CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 38462/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.11 difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 4 luglio 2023 ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dalla Settima sezione penale di questa Corte del 8 giugno 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione da lui promosso contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 12 luglio 2022, sul presupposto dell'intervenuta remissione di querela della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ritualmente accettata, in data 7 giugno 2023. Nel corpo del ricorso, la difesa ha presentato istanza di sospensione dell'esecuzione della pena inflittagli, ai sensi dell'art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen., sottolineando il pregiudizio arrecatogli dalla carcerazione ad essa conseguente, già in essere al momento del deposito dell'impugnazione straordinaria. Il Presidente della Quinta sezione ha dunque disposto l'urgente fascicolazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, con assegnazione a questo Collegio per la relativa deliberazione. L'istanza non può trovare accoglimento. 2.Costituisce indirizzo ermeneutico di questa Corte di legittimità, che il collegio reputa di condividere, che "in tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625 bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressochè immediata evidenza, del ricorso" (Cass. sez. 4, ord. n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097; Cass. sez.1, n.33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 247976). 3. Ebbene, non è possibile apprezzare, sia pure in questa fase incidentale, il profilo di potenziale meritevolezza del motivo del proposto ricorso straordinario per errore di fatto, dal momento che l'ordinanza della settima sezione di questa Corte - oggetto dell'impugnazione - ha dato contezza dell'irrilevanza dell'intervenuta remissione della querela, sulla base del rilievo secondo il quale "sul profilo della responsabilità del ricorrente si era già formato il giudicato, a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte limitatamente al trattamento sanzionatorio". In definitiva, ed impregiudicato il giudizio finale sul ricorso straordinario, ritiene la Corte che la doglianza prospettata potrebbe ragionevolmente attenere ad una questione interpretativa di puro diritto, così da esorbitare dal perimetro delineato dal legislatore con l'introduzione e la l disciplina dell'istituto processuale de quo, la cui applicazione è limitata agli aspetti riguardanti sviste od errori percettivi, mentre nel caso in esame il provvedimento impugnato ha mostrato padronanza dei fatti processuali dedotti. P.Q.M. rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2023 Il consigliere este