CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocatoMATTEO CASTIONI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente agli avvocatiVALERIA CONSONNI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege;Numero registro generale 27399/2022Numero sezionale 4162/2025Numero di raccolta generale 11948/2026-controricorrente-Data pubblicazione 30/04/2026avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 2515/2022,depositata il 09/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosariaRomano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano dinanzi alGiudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], perché, accertatane laresponsabilità per i danni loro cagionati, cancellando il volo"Palermo - Budapest" previsto per il giorno 08/03/2018, fossecondannata al pagamento di euro 400,00 in favore dei signoriCrocetta, Fonti, [OSCURATO:PERSONA], Zito, Venditti, Gattuso e Romanociascuno e di euro 250,00 in favore dei signori Giordano e Porretto,o di quell’altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, atitolo di compensazione pecuniaria, e di euro 150,00 ciascuno perla vacanza rovinata.[OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 2237/2019, accoglieva ladomanda attorea e condannava la compagnia aerea al pagamentoa titolo di compensazione pecuniaria di euro 250,00 e di euro150,00 per danno da vacanza rovinata in favore di ciascuno attore,escludendo la sussistenza di alcuna giustificazione per lacancellazione del volo e sanzionando la mancata predisposizione,da parte della convenuta, di una alternativa che consentisse aipasseggeri di raggiungere per tempo la località di destinazione, nonbastando la deduzione che il volo era stato cancellato per un fattonon imputabile, non prevedibile né evitabile consistente nellosciopero nazionale dei controllori di volo italiani, perché: a) ladocumentazione prodotta era priva di valenza probatoria; b) laconvenuta era a conoscenza da circa due mesi della dichiarazione2 di 10Numero registro generale 27399/2022Numero sezionale 4162/2025Numero di raccolta generale 11948/2026dello sciopero, ma non ne aveva informato per tempo gli attori,Data pubblicazione 30/04/2026onde consentire la riprogrammazione della vacanza, e non avevaprovato di avere attivato risorse adeguate per evitare che lapredetta circostanza causasse danni ai passeggeri né di avereriprotetto per tempo il volo.Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2515/2022, depositatail 09/06/2022, ha riformato la pronuncia del giudice di pace, perchéha ritenuto insussistente un comportamento antigiuridicoimputabile alla compagnia.In particolare, ha considerato che:- era stato adeguatamente dimostrato da parte della compagniaaerea (producendo la NOTAM ufficiale dello sciopero dell’8 marzo2018, la Dichiarazione della società di handling dell’aeroporto diPalermo, oltre a vari articoli di giornale) che la cancellazione delvolo era stata causata dal verificarsi di un evento, lo scioperogenerale dei controllori del traffico aereo dell’Italia, eccezionale,imprevedibile e sottratto al controllo del vettore aereo (v. sentenzadel 4 ottobre 2012, Finnair, C-22/11, EU:C:2012:604), integrantegli estremi della circostanza eccezionale di cui all’art. 5, paragrafo3, del Reg. CE n. 261/2004;- il fatto che lo sciopero fosse stato indetto molto prima della datadel volo e che fosso noto al vettore con largo anticipo nonescludeva l’inevitabilità dei suoi effetti, perché posti al di fuori delcontrollo del vettore, in quanto causa di impossibilità oggettiva adesso non attribuibile, non essendo possibile che una compagniaaerea provveda alla cancellazione preventiva o alla riorganizzazionedi tutti i voli previsti per una determinata data sulla base del solocomunicato dello sciopero, senza prima acquisire confermadell’effettivo svolgimento dello stesso e senza prima avere notiziadell’effettiva adesione dei lavoratori;- essendo uno sciopero estraneo alla compagnia area, la stessadoveva in ogni caso attendere il comunicato ufficiale di ENAV che3 di 10Numero registro generale 27399/2022Numero sezionale 4162/2025Numero di raccolta generale 11948/2026nella specie era stato ricevuto soltanto il giorno prima della dataData pubblicazione 30/04/2026del volo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], StefaniaGattuso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione didetta pronuncia, formulando sei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DAC resiste con controricorso, illustrato con memoria.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261/2004, degli artt.1228, 1678 e 1687 cod.civ., 113 cod.proc.civ. e 111, commi 1, 2 e6 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.La tesi dei ricorrenti è che i controllori di volo siano ausiliari dellacompagnia aerea (alla stessa stregua dell’handler su cui Cass., Sez.un., 21850/201,) e che, pertanto, non rappresentasse un eventoeccezionale e imprevedibile.Aggiungono che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale,la Corte giustizia non considera lo sciopero, preceduto dapreavviso, un evento anomalo e imprevedibile, in quanto, in lineadi principio, la compagnia ha i mezzi per prepararvisi e, se delcaso, per attenuarne le conseguenze e che per andare esente daresponsabilità è tenuta a dimostrare di aver adottato le misureadeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cuidisponeva, in termini di personale, di materiale e di risorsefinanziarie.Aggiungono che anche se fosse mancato il preavviso,diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la compagnia aereaera tenuta a indennizzare i passeggeri vittime di ritardi e dicancellazione dei voli.4 di 10Numero registro generale 27399/2022Numero sezionale 4162/2025Numero di raccolta generale 11948/2026Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoData pubblicazione 30/04/2026indicati.In merito alla sussistenza di una circostanza eccezionale di cuiall’art. 5, paragrafo 3, Reg. n. 261/2004, questa Corte ha avutooccasione di pronunciarsi ( v. Cass. 10/02/2023, n. 4261 )pervenendo alla conclusione, dopo avere fatto il punto circa lagiurisprudenza della Corte di giustizia UE, che sarebbe vano «iltentativo di orientare la ricerca delle circostanze di carattereeccezionale rilevanti ai fini dell'art. 5 del Regolamento cit. incorrispondenza di categorie generali e astratte di eventi (politici,metereologici, scioperi, danni di ordine tecnico etc.), pervalorizzare piuttosto l'esame concreto della maggiore o minoreentità residua dei poteri di controllo e di gestione dellesopravvenienze da parte della compagnia aerea a tutela delleragioni dei viaggiatori, ammettendo il ricorso di tali eccezionalicircostanze (idonee ad assolvere la compagnia dal dovere dicorrispondere una compensazione economica in favore deiviaggiatori) nei soli casi in cui la compagnia interessata abbiaeffettivamente fornito (necessariamente in concreto) una completae adeguata dimostrazione dell'insussistenza di alcun spazio diintervento per l'adozione di misure sufficienti a neutralizzare ocomprimere al minimo i sacrifici imposti all'utenza interessata».Infatti, la sussistenza di una circostanza eccezionale non basta adesonerare il vettore aereo dall’obbligo di indennizzare i passeggeriche abbiano subito la cancellazione del volo, atteso che il vettoreaereo, al fine di evitare di pagare la compensazione pecuniaria aipasseggeri prevista dall'art. 7 del Reg. CE n. 261/2004 al verificarsidi una «circostanza eccezionale», ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3,deve dimostrare di aver adottato misure adeguate alla situazione,ossia misure che, nel momento in cui si verificano tali «circostanzeeccezionali», rispondono, in particolare, a condizioni per essotecnicamente ed economicamente sopportabili. In atri termini, il5 di 10Numero registro generale 27399/2022Numero sezionale 4162/2025Numero di raccolta generale 11948/2026vettore aereo «deve dimostrare che, anche avvalendosi di tutti iData pubblicazione 30/04/2026mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e dirisorse finanziarie, manifestamente non avrebbe potuto evitare - senon acconsentendo a sacrifici insopportabili per le capacità dellasua impresa nel momento pertinente - che le circostanzeeccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione oun ritardo prolungato del volo»; in ragione del fatto che la Corte digiustizia ha accolto «un concetto di “misure del caso” flessibile eindividualizzato, lasciando al giudice nazionale il compito divalutare se, nelle circostanze concrete, si possa considerare che ilvettore aereo abbia adottato le misure adeguate alla situazione,ossia quelle che, al verificarsi delle circostanze eccezionali, fosserotecnicamente ed economicamente praticabili per detto vettore»: v.Corte giustizia UE sez. VIII, 13/06/2024, n.411.La Corte di Giustizia non considera invero lo sciopero unacircostanza eccezionale, rilevante ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3,del Reg. CE n. 261/2004, se esso non riguarda il personale vettoreoperativo, se è legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti dilavoro tra detto vettore e il suo personale, le quali possano esseretrattate nell'ambito del dialogo sociale interno (v., in tal senso,Corte di Giustizia Unione Europea, 4/05/2017, C-315/15), a menoche la rivendicazione sindacale possa essere soddisfatta solo daipubblici poteri (Corte di Giustizia Unione Europea 23/03/2021 C-28/20), se riguarda il personale di una società figlia per solidarietàcon il personale della società madre (Corte giustizia UE sez. IX,06/10/2021, n.613); ed esclude finanche che lo sciopero selvaggiocostituisca una circostanza eccezionale (Corte giustizia UE sez. III,17/04/2018, n.195).Ebbene, fermo restando che la sussistenza di una circostanzaeccezionale è condizione necessaria, ma non sufficiente, al fine diescludere l’obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria,non esonerando il vettore aereo dall’onere di provare in concreto6 di 10Numero registro generale 27399/2022Numero sezionale 4162/2025Numero di raccolta generale 11948/2026l’«effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o diData pubblicazione 30/04/2026alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a frontedella specifica identità della concreta situazione da fronteggiare,non potendo ovviamente valere, al fine di sollevare la compagniaaerea dalla responsabilità connessa alla prestazione dellacompensazione patrimoniale, la mera ‘nuda allegazione del ricorsodi detto ‘evento esternò in sé astrattamente considerato», il giudicea quo ha errato non solo per non avere accertato la sussistenza diconcrete circostanze che, associate all'indizione dello scioperoesterno dedotto in giudizio, avessero reso materialmenteimpossibile, per la compagnia aerea, l'adozione di qualunquemisura alternativa suscettibile di escludere o di minimizzare isacrifici degli odierni ricorrenti, ma già a monte per non averevalutato, a fortiori a fronte di uno sciopero incontestabilmentepreannunciato con largo anticipo, il comportamento omissivo diRyanair DAC in forza del parametro della buona fede oggettiva.Detto parametro viene impiegato in maniera crescente da questaCorte tanto in chiave integrativa del regolamento contrattuale (v.,ad esempio, Cass. 10/01/2025, n. 656) quanto in chiave valutativadel comportamento delle parti (v. Cass. 22/03/2024, n. 7892) nellaconsapevolezza che il presupposto di operatività della buona fedein executivis non sia affatto l’esistenza di una lacuna, mal’insorgenza di una disputa circa l’applicazione puntuale di unaregola di esecuzione che trova risposta nella pretesa, in chiave divalutazione comparativa degli interessi contrapposti, dicomportamenti, positivi o negativi, diversi in relazione allaspecificità del caso concreto e non determinabili a priori, idonei apreservare gli interessi dell’altra parte; comportamenti che devonoavere una duplice connotazione: essere idonei a preservare gliinteressi di una delle parti, non comportare per la parte da cui ilcomportamento è preteso un sacrificio apprezzabile (v. Cass. n.7892/2024 ).7 di 10Numero registro generale 27399/2022Numero sezionale 4162/2025Numero di raccolta generale 11948/2026Il comportamento in executivis di [OSCURATO:PERSONA], se fosse statoData pubblicazione 30/04/2026vagliato in tale chiave, avrebbe dovuto essere sanzionato, per lamancata collaborazione essenziale a tutelare anche i legittimiinteressi della controparte al pari dei propri, mediantel’adempimento appunto di tale basilare obbligo relazionale che «dàla concreta forma a ogni specifica relazione giuridica, tanto comestrumento per plasmarla nel suo contenuto interno, quanto comemisura per limitarne l’incidenza nell’esterno» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.8277).Nel caso in esame la regola della buona fede avrebbe dovutoindurre il vettore aereo, a prescindere dalla sussistenza di specificiobblighi contrattuali a suo carico - a maggior ragione avendoappreso con così largo anticipo della proclamazione dello sciopero-ad assumere un comportamento di leale e fattiva collaborazioneper salvaguardare, senza apprezzabile e non sopportabile sacrificoné rischio, gli interessi degli ignari passeggeri specificantesi inconcreto in relazione alla natura del rapporto, alla qualità deisoggetti coinvolti ( v., amplius, Cass. 26/7/2022, n. 23272; Cass.28/4/2022, n. 13342), allertandoli per tempo; rendendosidisponibile ad assisterli nella riprogrammazione del volo;garantendo il rimborso del biglietto; invitandoli a verificare opzionidi viaggio alternative; sollecitandoli -in considerazione dellasituazione di instabilità operativa- a verificare lo stato del voloprima di recarsi in aeroporto.2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazionedegli artt. 2719 cod.civ., 214 cod.proc.civ. e 111, co. 1, 2 e 6Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., peravere il giudice a quo attribuito efficacia probante alla NOTAMufficiale dello sciopero dell’8 marzo 2018, vale a dire allaDichiarazione della società di handling dell’aeroporto di Palermoche invece il giudice di pace aveva ritenuto priva di detta efficacia,perché prodotta «in semplice fotocopia, priva di sottoscrizione,8 di 10Numero registro generale 27399/2022Numero sezionale 4162/2025Numero di raccolta generale 11948/2026oltre che priva di autenticità, dalla quale non è dato riscontrare laData pubblicazione 30/04/2026reale provenienza».3) Con il terzo motivo denunziano «omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiex art. 360, co. i, n. 5 cod.proc.civ., in relazione agli artt. 5 e 7 delregolamento ce n. 261/2004, artt. 1228, 1678, 1687 e 2719cod.civ., 214 cod.proc.civ. ed art. 111 co. 1, 2 e 6 Cost..4) Con il quarto motivo denunziano violazione o falsaapplicazione degli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261/2004, degliartt. 1228, 1678 e 1687 cod.civ., dell’art. art. 47 del codice delturismo (d. lgs. 79/2011), dell’ art. 113 cod.proc.civ., degli artt.111 co. 1, 2 e 6 cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3cod.proc.civ.Lamentano che «la mancata informazione, per tempo, del rischioche il volo prenotato non fosse effettuato, ha comportato unostress ed una delusione (…) meritevole di un risarcimento deldanno morale».5) Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano «omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti ex art. 360, co. i, n. 5 cod.proc.civ., in relazione agliartt. 5 e 7 del regolamento ce n. 261/2004, artt. 1228, 1678 e1687 cod.civ., art. 47 del codice del turismo (d. lgs. 79/2011), 113cod.proc.civ. e 111, co. 1, 2 e 6 costituzione».6) Con il sesto motivo denunziano violazione o falsaapplicazione degli artt. 91, 92, 2° comma, cod.proc.civ. e 113cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3cod.proc.civ., per essere stati condannati al pagamento delle spesedi lite sia del primo che del secondo grado di giudizio.Si dolgono non essersi dal giudice dell’appello tenuto conto che lacompagnia aerea, pur consapevole di avere subito in vicendeanaloghe pronunce giudiziali sfavorevoli, ha insistito «su infondate,inconducenti ed irrilevanti argomentazioni difensive, sia nel giudizio9 di 10Numero registro generale 27399/2022Numero sezionale 4162/2025Numero di raccolta generale 11948/2026di I grado che in quello di II, così inducendo in errore il secondoData pubblicazione 30/04/2026Decidente».Lamentano che il giudice dell’appello avrebbe dovuto applicare il2° comma dell’art. 92 cod.proc.civ. e quindi compensare in tutto oin parte le spese di lite.6) I motivi dal secondo al sesto sono assorbiti dall’accoglimentodel primo motivo.7) Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbitigli altri, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con al Tribunale di Palermo, chein diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo deisuindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, al Tribunale di Palermo, in diversa composizione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025 dallaTerza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO10 di 10