente Corte di appello di Perugia affinché, ferme le statuizioni non oggetto di ricorso, ormai definitive, proceda a nuovo esame sul punto e sui profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le rilevate lacune della motivazione. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Marocco il 24/02/1986 avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'annullamento senza rinvio della condanna alle spese relative alla remissione della querela che vanno eliminate, e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di l'Aquila confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A), 651 cod. pen. (capo B) e di proscioglimento del medesimo imputato per i reati di cui agli artt. 81,660, 610 cod. pen. (capo C) per remissione tacita della querela, con condanna alle spese processuali.2. Ricorre avverso tale sentenza il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al reato previsto dall'art. 337 cod. pen. avendo la Corte di appello disatteso la consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di resistenza passiva, essendosi l'imputato limitato a divincolarsi dalla presa degli agenti e non essendo stata verificata la circostanza se l'imputato abbia avuto consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale degli agenti operanti, considerato che in sentenza vi è un riferimento alla persona di tale "Florindi" che non risulta tra gli agenti operanti individuati in Natilla, Vella, Mele e Orsini; - violazione di legge e vizio della motivazione sul motivo di appello dedotto in relazione al reato di cui all'art. 651 cod.pen. con cui si era censurata l'omessa verifica se l'imputato, in forte stato di ubriachezza, si fosse reso conto dell'ordine degli agenti di fornire la propria identità personale, essendosi la Corte limitata a verificare la procedibilità di ufficio di detta contravvenzione; - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla disposta condanna alle spese per intervenuta remissione tacita di querela a fronte della rilevata assenza di querela in relazione al reato di cui all'art. 610 cod.pen., divenuto procedibile a querela per effetto della riforma "Cartabia", atteso che in atti vi era solo la denuncia della persona offesa, priva di riferimenti alla richiesta di punizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo dedotto in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Del tutto generiche ed inammissibili sono, invece, le altre censure dedotte nei restanti motivi di ricorso. Con riferimento sia al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo A) che alla contravvenzione prevista dall'art. 651 cod. pen. (capo B) si deve rilevare che i motivi di ricorso sono inammissibili perché con essi il ricorrente ripropone le stesse questioni dedotte nei motivi di appello, che non si ritiene di dovere analizzare partitamente, trattandosi di deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Si tratta di censure che investono unicamente la ricostruzione del fatto, attraverso una diversa ed alternativa lettura delle risultanze istruttorie, 2riproducendo gli stessi motivi che hanno costituito l'oggetto delle censure di merito avanzate in sede di appello, già esaminate e respinte con adeguata motivazione immune da vizi logici. Il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, procede ad una rivalutazione degli elementi di prova, che muove dalla ritenuta inattendibilità della descrizione dei fatti contenuta nella relazione di servizio della [OSCURATO:PERSONA] acquisita agli atti ai fini della decisione, con l'accordo della difesa. In tal modo, vengono del tutto ignorate le ragioni in fatto ed in diritto poste a base dell'affermazione di responsabilità, adeguatamente illustrate nelle sentenze di merito, di primo e secondo grado, da cui emerge come le condotte ascritte all'imputato non possono essere considerate una mera forma di disobbedienza o resistenza passiva, avendo il predetto rifiutato consapevolmente sia di dare le proprie generalità e sia di seguire gli agenti, ponendo in essere azioni violente, consistite nello scalciare e spingere gli stessi, con l'impiego dunque di forza fisica rivolta contro dei pubblici ufficiali, per opporsi al loro intervento sollecitato dalla vittima delle molestie ascritte al capo C). Il riferimento nella motivazione della sentenza ad un nominativo errato (Florindi), che non risulterebbe annoverato tra gli agenti operanti intervenuti per procedere all'identificazione dell'imputato, essendo un probabile refuso, non assume alcuna rilevanza perché non contraddice la ricostruzione dei fatti del tutto convergente con le emergenze del verbale acquisito agli atti ai fini della decisione. Né può ritenersi illogica la valutazione operata dai Giudici di merito circa la piena consapevolezza dell'imputato di quanto richiestogli dagli agenti, non essendovi riferimenti ad un suo stato di obnubilamento tale da annullare totalmente la sua capacità di prendere coscienza del proprio comportamento aggressivo e violento, oltre che della richiesta di fornire le proprie generalità, legittimamente rivoltagli a seguito delle molestie arrecate alla donna titolare del bar al cui interno era avvenuta poco prima l'aggressione integrante i reati di cui al capo C), dichiarati non procedibili per remissione della querela. 2. Con riguardo al motivo relativo alla invocata revoca delle spese processuali correlate con la intervenuta dichiarazione di improcedibilità per remissione della querela si deve ravvisare l'assenza di interesse a riformare la sentenza di proscioglimento, essendo del tutto priva di conseguenze agli effetti della condanna alle spese processuali l'eventuale esclusione della procedibilità per difetto di querela. Si deve, infatti, tenere conto che la condanna alle spese processuali è correlata comunque alla condanna per le altre imputazioni relative ai capi A) e B), _ 3non essendo previste spese ulteriori o accessorie per il proscioglimento per remissione della querela relativa ai reati ascritti al capo C). L'art. 535 cod. proc. pen. prevede, infatti, la condanna alle spese senza che assuma rilevanza la specifica indicazione dei reati cui la condanna si riferisce dopo la modifica introdotta dall'art. 67, comma 2, lett. a) della legge 18 giugno 2009 n.69. In base all'art. 205 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto 10 giugno 2014, n. 124 del Ministero della Giustizia, recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale, sono stati fissati gli importi relativi alle spese processuali dovute in base alla tipologia del procedimento e grado di giudizio, senza rilevanza dei reati per i quali è intervenuta la condanna e senza che possano cumularsi le spese previste in caso di remissione della querela a quelle previste in caso di definizione del processo con la condanna, allorchè si tratti di decisioni assunte nello stesso processo, come avvenuto nel caso di specie. 3. Appaiono fondate, invece, le censure dedotte in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello non sono illustrati i criteri seguiti per la determinazione della pena con particolare riferimento all'aumento disposto per la continuazione e alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sebbene sia stato applicato il minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono state spiegate le ragioni per le quali l'imputato non è stato ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione è stata sollecitata con uno specifico motivo di appello, incentrato sulla scelta collaborativa adottata dalla difesa che ha prestato il consenso all'acquisizione degli atti di indagine rendendoli utilizzabili per la decisione, pur trattandosi di giudizio ordinario. L'annullamento va disposto con rinvio alla competente Corte di appello di Perugia affinché, ferme le statuizioni non oggetto di ricorso, ormai definitive, proceda a nuovo esame sul punto e sui profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le rilevate lacune della motivazione. 4 P.Q.M
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