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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 05221/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5221/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1681/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33905/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d appello di Lecce * * di Tarantovisti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce * * di Tarantoconfermava la sentenza del * del Tribunale di Taranto del 14/06/2024 resa in esito a ritoabbreviato che aveva condannato * ordine al delitto di cui all art. 609 biscod. pen. alla pena di anni 4 e mesi

6.2. Avverso tale sentenza l imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentandocon un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancatoriconoscimento dell attenuante di cui al terzo comma dell articolo 609 bis cod. pen..3.

In data 12 gennaio 2026 l * * * per la parte civile * *ammessa al patrocinio a spese dello Stato depositava conclusioni in cui chiedevadichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso e condannare il ricorrente allarefusione delle spese di difesa sostenute dalla Parte Civile per il presente grado giudizio dadistrarsi ex art. 110 c. 3 * n. 115/2002 in favore dello Stato come da nota spese.4.

Il ricorso è inammissibile.A fronte di una «doppia conforme» di merito la censura è pedissequamenteripropositiva di analoga doglianza motivatamente disattesa dai giudici di appello i quali apagina 3 confermano la prima decisione che aveva valorizzato la veemenzadell aggressione estremamente insidiosa la durata della stessa la minorata difesa dellavittima e il contesto domestico in cui il fatto è avvenuto aggiungendo che l imputato hadesistito dalla sua azione solo perché la persona offesa si era urinata addosso e aveva fintoun malore non senza prima cancellare la messaggistica intercorsa così operando quella«valutazione globale» richiesta dalla giurisprudenza v. ex multis * 3 n. 23913 del14/05/2014 * 259196 – 01 * 3 n. 50336 del 10/10/2019. * .E infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * non massimata e * 2 n. 7986del 18/11/2016 dep. 2017 La * * 269217 .Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che a pena diinammissibilità artt. 581 e 591 c.p.p. debbono indicare specificamente le ragioni di diritto egli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.* essenziale dell atto di impugnazione è pertanto innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto che fondano il dissenso con le argomentazioni del provvedimento ilcui dispositivo si contesta testualmente * 6 n. 8700 del 21/01/2013 * Rv254584 e * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * cit. .Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d appello quindi per ciò solo sidestina all inammissibilità venendo meno in radice l unica funzione per la quale è previsto eammesso la critica argomentata al provvedimento posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato» lungi dall essere destinatario di specificacritica argomentata è di fatto del tutto ignorato sempre da ultimo * 2 n. 19411 del12/3/2019 * cit. .5.

Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso concondanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudiziodalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio da liquidarsi a cura della Corte di appelloprocedente.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5221/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1681/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33905/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d appello di Lecce * * di Tarantovisti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce * * di Tarantoconfermava la sentenza del * del Tribunale di Taranto del 14/06/2024 resa in esito a ritoabbreviato che aveva condannato * ordine al delitto di cui all art. 609 biscod. pen. alla pena di anni 4 e mesi

6.2. Avverso tale sentenza l imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentandocon un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancatoriconoscimento dell attenuante di cui al terzo comma dell articolo 609 bis cod. pen..3.

In data 12 gennaio 2026 l * * * per la parte civile * *ammessa al patrocinio a spese dello Stato depositava conclusioni in cui chiedevadichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso e condannare il ricorrente allarefusione delle spese di difesa sostenute dalla Parte Civile per il presente grado giudizio dadistrarsi ex art. 110 c. 3 * n. 115/2002 in favore dello Stato come da nota spese.4.

Il ricorso è inammissibile.A fronte di una «doppia conforme» di merito la censura è pedissequamenteripropositiva di analoga doglianza motivatamente disattesa dai giudici di appello i quali apagina 3 confermano la prima decisione che aveva valorizzato la veemenzadell aggressione estremamente insidiosa la durata della stessa la minorata difesa dellavittima e il contesto domestico in cui il fatto è avvenuto aggiungendo che l imputato hadesistito dalla sua azione solo perché la persona offesa si era urinata addosso e aveva fintoun malore non senza prima cancellare la messaggistica intercorsa così operando quella«valutazione globale» richiesta dalla giurisprudenza v. ex multis * 3 n. 23913 del14/05/2014 * 259196 – 01 * 3 n. 50336 del 10/10/2019. * .E infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * non massimata e * 2 n. 7986del 18/11/2016 dep. 2017 La * * 269217 .Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che a pena diinammissibilità artt. 581 e 591 c.p.p. debbono indicare specificamente le ragioni di diritto egli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.* essenziale dell atto di impugnazione è pertanto innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto che fondano il dissenso con le argomentazioni del provvedimento ilcui dispositivo si contesta testualmente * 6 n. 8700 del 21/01/2013 * Rv254584 e * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * cit. .Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d appello quindi per ciò solo sidestina all inammissibilità venendo meno in radice l unica funzione per la quale è previsto eammesso la critica argomentata al provvedimento posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato» lungi dall essere destinatario di specificacritica argomentata è di fatto del tutto ignorato sempre da ultimo * 2 n. 19411 del12/3/2019 * cit. .5.

Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso concondanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudiziodalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio da liquidarsi a cura della Corte di appelloprocedente.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000

00. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Condanna inoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nellamisura che sara liquidata dalla corte di appello di Lecce sezione staccata di Taranto conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo ilpagamento in favore dello *Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Condanna inoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nellamisura che sara liquidata dalla corte di appello di Lecce sezione staccata di Taranto conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo ilpagamento in favore dello *Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5221/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1681/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33905/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d appello di Lecce * * di Tarantovisti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce * * di Tarantoconfermava la sentenza del * del Tribunale di Taranto del 14/06/2024 resa in esito a ritoabbreviato che aveva condannato * ordine al delitto di cui all art. 609 biscod. pen. alla pena di anni 4 e mesi 6.2. Avverso tale sentenza l imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentandocon un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancatoriconoscimento dell attenuante di cui al terzo comma dell articolo 609 bis cod. pen..3. In data 12 gennaio 2026 l * * * per la parte civile * *ammessa al patrocinio a spese dello Stato depositava conclusioni in cui chiedevadichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso e condannare il ricorrente allarefusione delle spese di difesa sostenute dalla Parte Civile per il presente grado giudizio dadistrarsi ex art. 110 c. 3 * n. 115/2002 in favore dello Stato come da nota spese.4. Il ricorso è inammissibile.A fronte di una «doppia conforme» di merito la censura è pedissequamenteripropositiva di analoga doglianza motivatamente disattesa dai giudici di appello i quali apagina 3 confermano la prima decisione che aveva valorizzato la veemenzadell aggressione estremamente insidiosa la durata della stessa la minorata difesa dellavittima e il contesto domestico in cui il fatto è avvenuto aggiungendo che l imputato hadesistito dalla sua azione solo perché la persona offesa si era urinata addosso e aveva fintoun malore non senza prima cancellare la messaggistica intercorsa così operando quella«valutazione globale» richiesta dalla giurisprudenza v. ex multis * 3 n. 23913 del14/05/2014 * 259196 – 01 * 3 n. 50336 del 10/10/2019. * .E infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * non massimata e * 2 n. 7986del 18/11/2016 dep. 2017 La * * 269217 .Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che a pena diinammissibilità artt. 581 e 591 c.p.p. debbono indicare specificamente le ragioni di diritto egli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.* essenziale dell atto di impugnazione è pertanto innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto che fondano il dissenso con le argomentazioni del provvedimento ilcui dispositivo si contesta testualmente * 6 n. 8700 del 21/01/2013 * Rv254584 e * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * cit. .Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d appello quindi per ciò solo sidestina all inammissibilità venendo meno in radice l unica funzione per la quale è previsto eammesso la critica argomentata al provvedimento posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato» lungi dall essere destinatario di specificacritica argomentata è di fatto del tutto ignorato sempre da ultimo * 2 n. 19411 del12/3/2019 * cit. .5. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso concondanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudiziodalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio da liquidarsi a cura della Corte di appelloprocedente.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5221/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1681/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33905/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d appello di Lecce * * di Tarantovisti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce * * di Tarantoconfermava la sentenza del * del Tribunale di Taranto del 14/06/2024 resa in esito a ritoabbreviato che aveva condannato * ordine al delitto di cui all art. 609 biscod. pen. alla pena di anni 4 e mesi 6.2. Avverso tale sentenza l imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentandocon un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancatoriconoscimento dell attenuante di cui al terzo comma dell articolo 609 bis cod. pen..3. In data 12 gennaio 2026 l * * * per la parte civile * *ammessa al patrocinio a spese dello Stato depositava conclusioni in cui chiedevadichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso e condannare il ricorrente allarefusione delle spese di difesa sostenute dalla Parte Civile per il presente grado giudizio dadistrarsi ex art. 110 c. 3 * n. 115/2002 in favore dello Stato come da nota spese.4. Il ricorso è inammissibile.A fronte di una «doppia conforme» di merito la censura è pedissequamenteripropositiva di analoga doglianza motivatamente disattesa dai giudici di appello i quali apagina 3 confermano la prima decisione che aveva valorizzato la veemenzadell aggressione estremamente insidiosa la durata della stessa la minorata difesa dellavittima e il contesto domestico in cui il fatto è avvenuto aggiungendo che l imputato hadesistito dalla sua azione solo perché la persona offesa si era urinata addosso e aveva fintoun malore non senza prima cancellare la messaggistica intercorsa così operando quella«valutazione globale» richiesta dalla giurisprudenza v. ex multis * 3 n. 23913 del14/05/2014 * 259196 – 01 * 3 n. 50336 del 10/10/2019. * .E infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * non massimata e * 2 n. 7986del 18/11/2016 dep. 2017 La * * 269217 .Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che a pena diinammissibilità artt. 581 e 591 c.p.p. debbono indicare specificamente le ragioni di diritto egli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.* essenziale dell atto di impugnazione è pertanto innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto che fondano il dissenso con le argomentazioni del provvedimento ilcui dispositivo si contesta testualmente * 6 n. 8700 del 21/01/2013 * Rv254584 e * 2 n. 19411 del 12/3/2019 * cit. .Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d appello quindi per ciò solo sidestina all inammissibilità venendo meno in radice l unica funzione per la quale è previsto eammesso la critica argomentata al provvedimento posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato» lungi dall essere destinatario di specificacritica argomentata è di fatto del tutto ignorato sempre da ultimo * 2 n. 19411 del12/3/2019 * cit. .5. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso concondanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudiziodalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio da liquidarsi a cura della Corte di appelloprocedente.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Condanna inoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nellamisura che sara liquidata dalla corte di appello di Lecce sezione staccata di Taranto conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo ilpagamento in favore dello *Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Condanna inoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nellamisura che sara liquidata dalla corte di appello di Lecce sezione staccata di Taranto conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo ilpagamento in favore dello *Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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