CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12494/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 23 Marzo 2023 la Corte d'appello di Firenze, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115 e lo aveva condannato alla pena di un anno giorni venti di reclusione, ritenuta la recidiva e con la riduzione per la scelta del rito. 2. Considerato che l'unico motivo, inerente al contenimento della pena, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, laddove la Corte ha escluso il beneficio dele circostanze attenuanti generiche della misura dei redditi non dichiarati e dei precedenti penali del reo anche per reati contro il patrimonio quale la ricettazione e, d'altro canto, la misura del trattamento sanzionatorio risulta modulata alla stregua di criteri minimi editali, di talchè l'onere di motivazione deve ritenersi pienamente assolto. 3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]