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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47950/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Ettorre, come integrato da memoria con motivi aggiunti, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Lo stesso chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) adeguatamente motiva rilevando che dalle trascrizioni dei messaggi emerge la cessione della sostanza (cocaina) e le iniziali dichiarazioni diverse della P.O. erano giustificate dalla sua paura per la conoscenza da parte dei genitori del suo far uso di cocaina.

Anche per l'errore di scrittura ("peestato" o "prestato") la sentenza compie idonee valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati.

Il ricorso articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.

2. Inammissibile anche il motivo aggiunto sul mancato riconoscimento della continuazione tra il reato sub A (art. 73 T.U. stup.) ed il reato sub B dell'imputazione (art. 586 cod. pen.) perché generico e proposto con i soli motivi aggiunti.

Del resto, il motivo aggiunto non è riferibile agli originari motivi di ricorso ("In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi" Sez. 6 - , Sentenza n. 9837 del 21/11/2018 Cc. (dep. 06/03/2019 ) Rv. 275158 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Ettorre, come integrato da memoria con motivi aggiunti, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Lo stesso chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) adeguatamente motiva rilevando che dalle trascrizioni dei messaggi emerge la cessione della sostanza (cocaina) e le iniziali dichiarazioni diverse della P.O. erano giustificate dalla sua paura per la conoscenza da parte dei genitori del suo far uso di cocaina. Anche per l'errore di scrittura ("peestato" o "prestato") la sentenza compie idonee valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Il ricorso articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. 2. Inammissibile anche il motivo aggiunto sul mancato riconoscimento della continuazione tra il reato sub A (art. 73 T.U. stup.) ed il reato sub B dell'imputazione (art. 586 cod. pen.) perché generico e proposto con i soli motivi aggiunti. Del resto, il motivo aggiunto non è riferibile agli originari motivi di ricorso ("In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi" Sez. 6 - , Sentenza n. 9837 del 21/11/2018 Cc. (dep. 06/03/2019 ) Rv. 275158 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 47950/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris