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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 44217/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 13 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà o di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47ter Ord.pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione con la sentenza emessa in data 13 aprile 2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta definitiva in data 07 luglio 2022, e detenuto agli arresti domiciliari.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibili le domande di concessione delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47-ter e 50 Ord. Pen., dovendo il detenuto espiare una pena superiore a due anni ed avendo espiato meno della metà di quella a lui irrogata, e ha respinto le residue richieste di misura alternativa perché i Carabinieri di Caivano hanno segnalato, in data 09 febbraio 2023, che egli ha tenuto condotte non regolari, avendo avuto contatti con quattro soggetti pregiudicati presso la propria abitaziétne.

Tale condotta, tenuta mentre era agli arresti domiciliari, e la ripetitività di violazioni della normativa contro il traffico di stupefacenti, dimostrano la sua "allarmante impermeabilità alla funzione rieducativa e deterrente delle pene" a lui già in precedenza irrogate.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per l'erronea applicazione dell'art. 50, comma 2, Ord.pen., e per la mancanza della motivazione.

Il Tribunale, pur rilevando l'insussistenza delle condizioni per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe dovuto valutare l'applicabilità della semilibertà, dal momento che la pena residua ancora da espiare è inferiore ai quattro anni e che l'art. 50, comma 2, Ord.pen. non subordina il beneficio all'avere scontato almeno metà della pena.

L'affermazione della inammissibilità dell'istanza, con riferimento alla richiesta di concessione della semilibertà, è quindi errata.

In ogni caso il Tribunale non esplicita le ragioni per cui ritenga non concedibile detta pena alternativa, benché egli abbia dimostrato l'esistenza di un'attività lavorativa, già autorizzata nonostante la misura degli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

In data 19/09/2023 il difensore del ricorrente ha inviato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando ad essa l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Napoli, in data 04/05/2023, ha concesso al detenuto la misura alternativa della semilibertà, in via provvisoria, e precisando quindi che il Miele non ha più interesse al ricorso stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La documentazione inviata dal ricorrente dimostra la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, esplicitata dal difensore stesso nella dichiarazione di rinuncia ad esso.

Il ricorrente ha infatti ottenuto, nelle more della decisione, l'applicazione, sia pure in regime provvisorio, della misura alternativa richiesta.

Tale circostanza fa venire meno il suo interesse ad una decisione in merito alla legittimità del provvedimento che aveva negato la concessione di tale misura, in quanto la diversa decisione, sopravvenuta, del magistrato di sorveglianza instaura un nuovo iter procedimentale, su cui la decisione sul ricorso proposto non potrebbe incidere in alcun senso.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.591 cod.proc.pen.

Deve infatti applicarsi il principio di diritto secondo cui «In tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese» (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806).

Nel presente caso, peraltro, la rinuncia al ricorso depositata dal difensore non sarebbe efficace, mancando la prova del rilascio, da parte del ricorrente, della necessaria procura speciale.

3. La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente.

Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso il 20 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà o di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47ter Ord.pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione con la sentenza emessa in data 13 aprile 2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta definitiva in data 07 luglio 2022, e detenuto agli arresti domiciliari. Il Tribunale ha ritenuto inammissibili le domande di concessione delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47-ter e 50 Ord. Pen., dovendo il detenuto espiare una pena superiore a due anni ed avendo espiato meno della metà di quella a lui irrogata, e ha respinto le residue richieste di misura alternativa perché i Carabinieri di Caivano hanno segnalato, in data 09 febbraio 2023, che egli ha tenuto condotte non regolari, avendo avuto contatti con quattro soggetti pregiudicati presso la propria abitaziétne. Tale condotta, tenuta mentre era agli arresti domiciliari, e la ripetitività di violazioni della normativa contro il traffico di stupefacenti, dimostrano la sua "allarmante impermeabilità alla funzione rieducativa e deterrente delle pene" a lui già in precedenza irrogate. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per l'erronea applicazione dell'art. 50, comma 2, Ord.pen., e per la mancanza della motivazione. Il Tribunale, pur rilevando l'insussistenza delle condizioni per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe dovuto valutare l'applicabilità della semilibertà, dal momento che la pena residua ancora da espiare è inferiore ai quattro anni e che l'art. 50, comma 2, Ord.pen. non subordina il beneficio all'avere scontato almeno metà della pena. L'affermazione della inammissibilità dell'istanza, con riferimento alla richiesta di concessione della semilibertà, è quindi errata. In ogni caso il Tribunale non esplicita le ragioni per cui ritenga non concedibile detta pena alternativa, benché egli abbia dimostrato l'esistenza di un'attività lavorativa, già autorizzata nonostante la misura degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.4. In data 19/09/2023 il difensore del ricorrente ha inviato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando ad essa l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Napoli, in data 04/05/2023, ha concesso al detenuto la misura alternativa della semilibertà, in via provvisoria, e precisando quindi che il Miele non ha più interesse al ricorso stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La documentazione inviata dal ricorrente dimostra la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, esplicitata dal difensore stesso nella dichiarazione di rinuncia ad esso. Il ricorrente ha infatti ottenuto, nelle more della decisione, l'applicazione, sia pure in regime provvisorio, della misura alternativa richiesta. Tale circostanza fa venire meno il suo interesse ad una decisione in merito alla legittimità del provvedimento che aveva negato la concessione di tale misura, in quanto la diversa decisione, sopravvenuta, del magistrato di sorveglianza instaura un nuovo iter procedimentale, su cui la decisione sul ricorso proposto non potrebbe incidere in alcun senso. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.591 cod.proc.pen. Deve infatti applicarsi il principio di diritto secondo cui «In tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese» (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806). Nel presente caso, peraltro, la rinuncia al ricorso depositata dal difensore non sarebbe efficace, mancando la prova del rilascio, da parte del ricorrente, della necessaria procura speciale. 3. La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente. Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso il 20 sette