CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 27813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14960-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 6496/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 3152/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 28 novembre 2018, la Corte d’Appello di Napoli in parziale riforma della decisione resa da Tribunale di Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N.14960/2019 Cron. Rep. Ud.09/10/2024 CC Benevento di accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento, avente ad oggetto la condanna della ASL al pagamento in favore degli istanti dei compenso a ciascuno dovuto in relazione all’espletamento dell’incarico di consulenti tecnici di parte nell’ambito dell’arbitrato cui era stato deferito il giudizio sul contenzioso in essere tra la ASL e l’[OSCURATO:PERSONA] di Gesù in ordine alle tariffe delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, confermando la pronunzia di accoglimento circa il diritto al compenso professionale riformava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria sui relativi compensi neppure richiesta dagli istanti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto circostanza non contestata e comunque risultante dagli atti di causa il riconoscimento da parte della ASL, con propria deliberazione del 19.6.2001, n. 20, del debito verso gli istanti per l’esatto importo rivendicato in causa, con imputazione del medesimo ai propri fondi e non a quelli della gestione liquidatoria delle ex USL, da qui derivando la spettanza delle somme in questione, con esclusione della rivalutazione monetaria non fatta oggetto di domanda in prime cure; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Asl di Benevento, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Cataldi e lo Zerella, pur intimati, non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. in relazione all’art. 2955, punto 2), c.c., imputa alla Corte di aver erroneamente dichiarato l’eccezione di prescrizione annuale del credito preclusa alla ASL ricorrente a motivo della tardiva costituzione in giudizio; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’artt. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., la ASL ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di nullità del ricorso introduttivo per carenza di specificazione della causa petendie del petitum; - che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale di quanto eccepito dalla ASL ricorrente in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva ed al disconoscimento degli importi rivendicati; - che il primo motivo risulta infondato giacché la prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, restando pertanto soggetta alle preclusioni che l’art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto in una causa di lavoro; - che, di contro, il secondo motivo, si rivela inammissibile risolvendosi la censura sollevata dalla ASL ricorrente nella mera confutazione della valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla validità del ricorso introduttivo quanto alla congruità della “determinazione dell’oggetto della domanda” e della “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda”, senza dar conto delle ravvisate carenze sul piano logico e giuridico della pronunzia; - che parimenti il terzo motivo risulta inammissibile, in quanto, ancora una volta, la censura sollevata dalla ASL ricorrente si risolve nella mera confutazione di quanto accertato dalla Corte territoriale in ordine alla prova documentale dell’accollo da parte della stessa ASL del debito della USL in liquidazione verso gli istanti, in relazione all’incarico espletato quali consulenti di parte nella procedura arbitrale (e non quali avvocati), senza riferimento alcuno ad elementi idonei ad attestarne la diversa valenza; - che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità per non aver gli intimati svolto alcuna attività difensiva; - che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, ove il relativo versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, s