CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 16289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23052/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per leg g e in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] MARCOe [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d '[OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILA n. 1915/2020depositata il 20/11/2019 . [OSCURATO:SOCIETA]/04/2023; R.g. 23052 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 20/04/2023 , dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio , dinanzi al T ribunale di Pescara, [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] 1 S.r.l. al fine di far dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., del conferimento degli immobili al NCEU e al NCT di Popoli, rivenienti dell’atto di divisione, con il fratello Mauro, della comunione ereditaria denunciata il 17/10/2013, nella [OSCURATO:PERSONA] 1 S.r.l. del quale l’amministratrice era la madre dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , con cui il convenuto aveva disposto del proprio patrimonio pregiudicando la garanzia patrimoniale e le ragioni creditorie dell’attore. A sostegno della domanda di revocatoria [OSCURATO:PERSONA] premetteva di essere creditore del convenuto per la somma di euro centotrentamila (€ 130.000,00), oltre interessi, in ragione di sentenza penale del Tribunale di Sulmona, le cui statuizioni civili trovavano conferma definitiva in secondo grado e che [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto dei detti immobili nel corso del giudizio penale. Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1915 la Corte d’appello di L’Aquila, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha rigettato l’impugnazionee condannato l’app ellante al rimborso delle spese di lite. Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] M archi e [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA]/04/2023; R.g. 23052 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memorie di parte. La Corte riservava deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ. violazione e (o) falsa applicazione degli artt.2901, 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’eventus damni. Secondo il ricorrente , la Corte territoriale ha erroneamente negato la sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione revocatoria da esso proposta, ritenend o che il panorama probatorio offerto dal fascicolo processuale non fosse sufficiente a fornire indicazioni per poter desumere l’effettiva compromissione della garanzia patrimoniale. Nell’esposizione dei fatti rilevanti, alla pag. 3, la difesa del Fonte compie un riferimento esplicito al conferimento dei beni immobili in un trust, denominato «[OSCURATO:PERSONA]», del quale la funzione di trustee era stato assunto dalla detta [OSCURATO:PERSONA], madre dei germani [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza della Corte territoriale, tuttavia, concordando con la prospettazione effettuata in appello dal Fonte, esclude che vi fosse stata la costituzione di un trust, cosicché la reiterata allegazione, in ricorso,del conferimento delle quote societarie in un trust appare quantomeno contraddittoria e non consente di valutare positivamente le censure mosse alla sentenza d’appello. L’unicomotivo di ricorso si sviluppa dalla pag. 5 alla pag. 8, per complessive tre facciate e si limita a ribadire il percorso motivazionale del giudice dell’appello territoriale, senza un effettivo apparato censorio, sembrando soltanto accennare a una carenza [OSCURATO:SOCIETA]/04/2023; R.g. 23052 del 2020; estensore: C. Valle motivazionale derivante dall’avere la Corte d’appello incentrato il proprio convincimento su una valutazione d’ufficio del materiale di causa, senza che lo stesso fosse stato adeguatamente veicolato in giudizio della controparte. Il ricorso è aspecifico, in quanto si limita a contestare la valutazione del materiale probatorio comunque acquisito legittimamente in atti e ad affermare che la Corte d ’ a ppello non avrebbe potuto procedere alla valutazione della sussistenza o meno del pregiudizio patrimoniale,sulla base di detto materiale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, viceversa, che la Corteterritoriale, sulla base del materiale probatorio a sua disposizione, rispetto alla cui acquisizionenelle competenti fasi di meri to la difesa del Fonte non ha fatto constare, o ribadito, un a specifica forma di dissenso o di opposizione,ha adeguatamente motiv ato che a fronte di un credito di centotrentamila euro in favore di [OSCURATO:PERSONA] la consistenza patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], pur a seguito dell’atto di disposizione del 2007, della quale , comunque , non era stat a prodotta adeguata prova in giudizio, era costituita da due ulteriori (oltre a quelli oggetto di conferimento nell’[OSCURATO:PERSONA] 1 S.r.l.) immobili, per un valore complessivo di oltre duecentosessantamila euro, ossia pari al doppio del debito ascrivibile allo stessoMarco [OSCURATO:PERSONA]. Il richiamo, nell’intestazione del motivo, agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è soltanto un surrettizio tentativo di introdurre una rivalutazione del materiale probatorio, posto che la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente [OSCURATO:SOCIETA]/04/2023; R.g. 23052 del 2020; estensore: C. Valle apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640193 - 01 , ripresa da Sez. U. n. 16598 del 05/08/2016). Infine, deve ribadirsi chetema di evento di danno questa Corte ha già da tempo affermato che (Cass. n. 3538 del 06/02/2019 Rv. 653005 – 01 e in precedenza Cass. n . 23743 del 14/11/2011 Rv. 620518 - 01 ) il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' eventus damni , inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. La doglianza mossa dal ricorrente è, inoltre, del tutto avulsa dalle offerte di prova, in ordine alla modifica peggiorativa della consistenza patrimoniale del debitore, che essa avrebbe dovuto addurre (Cass. n. 19207 del 19/07/2018 Rv. 649739 - 01) , posto che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. La sentenza impugnata si è attenuta ai dett i pr ecedenti e il percorso motivazionale da essa seguito non è minima me nte inciso dal ricorso del Fonte. La censura proposta nell’unico motivo non è, pertanto, adeguata a fronte del detto compendio motivazionale. [OSCURATO:SOCIETA]/04/2023; R.g. 23052 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorsoè dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente. L’inammissibilità del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso ; c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso ar