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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00112/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso concretamente apprezzabile nell'atto di impugnazione depositato con modalità telematica, che risulta verosimilmente incompleto, è manifestamente infondato, in quanto, anche dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, resta procedibile d'ufficio il danneggiamento ex art. 635, secondo comma, cod. pen., avente ad oggetto cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, come da imputazione non oggetto di censure; Considerato che le restanti censure che contestano l'affermazione di responsabilità per il suddetto reato sollecitano una rilettura del materiale istruttorio non consentita nel giudizio di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso concretamente apprezzabile nell'atto di impugnazione depositato con modalità telematica, che risulta verosimilmente incompleto, è manifestamente infondato, in quanto, anche dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, resta procedibile d'ufficio il danneggiamento ex art. 635, secondo comma, cod. pen., avente ad oggetto cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, come da imputazione non oggetto di censure; Considerato che le restanti censure che contestano l'affermazione di responsabilità per il suddetto reato sollecitano una rilettura del materiale istruttorio non consentita nel giudizio di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 00112/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris