CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 23103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OLI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1842 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 44/2021 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 20143/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026del 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. D ata pubblicazione 13/07/20261. La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, ha ritenuto corretto il recuperocontributivo accertato da INPS con verbale unico del17/11/2017 con il quale l’Ispettorato territoriale di Arezzoaveva individuato un minimale contributivo applicabile allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base del Contrattoprovinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti dellaProvincia di Arezzo con inquadramento nel livello A, A3, cheprevedeva un trattamento retributivo più favorevole, per ilmaggior numero di mensilità riconosciute, rispetto al CCNLDipendenti aziende artigiane del legno, dell’arredamento eboschive, applicato dalla società, con inquadramento deilavoratori nel livello E.L’accertamento aveva riguardato la posizione di 4 lavoratoriassunti come operai agricoli che avevano svolto attività dioperazioni di taglio del bosco e abbattimento di piante,utilizzando motosega e pennato; e per effetto dell’applicazionedi un diverso inquadramento previdenziale dell’azienda, ne eraderivato un minimale contributivo rapportato ad un contrattocollettivo più favorevole per i lavoratori, e di conseguenza unpiù elevato importo di contributi non versati per il periodo1/2013-6/2017 pari ad Euro 110.093,03.Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso confutando lapretesa di INPS sulla ritenuta simmetria tra inquadramentodell’impresa a fini previdenziali e inquadramento contrattuale,tenuto conto che l’impresa ricorrente era iscritta al CNA([OSCURATO:PERSONA]) firmataria del CCNL perNumero registro generale 20143/2021i dipendenti delle imprese del legno e che nei contratti diN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026assunzione era richiamato tale CCNL ed i lavoratori eranDoa ta pubblicazione 13/07/2026inquadrati nel livello E, quali operai agricoli; peraltro, ove nonfosse garantito un trattamento retributivo adeguato, illavoratore avrebbe potuto agire in giudizio verso il datore peraffermare il suo diritto e successivamente verso INPS perpretendere una somma ulteriore a titolo di contributi.Sull’appello di INPS che lamentava la violazione dell’art. 1 delD.L. 338/1989 conv. in L. 389/89, secondo cui la retribuzioneda assumere come base di calcolo contributivo va individuata inquella astrattamente dovuta al lavoratore in ragione dell’attivitàsvolta a prescindere dall’inquadramento contrattuale effettuatodall’impresa e non può essere inferiore all’importo retributivostabilito da leggi regolamenti e contratti collettivi stipulati dalleorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su basenazionale o da accordi collettivi o contratti individuali qualorane derivi una retribuzione di importo superiore a quantoprevisto dal contratto collettivo, la Corte territoriale haconsiderato i dati risultanti dalla visura camerale dell’appellante(società iscritta alla CNA, inquadrata nel settore artigiano,esercente attività economica di lavorazione boschiva,manutenzione stradale e commercio all’ingrosso di legna daardere), con codice ATECO in A (agricoltura) 02.20 (utilizzo areeforestali), ed il dato della adibizione all’attività di taglio delbosco e pulizia dei tronchi per 4 dipendenti quali operai agricolicontrattualizzati con la qualifica di boscaioli, nonché haricondotto l’attività della società nel settore agricoltura come dadisposizione normativa dell’art. 49 lett.c) della L. n. 88/1989,sulla classificazione dei datori di lavoro disposta dall’Istitutoavente effetto ai fini previdenziali e assistenziali, e da circolaren.65/1995, sull’inserimento nel settore agricoltura delle aziendeNumero registro generale 20143/2021di utilizzazione di foreste e boschi; ha quindi ritenuto correttaN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026l’applicazione del contratto provinciale vigente in agricolturaD,a ta pubblicazione 13/07/2026più vantaggioso rispetto a quello applicato del settoreartigianato, e sovrapponibile al contratto collettivo nazionale aicui principi generali si adatta quanto pattuito in materia allesingole realtà provinciali, ed ha considerato che anche ladeclaratoria contrattuale del livello A/3 consentiva di iviinquadrare gli operai che svolgono le mansioni di tagliatore dialberi con specifiche competenze per pratica o per titolo,svolgendo mansioni in autonomia con uso di asce e seghe amotore, quest’ultimo strumento di lavoro particolarmentecomplesso e dotato di pericolosità intrinseca, indicativo dicapacità professionale adeguata al suo utilizzo. [OSCURATO:PERSONA] ha anche respinto le censure sul quantumcontributivo dovuto, riducendo ad Euro 74.158,28 l’inizialeimporto richiesto: da un lato ha confermato il prospetto e icalcoli dell’INPS con scorporo delle trattenute per le assenzeCISOA ed escludendo l’invocata applicazione di aliquotacontributiva ridotta per le aree svantaggiate, in ragione dellacircostanza che la revoca del beneficio era conseguenteall’erronea applicazione del contratto collettivo, essendodecaduta la società dal beneficio a mente dell’art. 1 co. 1175della L. 296/2006; dall’altro ha escluso l’applicazione dellesanzioni non ravvisandosi l’intento fraudolento, per cuiandavano rideterminate secondo il regime dell’art. 116 co.8lett. A) della L. n. 388/2020. Ha concluso per l’assegnazionedelle spese processuali del doppio grado a carico della societànella misura della metà.2. La società propone ricorso per cassazione affidandosi a 5motivi; l’Istituto previdenziale ha resistito con controricorso.Numero registro generale 20143/20213. Nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026 la causa è stataN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026trattata e decisa. Data pubblicazione 13/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1 co.1 D.L. 338/89, e dell’art. 49 L.89/1988 per avereerroneamente ritenuto la Corte d’appello che ai fini dellaapplicazione della disciplina in esame occorresse fa riferimentoall’inquadramento dell’impresa nel settore agricoltura conconseguente applicazione ai suoi dipendenti del contrattoprovinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti dellaProvincia di Arezzo, restando inconferente quello applicato dallasocietà (CCNL aziende artigiane/boschive), e del pari era nonrilevante l’inquadramento ATECO (nel settore agricoltura,sottosettore utilizzazione aree forestali) poiché ai finicontributivi occorre tener conto della retribuzione contrattuale.Osserva la ricorrente che la Corte d’appello non avevaconsiderato: a) che la L.88/89 prevede anche attività artigianae che, per un corretto inquadramento, occorre considerareanche la modalità di svolgimento della lavorazione, e nel casodi specie non è agricola l’azienda che svolge continuativamentedi servizi; b) che il calcolo dei contributi non è conseguenzadella classificazione aziendale ma dell’importo dellaretribuzione; ai sensi dell’art. 1 D.L. 338/1989 la retribuzioneda assumere come base di calcolo dei contributi di previdenzanon può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilitoda leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati daorganizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,e ne deriva che non si può assumere come base imponibile unaNumero registro generale 20143/2021retribuzione che non è imposta dalla legge né dal contrattoN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026applicato tra le parti, non è condivisibile far discendere uDna ta pubblicazione 13/07/2026obbligo contributivo dalla modifica della classificazioneaziendale. Richiama poi la circolare INPS n.126 del 16/12/2009secondo la quale la ratio dell’art. 6 L. 92/79 mod. DL 173/98 èquella di privilegiare, ai soli fini dell’inquadramentoprevidenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attivitàsvolta dai lavoratori, capovolgendo il criterio generale secondocui l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attivitàeconomica esercitata dall’impresa da cui dipende, quindil’inquadramento nuovo non può comportare la modifica deltrattamento normativo economico e contributivo; a riprova diciò assume che con nota prot. 9609 del 24/8/2006 dellaDirezione Provinciale del Lavoro di Arezzo in risposta adinterpello di Confartigianato era stato indicato che nel caso diquella del settore artigiano applicabile ai lavoratori del settoreagricolo (v. all.1 Cass. e all.4 trib. doc.C) ed ha consideratocorretta la non corrispondenza tra inquadramento previdenzialee settore contrattuale applicabile. La Corte d’appello avevaquindi errato nell’interpretare sia l’art. 1 d.l. 338/89 che l’art.49 L. 88/89 facendo derivare dalla nuova classificazioneconseguenze contributive in palese contrasto con quantodedotto e accertato e con i criteri di calcolo della contribuzione;in sostanza, l’INPS avrebbe potuto applicare un diversocontratto solo in carenza di un contratto collettivooggettivamente riferibile all’attività imprenditoriale svolta,laddove invece un contratto esisteva ed era stato correttamenteapplicato dalla società Lacol.1.1 - Il motivo è infondato. La disciplina in materia si articolaNumero registro generale 20143/2021emanata in tema di ristrutturazione dell’INPS, che prescrive laN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026classificazione dei datori di lavoro disposta dall’istituto aventDea ta pubblicazione 13/07/2026effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, distinguendo alprimo comma cinque settori di attività con i rispettivi criteridefinitori (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito-assicurazione-tributi) oltre che attività varie non rientranti fraquelle del primo comma, ed attività plurime (rispettivamente alsecondo e terzo comma); e l’art. 1 comma 1 d.l. 338/1989conv. in L. 389/89 che, in tema di retribuzione imponibile,accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimodi retribuzione imponibile, prescrive che “La retribuzione daassumere come base per il calcolo dei contributi di previdenzae di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delleretribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi,stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative subase nazionale, ovvero da accordi collettivi o contrattiindividuali, qualora ne derivi una retribuzione di importosuperiore a quello previsto dal contratto collettivo”.Per individuare la retribuzione imponibile occorre previamenteinquadrare l’azienda ai fini previdenziali nell’ambito di uno deisettori di classificazione normativa; il procedimentointerpretativo è stato correttamente svolto dal giudice di meritoche non ha affidato ad una fonte non normatival’inquadramento previdenziale ma ha provveduto ad unaccertamento di fatto per individuare sulla base di datioggettivi, idonei elementi descrittivi dei criteri di classificazionenormativamente previsti ex art. 49, a prescindere dal datodichiarativo manifestato dal datore di lavoro. Sul punto, questaCorte ha affermato (in ord. n. 19759/2024) che “La retribuzioneda assumere a parametro per la determinazione dei contributiprevidenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n.1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella staNbumileirtoa re gistro generale 20143/2021Numero sezionale 1842/2026dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni siNnudmaerco adil ria ccolta generale 23103/2026maggiormente rappresentative nel settore di attivitDàa ta pubblicazione 13/07/2026effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c.,dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo epredeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o aprocessi di autodeterminazione normativa, che restanoviceversa possibili solo in relazione al trattamento economico enormativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.”.1.2 - Devesi anche osservare che la scelta applicativa del CCNLlegno e arredamento implica un’attività di lavorazione del legnoper la realizzazione di prodotti di utilizzo del consumatore finale,diversamente è a dirsi per le mansioni di “taglio del bosco”,ossia per la produzione di legname da impiegare, poi, nellasuccessiva lavorazione; correttamente la Corte d’appello havalorizzato il dato del codice ATECO per la corrispondente vocedi “utilizzazione aree forestali”, riconducibile alla attività dilavorazione boschiva, a cui corrisponde la adibizione di operaiaddetti alla attività di taglio del bosco e pulizia dei tronchi, edal loro corretto inquadramento di operai agricolicontrattualizzati con la qualifica di boscaioli; a tanto pervienel’INPS anche in virtù di una propria circolare, n.65/1995,richiamata in sentenza, circa l’inserimento nel settoreagricoltura di alcune attività che in precedenza eranoclassificate nel settore industria, fra le quali si annoverano leaziende di utilizzazione delle foreste e boschi.1.3 - Peraltro, il diverso inquadramento nel settore artigianatonon può arenarsi a mere affermazioni definitorie, ma richiedel’assolvimento di un puntuale onere probatorio a caricodell’imprenditore richiedente un inquadramento diverso daquello attribuito da INPS, nel senso di fornire elementi idoNnumeeir oa re gistro generale 20143/2021Numero sezionale 1842/2026dimostrare la sussistenza degli elementi descrittivi dell’imNupmerreo sdia ra ccolta generale 23103/2026artigiana ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 443/1985; comDea ta pubblicazione 13/07/2026osservato da questa Corte con sent. n. 24555/2016, "l'impresache chiede nei confronti dell'INPS l'accertamento della suanatura artigiana per ottenere il corrispondente inquadramentoai fini contributivi ha l'onere di provare la sussistenza deglielementi richiesti per tale inquadramento, senza poter limitarsiad invocare l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane che havalore meramente indiziario e che, anche quando acquisiscevalore costitutivo per effetto dell'art. 5 legge n. 443 del 1985può essere contestata a fini specifici, quale quello dellaclassificazione dell'impresa agli effetti del regime previdenziale"(v. Cass. Sez. Lav., n.2090 del 26/2/1998).1.4 - Una volta inquadrata l’azienda secondo i critericlassificatori dell’art. 49 L. 89/1988, l’individuazione dellaretribuzione imponibile trova anch’essa fonte nel testo di legge(art. 1 co. 1 DL 338/89) ed anche sul punto si apprezza lavalutazione comparativa compiuta dall’Istituto che individua,fra i contratti collettivi vigenti in agricoltura, quello piùfavorevole per i lavoratori impiegati nel territorio di operatività,con preciso riferimento ai contratti provinciali, sovrapponibili alcontratto collettivo nazionale, aventi la funzione di “adattare iprincipi generali pattuiti nella materia alle singole realtàprovinciali e alle loro peculiarità”, argomento svolto in sentenzache tuttavia non risulta censurato. Si osserva che “in relazioneal disposto di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338,convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 - a norma del qualela retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributiprevidenziali non può essere inferiore all'importo delleretribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalleNumero registro generale 20143/2021organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionaleN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026(cosiddetto "minimale contributivo") – è onere dell’INPDSa ta pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, diun contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormenterappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante inmisura superiore a quella sulla base della quale il datore haversato i contributi; tale onere deve essere adempiuto mediantela produzione del contratto collettivo applicabile, non essendosufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sedeispettiva” (cfr. Cass. sent. n. 16764/2009). Tale onere è rimastosoddisfatto attraverso la produzione INPS (consultabile negliallegati al controricorso già versati in atti del giudizio di appello)contrattuale, nonché l’annotazione riportata in verbale diaccertamento circa l’interlocuzione compiuta in contraddittoriocon le associazioni sindacali, la descrizione delle mansioni deglioperai, e l’esito valutativo della compiuta comparazione tra ilLiv. E del contratto Legno ed il livello A3 degli operai agricoli,più favorevole.2. I profili da ultimo trattati si collegano con il secondo motivodi ricorso, nel quale la società ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione, falsa ed erratainterpretazione dei contratti collettivi nazionali e provincialiapplicabili in materia; per avere la Corte d’appelloerroneamente interpretato i contratti collettivi nazionali eprovinciali con riferimento alle mansioni svolte dai lavoratoriLACOL ed al loro inquadramento; ritiene la società ricorrenteche nelle mansioni dei lavoratori non fosse ravvisabile losvolgimento in autonomia del taglio e lavorazione dei legnami,con asce e seghe a motore, come previsto dalla declaratoria dellivello A3, poiché al taglio del bosco era sempre presente ilNumero registro generale 20143/2021titolare e che non fosse riconducibile alla mera praticaN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026l’acquisizione di conoscenze e capacità dei lavoratori tenutDoa ta pubblicazione 13/07/2026conto che la complessità e pericolosità intrinseca dellostrumento utilizzato richiede particolari specializzazioni nonpossedute dagli operai semplici i quali, pertanto non operavanoin autonomia. Rileva la parte ricorrente che per ricondurrel’applicazione di un contratto collettivo a criteri oggettivi epredeterminati non basta limitarsi a dire che il taglio del boscoè di natura agricola, ma occorre accertare come e con qualimodalità tali operazioni di taglio siano state effettuate; è laprestazione svolta in concreto che permette di individuare ilcontratto collettivo più appropriato. Introduce poi il rilievo chedall’art. 25 del contratto provinciale risulta la declaratoria deltagliatore di alberi, ed a tal fine occorre che l’operaio 1) sia inpossesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità, 2)svolga in autonomia con asce e seghe a motore il taglio e lalavorazione di legnami, 3) provveda alla manutenzioneordinaria e alla riparazione dei macchinari necessari al taglio;ma nel caso in esame non ricorrono i predetti tre requisiti, comesi desume dalle dichiarazioni dei lavoratori raccolte a verbale,prima fra tutte l’affermazione che essi non lavoravano inautonomia ma sotto la direzione e sorveglianza della società, enon risulta che gli operai fossero in possesso di specifiche ecomplesse conoscenze e capacità professionali. Ed invece,ribadisce la ricorrente, l’attività rientrerebbe negli artt. 24 e 1del CCNL aziende artigiane e boschive alla categoria E, qualimestieri nel settore legno, indicati come “segherie, segagionelegna e taglialegna” ed anche la retribuzione era corrispondentealle mansioni svolte.2.1 - Il motivo è inammissibile. Nel dedurre la falsainterpretazione del contratto collettivo applicato con riferimentoNumero registro generale 20143/2021alle mansioni svolte dai lavoratori ed al loro inquadramento nelN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026livello contrattuale adeguato, la parte ricorrente non indica Dila ta pubblicazione 13/07/2026parametro ermeneutico violato ex art. 1362 e ss. c.c.; peraltro,l’interpretazione delle clausole del contratto collettivorichiederebbe non soltanto la specifica indicazione della loroallegazione al fine della valutazione compiuta in fase di merito,ma anche la censura del canone ritenuto violato nel prediligerel’interpretazione di una clausola all’interpretazione di un’altrariportata in altro contratto. La riproduzione contenutistica delledue declaratorie, espressione puramente esemplificativa dellemansioni riconducibili al corrispondente livello, tenderebbe adun riesame della già compiuta valutazione interpretativa dellefonti cognitive (documentali e testimoniali), incensurabile insede di legittimità. La parte ricorrente non si confronta, poi, conla ratio decidendi sulla autonomia nell’utilizzo dello strumentodi lavoro (motosega) anziché sulla autonomia nell’esecuzionedelle operazioni di lavoro, in base alle disposizioni ricevute daglioperai. Sul punto, in un caso simile, questa Corte ha parimentiritenuto l’inammissibilità di tutte le censure che cercano disovvertire il giudizio di merito -in particolare il fatto che glioperai utilizzassero la motosega- non più sindacabile in sede dilegittimità (Cass. ord. n. 23605/2025) affermando poi lainfondatezza dei rilievi mossi alla sentenza impugnata per avereerroneamente interpretato la norma collettiva, respingendo ladoglianza della società ricorrente secondo la quale la Corte diappello avrebbe collegato «l’autonomia», richiesta dalladeclaratoria contrattuale, all’uso dello strumento (motosega) enon all’attività, come invece richiesto: ed invece, come nelprecedente caso giudiziale, la Corte di appello, in modoassolutamente coerente, ha desunto dall’uso della motosega,«strumento di lavoro particolarmente complesso e dotato di unaNumero registro generale 20143/2021sua pericolosità intrinseca» e utilizzato per tagliare i boschi, nonN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026solo la competenza professionale richiesta dalla declaratoriDaa ta pubblicazione 13/07/2026contrattuale ma altresì quella «autonomia meramenteesecutiva» della prestazione lavorativa richiesta dal livello diriferimento. “È sufficiente osservare che, al livello A3, le partisociali hanno ricondotto, tra l’altro, «l’operaio che […] svolge inautonomia con asce e seghe a motore il taglio e la lavorazionedei legnami […]»”. Si aggiunga che l’autonomia meramenteesecutiva, come esplicitata in sentenza, si intende riferitaall’utilizzo dello strumento dovendo ricondursi le disposizionidatoriali non alle modalità d’uso ed al merito delle operazioni ditaglio, ma alla tipologia di intervento sulle aree da disboscare,che di certo non potevano essere rimesse a liberedeterminazioni dei lavoratori, senza seguire indicazioni edirettive datoriali.3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 n.1 co.5 c.p.c, la violazione degli artt. 115 c.p.c.co.1, art. 116 c.p.c. co. 1, e art. 111 Cost. per avere la Corted’appello, prescindendo dal fatto storico, omesso di valutare everificare i documenti indicati e allegati nel fascicolo dellaricorrente (e si riferisce al doc. n.12 di primo grado che indicavai conteggi errati sul quantum dovuto) con conseguente omessoesame di fatti oggetto di discussione tra le parti, controversi edecisivi, rimasti senza risposta nella sentenza impugnata, cheavrebbero consentito di accertare l’erroneità del calcolo epervenire ad una decisione diversa; nonché deduce violazionee falsa applicazione del principio di non contestazione di cuiall’art. 115 c.p.c. La doglianza era attinente all’erroneadeterminazione del calcolo della pretesa contributiva basatasulla differenza retributiva tra le retribuzioni dovute (applicandoil contratto collettivo provinciale operai agricoli) e quelleNumero registro generale 20143/2021dichiarate (applicando CCNL artigiano legno/boschivo). InN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026particolare, la società ricorrente rileva che la Corte d’appellDoa ta pubblicazione 13/07/2026non aveva esaminato quel documento, né aveva motivato leragioni per le quali riteneva di non condividerlo, ed avevaerroneamente ritenuto non contestati i conteggi di INPSladdove la società li aveva contestati proprio attraverso quellaproduzione documentale, già in primo grado, conteggi a lorovolta non contestati da INPS. L’errore in cui era incorso INPSsarebbe consistito nell’aver calcolato i nuovi asseriti contributisull’intera retribuzione senza considerare quelli già versati(sarebbero in tal modo raddoppiati); non aveva calcolato icontributi sulla differenza ma sull’intero importo della nuovaretribuzione, senza scorporare dal conteggio le sommetrattenute dall’azienda per le assenze CISOA -integrazionisalariali agricole, per le ore non lavorate-; l’INPS aveva cioèscomputato dall’imponibile la CISOA anticipata dal datore manon aveva scorporato la retribuzione persa per le ore di CISOAautorizzate; ed in presenza di contribuzione figurativa non v’èobbligo di versare i contributi previdenziali, in tal caso le orenon lavorate non sono retribuite dalla ditta e non produconoimponibile contributivo. Nel ricorso sono infine riportati stralcidel documento di conteggio compiuto del centro servizi CNA diArezzo con dettagli sugli errori rilevati e le conclusioni.3.1 - Il motivo è inammissibile. La ricorrente non riporta l’attodifensivo nel quale abbia, nei gradi di merito, illustrato ladoglianza sull’erroneità dei conteggi esposti da INPS,richiamando soltanto il documento dal quale dovrebbe evincersitale erroneità, attribuendo a tale produzione la funzione diavvenuta contestazione del dato (calcolo) sul quale si fonda lapretesa contributiva di INPS.3.2 - Occorre al riguardo rammentare (cfr. Cass. 23931/2N0um2e5ro) re gistro generale 20143/2021Numero sezionale 1842/2026che il riformulato art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. intNruomderuo cdie ra ccolta generale 23103/2026nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazioneD,a ta pubblicazione 13/07/2026relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico",il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie. Il principio, espresso dalla sentenza delle SezioniUnite n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso in altrepronunce della Corte di cassazione (ord. n.27415/2018,n.17005/2024, 23931/2025); va peraltro escluso che taleomesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte laquale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa chemanifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certofatto o di una determinata situazione giuridica (ord. 2961/2025)o che possa tradursi in una censura sul “cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito” (sent. 11892/2016), non inquadrabile nelparadigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievoNumero registro generale 20143/2021all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, laN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atDtia ta pubblicazione 13/07/2026processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le partie presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132,n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante. Ed ancora, questa Corte ha precisato che nelparadigma del vizio denunciabile ai sensi del n.5 dell’art. 360c.p.c. non è inquadrabile la censura concernente la omessavalutazione di deduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che ilvizio deve essere riferito ad un fatto inteso quale specificoaccadimento storico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cuiesistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali chehanno costituito oggetto di discussione tra le parti aventecarattere decisivo (ord. 13024/2022).3.4 - Va anche osservato che l’impugnata sentenza haargomentato sulle censure inerenti alla correttezza del calcolooperato, adducendo che a fronte degli “analitici prospetti” diINPS (comparativi mese per mese degli importi retributividovuti secondo i due contratti, agricoltura e artigianato) ed “inassenza di censure dotate di maggiore specificità in meritoall’erroneità del calcolo in relazione ai medesimi prospettiprodotti in giudizio, deve ritenersi che tale calcolo sia statoeffettuato correttamente”. Ma la parte ricorrente non confuta laanaliticità dei prospetti di INPS, non adduce che le sue censurefossero dotate di maggiore specificità in merito all’erroneitàdell’avverso calcolo; non è sufficiente che la parte abbiaprodotto un documento illustrativo della erroneità di calcolo, maoccorre anche allegarne la rilevanza, come prova contrariaNumero registro generale 20143/2021rappresentando le ragioni della contestazione del conteggioN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026della controparte. Data pubblicazione 13/07/20263.5 - Trattasi, poi, in dettaglio, di una deduzione su un erroredi calcolo che si traduce in un errore di fatto che si pone al difuori del paradigma normativo evocato (v., ex plurimis, inmotivazione, Cass. nr. 32759/2021), nel senso inteso da questaCorte (fatto storico, principale o secondario, che se esaminatoavrebbe condotto con certezza o alta verosimiglianza ad undiverso esito della lite: Cass. sez.un. n.8053/2014 e successive,plurime conformi); non è infatti rappresentato l’esito delladivergenza quantitativa e quindi la decisività di un calcoloalternativo che escluderebbe l’an della differenza dovuta.3.6 - Quanto alle violazioni di legge, le censure non illustranosituazioni che contravvengono alle regole dettate dagli artt. 115e 116 c.p.c.: non è dedotto che il Giudice abbia posto a basedella decisione prove non indicate dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali e neppure che abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (v., tra le tante, Cass. nr.6774 del 2022).3.7 - Infine, con riferimento alla non contestazione, non èsufficiente il richiamo alla produzione documentale illustrativadell’asserito errore; ai fini del rispetto del principio diautosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedottala violazione del principio di non contestazione deve indicare siala sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite olamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione deirelativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, ilNumero registro generale 20143/2021contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulterioriN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare lDaa ta pubblicazione 13/07/2026sussistenza dei presupposti per la corretta applicazionedell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15058/2024).3.8 - Egualmente, con riferimento al profilo dello scomputo dellaCISOA dall’imponibile, la parte ricorrente non riporta in qualevalutazione del giudice la distinzione tra CISOA anticipata eautorizzata, né indica l’atto difensivo in cui abbia eccepito lacircostanza relativa alla contribuzione figurativa. Una diversavalutazione non sarebbe comunque ammissibile in questa fase.4. Con il quarto motivo la parte ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 115 co. 1 c.p.c.sotto il profilo del travisamento della prova, per avere la Corted’appello fondato la decisione su una prova presuntivacontraddetta da specifici atti processuali, poiché nell’all. 12 delfascicolo di primo grado (ora doc. 5, trattasi del documento giàmenzionato al motivo che precede) v’erano elementi di provainopinatamente trascurati, nonostante fossero relativi ad unpunto decisivo della controversia, fossero stati ritualmenteacquisiti al giudizio, e non fossero mai stati contestati dallacontroparte. Il ricorrente intende precisare che il travisamentodel fatto è motivo di revocazione e non di ricorso cassazione,però vi rientra se al giudice si chiede di valutare non la provama l’esistenza di un dato probatorio non equivoco, insuscettibiledi essere interpretato in modo diverso; e nel caso in esamec’erano elementi di prova, (il doc.5 in all.12), trascuratinonostante fossero presenti dati decisivi, ritualmente acquisiti,mai contestati da controparte. Chiede pertanto alla Corte diesaminare gli atti perché l’informazione probatoria riportata dalNumero registro generale 20143/2021giudice di appello per fondare la sua decisione è diversa eN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026inconciliabile nonché contraddittoria con quella contenuta negDlia ta pubblicazione 13/07/2026I4.1 - l motivo è infondato. La giurisprudenza della Corte (Cass.ord. n. 9507/2023) è orientata nel senso che il travisamentodella prova per essere censurabile in Cassazione ai sensidell'art. 360, co.1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c.,postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sullavalutazione della prova ("demonstrandum"), ma sullaricognizione del contenuto oggettivo della medesima("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilitàlogica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenutiinformativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di potertrarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto didiscussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quantola motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fossestata correttamente fondata sui contenuti informativi cherisultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sonoinequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dalgiudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisionesia espresso non già in termini di possibilità, ma di assolutacertezza. Ed ancora, con sentenza S.U. n.5792/2024, è statoosservato che “Il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova -che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio- trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione pererrore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e,cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioNumero registro generale 20143/2021prospettata da una delle parti- il vizio va fatto valere ai sensiN umero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 23103/2026dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattDoa ta pubblicazione 13/07/2026processuale o sostanziale.4.2 - Nel caso in esame, tuttavia, il vizio dedotto è statointrodotto non come error in procedendo ma come error injudicando, e mancano rilievi su contenuto oggettivo della prova(che solo apparentemente è documentale ma sottende unadiversa prospettiva valutativa degli elementi retributivi araffronto, tratti dai due contratti collettivi), decisività ecertezza. Il vizio dedotto introduce, in realtà, una ricostruzionealternativa della vicenda fattuale, inammissibile in sede dilegittimità (cfr. Cass. ord. n. 10927/24: “In tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda lapropria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme”).5. Infine, con il quinto motivo la parte ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione del comma 1175 dell’art. 1 della L. 296/2006 conconseguente errata applicazione della aliquota contributiva, peravere la Corte non applicato la aliquota contributiva ridotta del12,01% derivante dall’appartenere la ditta LACOL ad un’areasvantaggiata, e ritenendo corretta l’aliquota contributiva pienastante la irregolarità contributiva, senza avvedersi il giudice disecondo grado che tale sgravio risultava applicabile per legge aqualsiasi tipologia contrattuale per il solo fatto che la dittaLACOL svolge la propria attività in zone montane classificatecome svantaggiate. Invoca iura novit curia, per la L. 220/N2um0e1ro0 re gistro generale 20143/2021Numero sezionale 1842/2026art. 1 co.45, e le circolari INPS n.18 del 31/1/17 e n. 5/N2u0m0er8o .d i raccolta generale 23103/2026Data pubblicazione 13/07/20265.1 - Il motivo è infondato. Il rigetto del primo motivo di ricorso,come innanzi esaminato, sulla differenza contributiva derivantedal diverso inquadramento aziendale ai fini previdenzialiimpedisce di considerare la possibilità di riconoscere lo sgraviocontributivo per i datori di lavoro che hanno sede in zonesvantaggiate. L’omissione contributiva fa venir meno, a monte,la valutazione della possibilità di fruire del dedotto beneficio.6. All’esito della disamina completa dei motivi di ricorso, devepronunciarsene l’integrale rigetto, con attribuzione delle speseprocessuali per soccombenza, liquidate in ragione del valore dilite. Seguono le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 oltreaccessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito