CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37390/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dae Tribunale di Messina e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Messina assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, contestato al capo A), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e, per l'effetto, rideterminava in 1.000 euro di ammenda la pena per il residuo reato di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav. di cui al capo B), nel resto confermando la pronuncia impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen., 54 e 111 cod. nav. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe erroneamente confermato il giudizio di penale responsabilità per il reato di cui al capo A) senza valutare le deposizioni dei testi Ortolaro e Papale, favorevoli all'imputato, e considerando che la testimonianza del teste Triolo non consente di ritenere raggiunta la prova della avvenuta collocazione, su area demaniale e su iniziativa dell'imputato, dei massi posti a protezione della propria privata; la Corte d'appello, pertanto, sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte di merito negato i presupposti interganti la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonostante la positiva valutazione degli indici contemplati dall'art. 133 cod. pen., quali "la ragione pratica non biasimevole e la limitata portata dello spazio invaso", il che ha comportato la rideterminazione della pena con l'irrogazione della pena pecuniaria in luogo della pena detentiva. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione meramente apparente e, comunque, insufficiente. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163, 164 e 175 cod. pen., non avendo la Corte di territoriale motivato in ordine al diniego dei doppi benefici di legge, espressamente richiesti con l'atto di appello, e nonostante la positiva valutazione dei criteri ex art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone le medesime censure, peraltro di contenuto largamente fattuale, che sono state rigettate dalla Corte territoriale con motivazione adeguata ed esente da errori di diritto e da illogicità manifesta, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente. 2. Il primo motivo è inammissibile perché deduce questioni fattuali, che, attenendo alla valutazione dei risultati probatori, fuoriescono dal perimetro assegnato al vaglio di legittimità. Va rammentato che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, invocato del ricorrente, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217). Nel caso in esame, sotto l'apparenza del vizio di travisamento della prova, il ricorrente sollecita una diversa lettura delle testimonianze acquisite nel corso del dibattimento di primo grado, laddove i giudici di merito, con doppia valutazione convergente, hanno accertato che l'imputato, pur avendo presentato una richiesta di autorizzazione a collocare i massi su area demaniale, aveva preferito "fare da sé" e sistemarne un certo numero sul suolo pubblico per proteggere la sua proprietà da eventuali grosse mareggiate. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. 3.1. La Corte di merito ha escluso la sussistenza dei requisiti ex art. 131-bis cod. pen. individuando, quale elemento ostativo, la permanenza delle conseguenze del reato, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, dep. 18/07/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589; analogamente, con riferimento al delitto di invasione di terreni demaniali, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, dep. 15/04/2019, Bevilacqua, Rv. 276096). Il ricorso, sul punto, è generico, perché non si confronta criticamente con tale ratio decidendi, né contesta l'avvenuta cessazione della permanenza.3.2. Né rileva Cliq la circostanza, valorizzata dal ricorrente, che la Corte di appello abbia scelto di irrogare la pena pecuniaria, in luogo di quella detentiva, attesa la diversa valutazione, anche sotto il profilo logico e cronologico, che il giudice è chiamato a compiere laddove deve valutare, per un verso, la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e, per altro verso, il tipo di pena da irrogare nel caso concreto. Anche con riguardo ai reati che comminano la pena alternativa, il giudice, in primo luogo, deve verificare l'eventuale applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., accertando, nel singolo caso concreto, l'eventuale particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti esige, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, sulla base dei riteri indicati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude quando l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Solo dopo aver appurato la concreta punibilità del fatto - e quindi avere escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. il giudice è chiamato a scegliere il tipo e la misura della pena, in ciò guidato da tutti i' criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.: non solo quelli considerati dal comma 1, relativi alla concreta gravità del reato, ma anche quelli contemplati dal comma 2, afferenti alla capacità a delinquere del reo. Si tratta, quindi, di valutazioni non sovrapponibili, divergendo per finalità, criteri applicabili e momento in cui devono essere espresse. • 4. Parimenti generico è il terzo motivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).Nel caso in esame, in maniera non implausibile, la Corte di appello ha ritenuto preponderante, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la protrazione delle conseguenze del reato, elemento in relazione al quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente. 5. Inammissibile è anche il quanto motivo. Il ricorrente omette di confrontarsi con quanto già rilevato dal Tribunale (cfr. p. 10 della sentenza di primo grado) - ed evidentemente richiamato dalla Corte di merito - secondo cui i due precedenti penali, risultanti dal certificato dal casellario giudiziale, sono ostativi alla concessione dei benefici di legge. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del