Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:217
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000J0142 - IT
Avis juridique important
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62000J0142
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2003. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia - Regolamenti (CE) nn.2352/97 e 2494/97 - Ricorso di annullamento - Irricevibilità del ricorso. - [OSCURATO:PERSONA]142/00 P.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-03483
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamenti che istituiscono misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Ricorso delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi - Irricevibilità
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2352/97 e n. 2494/97]
[OSCURATO:PERSONA]
$$Un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e le identifichi in modo analogo al destinatario.
Non riguardano individualmente le [OSCURATO:PERSONA] olandesi i regolamenti n. 2352/97, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare ([OSCURATO:PERSONA]), e n. 2494/97, relativo al rilascio di titoli d'importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento n. 2352/97.
Da un lato, l'interesse generale che un [OSCURATO:PERSONA] può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, al fine di ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è, di per sé, sufficiente per considerarlo interessato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto, CE), dalle disposizioni dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, né - a fortiori - come soggetto individualmente interessato dagli stessi.
Dall'altro, l'aver constatato che la [OSCURATO:PERSONA], nell'adottare i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che tali regolamenti potevano provocare sull'economia degli [OSCURATO:PERSONA] e delle imprese interessati non esime affatto le [OSCURATO:PERSONA] olandesi dall'onere di provare che tali regolamenti le riguardano in ragione di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a ogni altro soggetto. Ora, il fatto che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi esportassero verso la Comunità il quantitativo di gran lunga maggiore di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] non è tale da distinguerle da qualsiasi altro [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, anche se risultasse fondata l'affermazione secondo la quale le misure di salvaguardia previste dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 potevano avere ripercussioni socio-economiche importanti sulle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, resta comunque il fatto che tali misure producono ripercussioni analoghe sugli altri [OSCURATO:PERSONA]. L'attività economica di trasformazione sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] di riso proveniente da paesi terzi è un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può essere esercitata da qualsiasi operatore economico in qualsiasi [OSCURATO:PERSONA]. Un'attività economica di questo tipo non può quindi contraddistinguere le [OSCURATO:PERSONA] olandesi rispetto a qualsiasi altro [OSCURATO:PERSONA].
( v. punti 65, 69, 76-78, 80 )
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-142/00 P,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra L. Bernheim, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e da
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J. Huber e G. Houttuin, in qualità di agenti,
intervenienti in sede di impugnazione,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 10 febbraio 2000, nelle cause riunite T-32/98 e T-41/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-201),
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA], rappresentate dai sigg. M. M. Slotboom e P.V.F. Bos, advocaten, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti in primo grado,
e
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, C. Gulmann e V. Skouris e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 27 giugno 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 aprile 2000, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-201; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui tale giudice ha annullato i regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1997, n. 2352, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 326, pag. 21), e della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1997, n. 2494, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97 (GU L 343, pag. 17).
2 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] olandesi) e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente ricorrenti e interveniente in primo grado, hanno presentato memorie.
3 Con ordinanze del presidente della Corte 23 novembre 2000, la Repubblica francese e il Consiglio dell'Unione europea sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] ed hanno presentato memorie.
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] CE
4 Ai sensi dell'art. 3, lett. r), del [OSCURATO:PERSONA] CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. s), CE], l'azione della Comunità comporta l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA]») intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
5 A tenore dell'art. 227, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 299, n. 3, CE), gli [OSCURATO:PERSONA] elencati nell'allegato IV del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato [OSCURATO:PERSONA]) costituiscono oggetto dello speciale regime di associazione definito nella parte quarta del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] olandesi compaiono in tale allegato.
6 La parte quarta del [OSCURATO:PERSONA] CE, dal titolo «Associazione dei paesi e territori d'oltremare», raggruppa, segnatamente, gli artt. 131 (divenuto, in seguito a modifica, art. 182 CE), 132 (divenuto art. 183 CE), 133 (divenuto, in seguito a modifica, art. 184 CE), 134 (divenuto art. 185 CE) e 136 (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE).
7 Ai sensi dell'art. 131, secondo e terzo comma, del [OSCURATO:PERSONA], l'associazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità europea ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli [OSCURATO:PERSONA] e di instaurare strette relazioni economiche tra loro e la Comunità nel suo insieme. Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del [OSCURATO:PERSONA] CE, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti degli [OSCURATO:PERSONA] e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.
8 L'art. 132, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] dispone che gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con gli [OSCURATO:PERSONA] il regime che si accordano tra di loro in virtù del [OSCURATO:PERSONA].
9 L'art. 133, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che le importazioni originarie degli [OSCURATO:PERSONA] beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA].
10 In conformità dell'art. 134 del [OSCURATO:PERSONA], se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in uno [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 133, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], è tale da provocare deviazione di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla [OSCURATO:PERSONA] di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
11 Ai sensi dell'art. 136 del [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità, e basandosi sui principi iscritti nel [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità.
La decisione 91/482/CEE
12 Il 25 luglio 1991 il Consiglio ha adottato, a norma dell'art. 136 del [OSCURATO:PERSONA], la decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»).
13 Ai sensi dell'art. 101, n. 1, della decisione [OSCURATO:PERSONA], i prodotti originari degli [OSCURATO:PERSONA] sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
14 L'art. 102 della decisione [OSCURATO:PERSONA] prevede che la Comunità non applichi all'importazione dei prodotti originari degli [OSCURATO:PERSONA] restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
15 Secondo l'art. 6, n. 2, dell'allegato II alla decisione [OSCURATO:PERSONA], quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli [OSCURATO:PERSONA], li si considera come interamente ottenuti negli [OSCURATO:PERSONA].
16 In deroga al principio enunciato all'art. 101, n. 1, l'art. 109, n. 1, della decisione [OSCURATO:PERSONA] autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare le misure di salvaguardia che risultino necessarie «[q]ualora l'applicazione della [detta] decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione».
17 Ai sensi dell'art. 109, n. 2, nell'applicare il n. 1 debbono essere scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità, misure la cui portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
Il regolamento n. 2352/97
18 Dal primo, secondo e sesto considerando del regolamento n. 2352/97 risulta che, dato che le misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] istituite dal regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 1997, n. 1036 (GU L 151, pag. 8), scadevano il 30 novembre 1997, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare, in particolare, che l'importazione di considerevoli quantitativi di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] dal 1° dicembre 1997 compromettesse seriamente il mercato del riso comunitario durante la campagna di commercializzazione 1997/98, ha ritenuto necessario istituire, a decorrere dal 1° dicembre 1997, un regime di sorveglianza delle importazioni originarie degli [OSCURATO:PERSONA].
19 Il settimo e l'ottavo considerando del regolamento n. 2352/97 sono formulati come segue:
«considerando che le autorità olandesi hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una decisione dei Ministeri degli Affari economici e delle Finanze delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi che fissa un prezzo minimo per il riso originario delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi destinato all'esportazione verso la Comunità, conformemente all'allegato II della decisione [[OSCURATO:PERSONA]]; che tale misura potrebbe contribuire ad evitare turbative significative del mercato comunitario;
considerando tuttavia che tale misura, peraltro limitata ad un solo [OSCURATO:PERSONA], non ha caratteristiche tali da rendere superflua la misura di sorveglianza del mercato comunitario del riso, per i motivi suesposti».
20 Ai termini dell'art. 1 del regolamento n. 2352/97, «[a] decorrere dal 1° dicembre 1997, ai quantitativi di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] di cui al codice NC 1006, importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali, si applicano le disposizioni del presente regolamento».
21 In forza dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 2352/97, «(...) l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è pari al 50% del dazio doganale calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (...), applicabile alla data di presentazione della domanda».
22 L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2352/97 dispone:
«Qualora i quantitativi oggetto delle domande superino il volume mensile di 13 300 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, e che la valutazione della situazione del mercato comunitario indichi che tale superamento rischia di determinare significative turbative del mercato, entro dieci giorni lavorativi dalla data di superamento la [OSCURATO:PERSONA]:
- fissa una percentuale di riduzione da applicare ad ognuna delle domande presentate alla data di superamento,
- respinge le domande presentate in data successiva,
- sospende la presentazione di altre domande per il mese in corso».
23 Il regolamento n. 2352/97, che è entrato in vigore il 1° dicembre 1997, era applicabile fino al 31 gennaio 1998.
Il regolamento n. 2494/97
24 L'art. 2 del regolamento n. 2494/97 dispone che «[p]er le domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1600 presentate a partire dal 3 dicembre 1997 non viene rilasciato alcun titolo di importazione nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2352/97».
25 In forza dell'art. 3 del regolamento n. 2494/97, «[l]a presentazione di domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1600 nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2352/97 è sospesa fino al 31 dicembre 1997».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
26 Con due ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 24 febbraio 1998 (causa T-32/98) e il 6 marzo 1998 (causa T-41/98), le [OSCURATO:PERSONA] olandesi, ai sensi dell'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), hanno chiesto l'annullamento dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97.
27 Con ordinanze del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 1° e 10 luglio 1998 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stato autorizzato ad intervenire nelle due cause a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
28 Il Tribunale ha riunito le due cause ai fini della sentenza impugnata.
29 [OSCURATO:PERSONA] olandesi concludevano per l'annullamento dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] concludevano per una declaratoria di irricevibilità dei ricorsi, dato che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non potevano legittimamente fondare i loro ricorsi né sull'art. 173, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA], né sul quarto comma di questa stessa disposizione, o, perlomeno, per il rigetto dei ricorsi stessi.
Sulla ricevibilità dei ricorsi dinanzi al Tribunale
30 Da una parte, nei punti 42 e 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi irricevibili in quanto fondati sull'art. 173, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA].
31 D'altra parte, nei punti 50-62 della sentenza impugnata, esso ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato i ricorsi ricevibili in quanto fondati sull'art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA], per i seguenti motivi:
«50 Innanzi tutto, per quanto riguarda il problema se [le [OSCURATO:PERSONA] olandesi siano] individualmente interessat[e] dai regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97] va ricordato che una persona fisica o giuridica può sostenere che un atto di portata generale adottato da un'istituzione comunitaria la riguarda individualmente soltanto qualora la detta disposizione controversa la tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenze [della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62], Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]. pag. 196, in particolare, pag. 220], e [18 maggio 1994, causa C-309/89], Codorniu/Consiglio [[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1853], punto 20; sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-12/93, CCE de Vittel e a./ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1247, punto 36, e 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2335, punto 69, nonché ordinanza del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1559, punto 59).
51 In proposito, è importante ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell'atto ch'essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli è tale da identificare questi ultimi (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 207; 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2477; sentenza del Tribunale [14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93], [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2305], punto 67, e sentenza della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. I-769, punti 25-30).
52 Nel caso di specie, il regolamento n. 2352/97 e, in quanto misura di esecuzione di quest'ultimo, il regolamento n. 2494/97 sono stati adottati in base all'art. 109, n. 1, della decisione [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] è, a certe condizioni, autorizzata ad adottare misure di salvaguardia.
53 L'art. 109 testé citato stabilisce, al n. 2, che "nell'applicare il paragrafo 1, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. La portata di queste non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi".
54 Da tale disposizione discende che, allorché intend[e] adottare misure di salvaguardia in base all'art. 109, n. 1, della decisione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a tener conto delle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe avere sull'economia del paese o territorio d'oltremare interessato, nonché sulle imprese interessate (sentenza della Corte 11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 28, e sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 70).
55 Ora, [le [OSCURATO:PERSONA] olandesi sono ricomprese] tra i paesi [OSCURATO:PERSONA] specificamente indicati nell'allegato IV del [OSCURATO:PERSONA], ai quali si applicano le disposizioni della parte quarta del [OSCURATO:PERSONA] relativa all'associazione degli [OSCURATO:PERSONA]. In forza dell'art. 109, n. 2, della decisione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] era quindi tenuta a tener conto, al momento dell'adozione dei regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97], della particolare situazione [delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi], tanto più che era prevedibile che le ripercussioni negative delle misure adottate sarebbero state avvertite principalmente nel territorio di [queste ultime]. Infatti, come essa ha del resto riconosciuto tanto nelle sue memorie quanto in udienza, al momento dell'adozione dei regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97] la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del fatto che la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] proveniva dalle [OSCURATO:PERSONA] olandesi.
56 Pertanto, avendo fruito di una tutela specifica in forza del diritto comunitario nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato i regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97], [le [OSCURATO:PERSONA] olandesi sono toccate] da questi ultimi a causa di una situazione di fatto che [le] caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenze Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], citata, pag. 220, Piraiki-Patraiki [e a./[OSCURATO:PERSONA]], citata, punti 28-31, e 11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 28). Di conseguenza, [le [OSCURATO:PERSONA] olandesi sono] individualmente interessat[e] dai regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97] ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA].
57 Come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], è vero che, per riconoscere che un ente regionale di uno Stato membro viene individualmente interessato da un atto comunitario, non basta che questo invochi il fatto che l'applicazione o l'attuazione dell'atto stesso sia idonea a incidere sulle condizioni socioeconomiche nel suo territorio (v. ordinanze [del Tribunale 16 giugno 1998, causa T-238/97], [OSCURATO:PERSONA] de Cantabria/Consiglio [[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2271], punti 49 e 50, e [23 ottobre 1998, causa T-609/97], Regione Puglia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4051], punti 21 e 22). Tuttavia, nel caso di specie, [le [OSCURATO:PERSONA] olandesi sono] individualmente interessat[e] dai regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97] in quanto la [OSCURATO:PERSONA], quando ne progettava l'adozione, era obbligata a tener conto in modo specifico della situazione [delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi], in forza dell'art. 109, n. 2, della decisione [OSCURATO:PERSONA].
58 Inoltre, quanto all'interesse [delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi] ad agire per ottenere l'annullamento dei regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97], non può essere escluso per il solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dispone di un diritto di ricorso autonomo in forza dell'art. 173, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, va sottolineato come, in altri settori, il fatto che coesistessero, contro un medesimo atto, l'interesse ad agire di uno Stato membro e quello di uno dei suoi enti territoriali non abbia indotto il Tribunale a ritenere che l'interesse ad agire dell'ente non bastasse a giustificare la ricevibilità di un ricorso d'annullamento proposto a norma dell'art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenze del Tribunale [30 aprile 1998, causa T-214/95], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-717], punto 30, e 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3663, punto 92). Neppure il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dare impulso, in forza dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV alla decisione [OSCURATO:PERSONA], allo speciale procedimento di ricorso presso il Consiglio contro i regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97] può pregiudicare l'interesse ad agire [delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi] nel caso di specie.
59 (...)
60 Per quanto riguarda, infine, il problema se [le [OSCURATO:PERSONA] olandesi siano] direttamente interessat[e] dai regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97], va constatato che il regolamento n. 2352/97 contiene una disciplina completa, che non lascia spazio alle valutazioni discrezionali delle autorità degli Stati membri. Infatti, per il riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] esso disciplina, in modo vincolante, il meccanismo della domanda e del rilascio dei titoli di importazione, autorizzando inoltre la [OSCURATO:PERSONA] a sospendere tale rilascio in caso di superamento di una quota dallo stesso determinata e di turbative significative del mercato. [[OSCURATO:PERSONA] olandesi sono] quindi direttamente interessat[e] dal regolamento n. 2352/97 (v. sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 411, punti 23-28, e 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1339, punto 31).
61 [[OSCURATO:PERSONA] olandesi sono] inoltre direttamente interessat[e] dal regolamento n. 2494/97, in quanto quest'ultimo esclude il rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario degli [OSCURATO:PERSONA] per le domande presentate dal 3 dicembre 1997, e sospende sino al 31 dicembre 1997 il deposito di nuove domande di titoli di importazione per il riso avente una tale origine.
62 Da quanto precede risulta che i presenti ricorsi vanno dichiarati ricevibili».
Sulla fondatezza del ricorso dinanzi al Tribunale
32 Nella causa T-32/98 le [OSCURATO:PERSONA] olandesi deducevano dieci motivi a sostegno della loro domanda di annullamento del regolamento n. 2352/97. Nella causa T-41/98 esse chiedevano l'annullamento del regolamento n. 2494/97 eccependo l'illegittimità del regolamento n. 2352/97 in base ai medesimi motivi dedotti nell'ambito della causa T-32/98.
33 Ai punti 73-87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto fondato il settimo motivo della [OSCURATO:PERSONA] olandesi, attinente alla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha, infatti, considerato che contravvenendo alle prescrizioni poste da tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra il volume delle importazioni provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA], derivante dall'applicazione della decisione [OSCURATO:PERSONA], ed eventuali turbative gravi constatate sul mercato comunitario del riso.
34 Il Tribunale ha rilevato che tale omissione derivava da un errore di diritto ed ha, quindi, annullato il regolamento n. 2352/97 e, di conseguenza, il regolamento n. 2494/97.
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
35 Nella sua impugnazione, a sostegno della quale essa deduce quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal Repubblica francese e dal Consiglio, conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- in via principale, pronunciandosi direttamente nella presente causa, dichiarare irricevibili i ricorsi d'annullamento dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare le [OSCURATO:PERSONA] olandesi alle spese tanto del procedimento di primo grado quanto di impugnazione.
36 [OSCURATO:PERSONA] olandesi chiedono alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile o, perlomeno, infondato e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
37 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- in via principale, pronunciandosi direttamente nella presente controversia, dichiarare irricevibili i ricorsi di annullamento dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 e, in subordine, dichiarare che i suddetti regolamenti sono conformi al diritto;
- in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare le [OSCURATO:PERSONA] olandesi alle spese.
Sulla domanda di riapertura della fase orale
38 La fase orale del procedimento è stata chiusa il 12 settembre 2002, in seguito alla presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale.
39 Con lettera 25 settembre 2002, il governo delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi ha chiesto la riapertura della fase orale. A sostegno della domanda esso fa valere che nei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 le [OSCURATO:PERSONA] olandesi vengono specificamente menzionate, contrariamente agli atti che costituivano oggetto della sentenza 22 novembre 2001, causa C-452/98, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8973), sulla quale l'avvocato generale basa le sue conclusioni. Secondo il governo delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, tale circostanza, che l'avvocato generale non avrebbe preso in considerazione nelle conclusioni da lui presentate nella causa in esame, dimostra che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi si distinguono chiaramente dagli altri [OSCURATO:PERSONA] ed assume rilevanza per determinare se esse siano individualmente interessate dai suddetti regolamenti.
40 In proposito, va ricordato che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell'art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v. sentenze 10 febbraio 2000, cause riunite C-270/97 e C-271/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-929, punto 30, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag I-5475, punto 20).
41 Dopo aver ricevuto da parte del governo delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi la domanda di riapertura della fase orale e la risposta della [OSCURATO:PERSONA] in proposito, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di respingere tale domanda.
42 Questa decisione della Corte di non dar seguito alla domanda del governo delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi è stata notificata a quest'ultimo con lettera 22 gennaio 2003.
43 La Corte ha considerato, infatti, che la questione se le [OSCURATO:PERSONA] olandesi fossero o no individualmente interessate dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 era stata ampiamente dibattuta dalle parti tanto nelle loro memorie scritte quanto nel corso della fase orale, e che essa disponeva di tutti gli elementi necessari per decidere sul ricorso in esame.
Sul motivo relativo ad una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale in quanto ha considerato le [OSCURATO:PERSONA] olandesi individualmente interessate dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97
Argomenti delle parti
44 Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha a torto ritenuto che dall'art. 109, n. 2, della decisione [OSCURATO:PERSONA] derivasse che, nell'adottare i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, essa aveva l'obbligo di tener conto della particolare situazione delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi.
45 Certo, nella citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che, nell'adottare misure di salvaguardia, la [OSCURATO:PERSONA] deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongano, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia dello Stato membro interessato. Tuttavia, a differenza di tale causa, nella quale le misure di salvaguardia riguardavano le importazioni provenienti da un solo Stato membro, il caso in esame sarebbe caratterizzato dal fatto che i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 si applicano alle importazioni provenienti da tutti gli [OSCURATO:PERSONA], e non unicamente a quelle provenienti dalle sole [OSCURATO:PERSONA] olandesi, di guisa che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], essa avrebbe potuto informarsi sulle eventuali ripercussioni delle misure previste solo in modo globale, per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] considerati nel loro complesso e per il funzionamento dell'associazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità in generale.
46 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, comunque, che i termini di cui all'art. 109, n. 2, della decisione [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali essa deve tener conto delle eventuali ripercussioni sul funzionamento della Comunità, dimostrano che essa è tenuta ad estendere il suo esame alle conseguenze del provvedimento sul funzionamento dell'associazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità in quanto tale e su quello della Comunità.
47 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la citata sentenza 11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non infirma affatto questa analisi, giacché tale causa riguardava una decisione che verteva espressamente solo sulle importazioni di riso originario delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi.
48 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, ove la Corte dovesse ritenere che l'art. 109, n. 2, della decisione [OSCURATO:PERSONA] vada interpretato nel senso che ogni [OSCURATO:PERSONA] è individualmente interessato da un regolamento applicabile all'insieme degli [OSCURATO:PERSONA], questi potrebbero avvalersi di un diritto di ricorso analogo a quello conferito agli Stati membri ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. Un'interpretazione del genere sarebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale non basta appartenere ad una cerchia ristretta di soggetti di diritto per essere considerati individualmente interessati da un atto.
49 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] provenga da un solo [OSCURATO:PERSONA] non basta per concludere che l'economia di tale [OSCURATO:PERSONA] sia più gravemente pregiudicata di quella di un altro [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di ragionamento adottando tale criterio per valutare se le ripercussioni negative dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 siano avvertite principalmente nel territorio delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi.
50 Il governo spagnolo fa valere che, contrariamente alla citata sentenza 11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], che aveva ad oggetto misure di salvaguardia riguardanti le importazioni di riso originario delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, queste ultime, alla luce dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, non sono individuate rispetto agli altri [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale governo le [OSCURATO:PERSONA] olandesi non hanno dimostrato che esse fossero diverse dagli altri [OSCURATO:PERSONA], ai quali pure si rivolgevano i suddetti regolamenti. Il fatto che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi esportassero nella Comunità quantitativi di riso più rilevanti degli altri [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe sufficiente per individuarle rispetto a questi ultimi.
51 Il governo francese fa valere che, anche se il Tribunale poteva legittimamente basare la sua decisione sulle citate sentenze Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] e 11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], esso non poteva dedurne che l'obbligo, a carico delle istituzioni comunitarie, di tener conto dell'impatto che le misure di salvaguardia progettate avrebbero potuto avere sull'economia di uno [OSCURATO:PERSONA] costituiva una condizione sufficiente per consentire a tale [OSCURATO:PERSONA] di essere considerato come «persona interessata» da un atto nel senso di tale giurisprudenza. Occorreva, comunque, che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi fornissero la prova di qualità particolari o di una situazione di fatto che le caratterizzasse rispetto a qualsiasi altro [OSCURATO:PERSONA].
52 Il fatto che la maggioranza delle importazioni nella Comunità di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] provenisse dalle [OSCURATO:PERSONA] olandesi non basterebbe nemmeno ad individuarle rispetto agli altri [OSCURATO:PERSONA] produttori di riso come Montserrat e le isole Turks e Caicos. Tale circostanza non avrebbe necessariamente l'effetto che la loro economia venga più gravemente colpita di quella di un altro [OSCURATO:PERSONA].
53 Il governo francese fa valere, in definitiva, che, anche se nell'esame della ricevibilità dei ricorsi proposti da singoli nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale le conseguente economiche vengono prese in considerazione, non è sufficiente che taluni operatori, sotto il profilo economico, siano maggiormente colpiti da un atto rispetto ai loro concorrenti per essere considerati individualmente interessati da tale atto. Il fatto che un atto possa riguardare anche un numero limitato di persone, se non una sola persona a causa della sua qualificazione oggettiva, come quella, ad esempio, di principale esportatore di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA], non è quindi sufficiente per considerare che tale atto riguardi individualmente tale persona o tali persone.
54 Il Consiglio rileva che, riguardo al problema se il governo delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi sia individualmente interessato dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, il Tribunale ha a torto ritenuto che dall'art. 109, n. 2, della decisione [OSCURATO:PERSONA] derivasse l'obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di tener conto della peculiare situazione delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi. Un siffatto obbligo non può infatti ricavarsi dalla giurisprudenza comunitaria.
55 Secondo il Consiglio, la circostanza che la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] provenisse dalle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, circostanza anch'essa invocata dal Tribunale per considerare le [OSCURATO:PERSONA] olandesi individualmente interessate dai detti regolamenti, non consente di operare tra queste ultime e gli altri [OSCURATO:PERSONA] una distinzione tale che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi possano essere considerate individualmente interessate da tali atti. Il fatto che la maggior parte delle importazioni provenga da un [OSCURATO:PERSONA] non ha necessariamente, secondo il Consiglio, l'effetto che la sua economia sarà più pesantemente colpita di quella di un altro [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe infatti perfettamente possibile che, nel caso di specie, le ripercussioni negative si facciano sentire in modo più acuto su un piccolo territorio come Montserrat o le isole Turks e Caicos.
56 Il governo delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi conclude per il rigetto di tale motivo.
57 Secondo tale governo, dalla giurisprudenza della Corte deriva che, quando adotta misure di salvaguardia, la [OSCURATO:PERSONA] deve informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia del [OSCURATO:PERSONA] interessato (v. sentenza 11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 25 e 26). Quindi, tale giurisprudenza imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto dell'economia degli [OSCURATO:PERSONA] colpiti dalla misura di salvaguardia progettata, senza che occorra distinguere a seconda che tale misura colpisca uno solo o più [OSCURATO:PERSONA].
58 La posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale essa dovrebbe esaminare solo «in modo globale, per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] presi nel loro insieme», le eventuali ripercussioni di una misura che essa intende adottare porterebbe a situazioni inaccettabili. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe quindi rovinare completamente l'economia di un solo [OSCURATO:PERSONA] con una misura di salvaguardia le cui ripercussioni risultassero tuttavia minime «in modo globale, per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] presi nel loro insieme» in quanto gli altri [OSCURATO:PERSONA] non esporterebbero nella Comunità i prodotti interessati dalla detta misura.
Giudizio della Corte
59 Occorre ricordare che, nei limiti in cui le [OSCURATO:PERSONA] olandesi godono della personalità giuridica in base all'ordinamento interno olandese, esse possono, in via di principio, proporre un ricorso di annullamento in forza dell'art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
60 Nel caso di specie, con l'adozione dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato misure di portata generale, applicabili indistintamente all'importazione nella Comunità di riso originario di tutti gli [OSCURATO:PERSONA].
61 Pur se le [OSCURATO:PERSONA] olandesi vengono menzionate nel settimo considerando del regolamento n. 2352/97, risulta chiaramente dall'art. 1 di tale regolamento che questo si applica alle importazioni nella Comunità di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] nel loro insieme.
62 D'altro canto, dal settimo e dall'ottavo considerando del regolamento n. 2352/97 risulta che la menzione espressa della decisione delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi di introdurre un prezzo minimo all'esportazione del riso originario di tale [OSCURATO:PERSONA] verso la Comunità mirava nel contempo a sottolineare che tale decisione era limitata ad un solo [OSCURATO:PERSONA] e ad indicare che essa non era tale da rendere superflua l'adozione delle misure di salvaguardia controverse oggetto del suddetto regolamento.
63 Di conseguenza, i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, per loro natura, hanno una portata generale e non costituiscono decisioni ai sensi dell'art. 189 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 249 CE).
64 Occorre peraltro accertare se, malgrado la portata generale di tali regolamenti, le [OSCURATO:PERSONA] olandesi possano comunque essere considerate direttamente e individualmente interessate dagli stessi. Infatti, la portata generale di un atto non esclude, di per sé, che esso possa riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenza Codorniu/Consiglio, cit., punto 19).
65 Secondo una costante giurisprudenza, un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e le identifichi in modo analogo al destinatario (v., in particolare, sentenze 22 novembre 2001, causa C-451/98, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8949, punto 49; 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6677, punto 36, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-11355, punto 73).
66 Per quanto riguarda, in primo luogo, le qualità che sarebbero peculiari alle [OSCURATO:PERSONA] olandesi rispetto agli altri [OSCURATO:PERSONA], le prime fanno valere che le misure di salvaguardia istituite dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 hanno sottoposto il riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] a drastiche restrizioni all'importazione nella Comunità e rilevano che la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] proveniva dalle [OSCURATO:PERSONA] olandesi.
67 Se è vero che l'imposizione delle misure di salvaguardia colpisce il settore delle riserie nelle [OSCURATO:PERSONA] olandesi e che, al momento dell'adozione dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] proveniva dalle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, non è men vero che il suddetto settore rappresentava nel 1996, cioè l'anno di riferimento per decidere se adottare o no le misure di salvaguardia in questione nel caso di specie, soltanto lo 0,9% del prodotto nazionale lordo delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi. Inoltre, è pacifico che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi non erano, almeno al momento dell'adozione dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, il solo [OSCURATO:PERSONA] produttore di riso.
68 Di conseguenza, non è dimostrato né che i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 abbiano provocato gravi ripercussioni in un settore importante dell'economia delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, a differenza di ogni altro [OSCURATO:PERSONA], né che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi siano state pregiudicate dalle misure di salvaguardia controverse a motivo di qualità che le distinguono rispetto ad altri [OSCURATO:PERSONA], ai quali, ugualmente, si applicano i suddetti regolamenti.
69 In ogni caso, l'interesse generale che un [OSCURATO:PERSONA] può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, al fine di ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è, di per sé, sufficiente per considerarlo interessato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA], dalle disposizioni dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, né - a fortiori - come soggetto individualmente interessato dagli stessi (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 64).
70 [OSCURATO:PERSONA] olandesi non hanno pertanto dimostrato di essere, a motivo di loro qualità peculiari, individualmente interessate dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97.
71 Quanto poi, in secondo luogo, alla questione se le [OSCURATO:PERSONA] olandesi si trovassero in una situazione di fatto che le distinguesse rispetto ad ogni altro soggetto e le identificasse in modo analogo al destinatario, esse affermano di esportare verso la Comunità il quantitativo di gran lunga più ingente di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] e che, al momento dell'adozione dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza di tale situazione particolare e doveva quindi tenerne conto al fine di valutare l'impatto delle previste misure di salvaguardia sull'economia delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi.
72 Al riguardo, occorre ricordare che la sussistenza dell'obbligo, per il Consiglio o la [OSCURATO:PERSONA], in virtù di specifiche disposizioni, di tener conto delle ripercussioni dell'atto che si accingono ad adottare sulla situazione di alcuni soggetti può contribuire all'individuazione di questi ultimi (v., citate sentenze Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], punti 28 e 31; 11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 25, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 67).
73 Quindi, allorché intende adottare misure di salvaguardia a norma dell'art. 109, n. 1, della decisione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongono, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia degli [OSCURATO:PERSONA] e delle imprese interessati (v. citate sentenze 11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 68).
74 Tuttavia, dalla citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] si evince che l'accertamento della sussistenza di suddetto obbligo non basta a stabilire che tali [OSCURATO:PERSONA] e tali imprese sono individualmente interessati dalle misure in oggetto ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 70).
75 Ora, la Corte dopo aver rilevato, al punto 28 della citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione poteva provocare sull'economia dello Stato membro e nei confronti delle imprese interessate, non ha affatto dedotto da questa sola constatazione che tutte le imprese coinvolte fossero individualmente interessate dal provvedimento ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, essa ha giudicato che solo le imprese in possesso di contratti già stipulati ed il cui adempimento, che era previsto durante il periodo di applicazione della decisione controversa, era stato compromesso in tutto o in parte a causa di quest'ultima erano individualmente interessate ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenze citate Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], punti 28, 31 e 32, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 71).
76 Di conseguenza, l'aver constatato che la [OSCURATO:PERSONA], nell'adottare i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che tali regolamenti potevano provocare sull'economia degli [OSCURATO:PERSONA] e delle imprese interessati non esime affatto le [OSCURATO:PERSONA] olandesi dall'onere di provare che tali regolamenti le riguardano in ragione di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a ogni altro soggetto.
77 Ora, il fatto che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi esportassero verso la Comunità il quantitativo di gran lunga maggiore di riso originario degli [OSCURATO:PERSONA] non è tale da distinguerle da qualsiasi altro [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, anche se risultasse fondata l'affermazione secondo la quale le misure di salvaguardia previste dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 potevano avere ripercussioni socio-economiche importanti sulle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, resta comunque il fatto che tali misure producono ripercussioni analoghe sugli altri [OSCURATO:PERSONA].
78 L'attività economica in discussione nel caso di specie, vale a dire l'attività che consiste nella trasformazione sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] di riso proveniente da paesi terzi, è un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può essere esercitata da qualsiasi operatore economico in qualsiasi [OSCURATO:PERSONA]. Alcuni stabilimenti di trasformazione del riso esistono anche in [OSCURATO:PERSONA] diversi dalle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, ad esempio a Montserrat e nelle isole Turks e Caicos. Un'attività economica di questo tipo non può quindi contraddistinguere le [OSCURATO:PERSONA] olandesi rispetto a qualsiasi altro [OSCURATO:PERSONA].
79 In considerazione di quanto precede, le [OSCURATO:PERSONA] olandesi non possono essere considerate colpite per determinate qualità che siano loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua rispetto a chiunque altro e quindi le identifichi.
80 E' quindi a torto che il Tribunale ha ritenuto che esse fossero individualmente interessate dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97.
81 Ne consegue che la sentenza impugnata dev'essere annullata.
Sui ricorsi proposti in primo grado
82 Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta e la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
83 In proposito, occorre, da una parte, ricordare che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi non sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 50).
84 D'altra parte, risulta dai punti 50-80 della presente sentenza che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi non sono nemmeno legittimate ad agire ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA].
85 Occorre quindi dichiarare i ricorsi proposti in primo grado irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
86 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.
87 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
88 [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna alle spese del giudizio, compreso il procedimento dinanzi al Tribunale, delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi. Poiché queste ultime sono rimaste soccombenti nel procedimento di impugnazione, occorre condannarle a sopportare le spese sostenute da esse stesse e dalla [OSCURATO:PERSONA] sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.
89 L'art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento dispone che gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella controversia sopportano le proprie spese. La Repubblica francese, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sopportano ciascuno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è annullata.
2) I ricorsi di annullamento proposti dalle [OSCURATO:PERSONA] olandesi sono irricevibili.
3) [OSCURATO:PERSONA] olandesi sono condannate alle spese sia del procedimento di primo grado sia di impugnazione.
4) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica francese e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.