CassazionedecretoSezione UDecisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 29572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18665/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 124, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], PAESAGGISTICI, STORICI, [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5818/2023 depositata il 13/06/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n. 4577/2018, rigettava parzialmente i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2013 n. 50, che gli aveva imposto, ex articolo 160, primo comma, d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, l’esecuzione delle opere necessarie alla reintegrazione dello stato originario di un immobile tutelato da lui acquistato, chiamato [OSCURATO:PERSONA] e sito in Anacapri, avverso il successivo decreto del medesimo Direttore Generale del 2 maggio 2013 n. 205 che, ai sensi dell’articolo 160, quarto comma, d.lgs. cit., gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria, e avverso altresì il provvedimento del 3 maggio 2015 n. 5071 con cui la Soprintendenza per i [OSCURATO:PERSONA], Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia aveva rigettato il progetto di ripristino, presentato il 22 novembre 2014 ad ottemperanza del decreto 18 marzo 2013 n. 50. Il soccombenteha impugnato la sentenza del Tar; il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (già Ministero dei Beni e delle Attività culturali)ha resistito , non costituendosi invece il Comune coinvolto. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5818/2023, ha respinto l’appello, condannando l’appellante a rifondere le spese del relativo giudizio al Ministero. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo; il Ministero si è difeso con controricorso. In data 14 dicembre 2023 la Prima Presidente di questa Suprema Corte, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., ha pronunciato proposta di definizione del giudizio nel senso della inammissibilità del ricorso; in data 28 dicembre 2023 il ricorrente ha depositato istanza di decisione del ricorso. La causa è stata dapprima chiamata all’adunanza camerale del 9 aprile 2024 – preceduta da requisitoria del PG in data 18 marzo 2024 e da memoria di pari data del ricorrente -, e rinviata poi all’adunanza dell’8 ottobre 2024 – in relazione alla quale il ricorrente ha depositato ulteriore memoria il 27 settembre 2024 -. Ragioni della decisione 1. L’unico motivo del ricorso denuncia in rubrica violazione degli articoli 360, comma 1, c.p.c., 110 c.p.a. e 111, comma 8, Cost.1.1 Si invoca, riguardo all’eccesso di potere giurisdizionale delle sentenze del Consiglio di Stato denunciabile ex articolo 111, comma 8, Cost., S.U. 20 dicembre 2022 n. 30965, la quale ha affermato che tale eccesso “è configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa”. Si aggiunge la citazione di altre pronunce - meno recenti - di queste Sezioni Unite, oltre che della sentenza 18 gennaio 2018 n. 6 della Corte Costituzionale. In particolare, si richiamano S.U. 23 dicembre 2008 n. 30254 (per cui “è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca” per cui “il sindacato per violazione di legge” potrebbe compiersi “anche sulle sentenze del giudice amministrativo”), di S.U. 19 maggio 2015 n. 10182 (per cui il giudice amministrativo è incorso in eccesso del potere giurisdizionale quando, “eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, riservato alla P.A., compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto”) e di S.U. 5 ottobre 2015 n. 19787 (per cui l’eccesso di potere giurisdizionale viene “attuato mediante l’invasione di spazi riservati al potere amministrativo o finanche legislativo”). 1.2 Il ricorrente s ostiene che, nel caso in esame, si sarebbe verificato un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato. Infatti, nella sentenza impugnata, al punto 6.1, si rinviene quanto segue: “Innanzitutto è necessario esaminare l’estensione dei limiti derivanti dal vincolo paesaggistico e da quello culturale. Quanto al primo va tenuto presente come l’intero territorio del Comune di Anacapri sia sottoposto a vincolo paesistico, mentre il vincolo culturale deve essere inteso come relativo all’intero compendio immobiliare e non limitato al solo castello con la torre ed all’annesso bosco; il bene immobile presenta una sua unitarietà che non può essere artificiosamente distinta ai fini di evitare il controllo su alcune parti dell’autorità preposta alla tutela del vincolo”. Ad avviso del ricorrente, questa sarebbe una “argomentazione”, la quale “contraddice il D.M. 4.7.62 che circoscrive il vincolo al [OSCURATO:PERSONA], alla Torre e al bosco connesso e di nessuna estensione ad altri beni è traccia negli atti pubblici, né, tanto meno, è stata notificata, per cui esso non riguarda né gli edifici al di fuori del bosco (in particolare l’edificio del Custode e l’edificio Ospiti), né le aree libere dal bosco all’epoca dell’apposizione”. E la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato insegnerebbe che “al vincolo culturale non può essere data un’interpretazione estensiva, riguardando unicamente il bene puntualmente identificato ed ogni estensione esige un ulteriore procedimento di apposizione …, la dichiarazione dell’interesse culturale, l’identificazione del bene, la notificazione della dichiarazione al proprietario o possessore o detentore, la trascrizione nei pubblici registri”. Quindi nel caso in esame non sussisterebbe un’erronea interpretazione di una norma, bensì la creazione di una norma diversa con invasione della sfera legislativa e, al contempo, della sfera amministrativa, integrando pertanto un eccesso di potere giurisdizionale. 1.3 L’eccesso di potere giurisdizionale, ad avviso del ricorrente, si rinverrebbe anche al punto 6.4 della sentenza del Consiglio di Stato qui impugnata. Il ricorrente trascrive la sintetica motivazione che vi si offre a proposito del nono motivo d’appello: “Il nono motivo non può essere accolto perché quanto alle competenze che erano in capo direttamente al Ministero della [OSCURATO:PERSONA], ben poteva servirsi dell’organo periferico Soprintendenza per dare avvio al procedimento” (sic). Sostiene allora il ricorrente che, al contrario, ai sensi dell’articolo 160, commi 1 e 4, d.lgs. 42/2004, “era onere della Soprintendenza inoltrare il progetto al Ministero”; invoca poi una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] – Bari – la n. 1088 del 4 luglio 2013 - per sostenere tale asserto. La sua conclusione è che “anche sul punto il Consiglio di Stato ha preteso di sostituirsi al legislatore”. 2. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto, sotto lo schermo dell’eccesso di potere che attribuisce al Consiglio di Stato, censura nei due submotivi che compongono l’unico motivo formalmente presentato quelli che sarebbero, nella descrizione offerta dal ricorso stesso, errores in iudicando. Come, infatti, rimarca pure il controricorso - che li considera, per evidente lapsus calami, due motivi, e che peraltro li qualifica, erroneamente, infondati anziché inammissibili -, entrambe le due censure riguardano questioni interpretative di norme da applicare o meno. Il che, d’altronde, già aveva ben rilevato la proposta di definizione del ricorso, osservando che era stato erroneamente qualificato dal ricorrente il superamento dei limiti esterni della giurisdizione - superamento che, se davvero vi fosse stato, sarebbe proprio rientrato nella cognizione e nella conseguente censura del giudice della ripartizione - avendo il Consiglio di Stato esercitato la sua attività giurisdizionale nei suoi limiti interni, per cui, nell’ipotesi di error in iudicando, la sua pronuncia non è censurabile ex articolo 111, comma 8, Cost. Invero, quanto all’estensione del vincolo culturale, ritenuto dal Consiglio di Stato come relativo all’intero compendio immobiliare e non limitato quindi al castello, si è dinanzi, evidentemente, alla interpretazione della norma, e non alla sostituzione di questa o di creazione di un suo contenuto. E non è ravvisabile eccesso di potere giurisdizionale neppure nella statuizione per cui l’esame del progetto presentato dall’istante, per ottemperare a quanto disposto a suo carico dal Ministero competente, possa essere delegato alla relativa Soprintendenza. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese, liquidate come da dispositivo. Essendo stata pronunciata proposta di definizione non accettata dal ricorrente, quest’ultimo va altresì condannato nella misura indicata nel dispositivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 380 bis, ultimo comma, e 96, terzo e quarto comma, c.p.c. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in € 7.000 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; lo condanna altresì a corrispondere al controricorrente € 5.000 ai sensi degli articoli 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, c.p.c. nonché a corrispondere alla Cassa delle ammende € 2.000 ai sensi degli articoli 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte