CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bari il 16 maggio 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato e dalla Procura Generale, con cui il Tribunale di Trani il 27 gennaio 2020 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 19 aprile 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia, invece, in accoglimento dell'appello del P.M. e disattesa l'impugnazione dell'imputato, riqualificato il fatto nella violazione, in origine contestata, del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ferma l'equivalenza delle circostanze eterogenee, ha rideterminato in aumento la pena. 2. L'imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 73 del d.P.R. n 309 del 1990) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, quanto alla riqualificazione in peius. La Corte territoriale si sarebbe, in sostanza, basata soltanto sul dato ponderale della sostanza, di per sé insufficiente, peraltro travisando la quantità di cocaina rinvenuta, che non risulta essere di 116 grammi ma, invece, inferiore ai 100 grammi, quindi non tale da risultare negativamente assorbente rispetto ad altri parametri. Si richiama al riguardo ampia giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, stimata pertinente. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie, quali la quantità della droga, indicata come "grammi 116 circa", da cui possono ricavarsi "n. 562 dosi droganti", e la "specifica organizzazione di mezzi (casolare dedicato al confezionamento, buste di cellophane, nastro adesivo rosso per sigillare le singole dosi, forbici, bilancino di precisione); tale da far ipotizzare un'attività sistematica di spaccio, con conseguenti ingenti introiti illeciti" (così alla p. 4 della sentenza impugnata), con indicazione, quindi, non già di un unico parametro, la quantità della droga, ma anche di altre circostanze costituenti indice della gravità della condotta, siccome ritenuta concretamente organizzata. La sentenza risulta così immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni non specifiche, perché non si confrontano con la intera motivazione, e che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec