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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01313/2026

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertàdi Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricors o . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, parzialmente accogliendo l’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, haapplicato ─ sostituendo l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo e di presentazione alla polizia giudiziaria ─a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati exartt. 81, comma 2, 110 e 337 cod. pen. (capo 1), 81, comma 2, 582 e 585, 576, comma 1, nn. 1 e 5-biscod. pen. (capo 2) e 635, commi 1 e 2, 625, comma 1 n. 7, cod. pen. (capo 3), per la resistenza (in concorso con altro soggetto) e le lesioni nei confronti degli agenti di polizia che procedevano al sequestro amministrativo dell’autovettura da lui condotta senza patente. 2.Nel ricorso pres en tato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] s i chiede l’annullamento dellaordinanza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, per l’assenza di esigenze cautelari concrete e attuali, e del principio di proporzionalità perché l’adozione di una misura più afflittiva non è stata giustificata da nuove esigenze cautelari.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell’applicare una misura cautelare più restrittiva senza esaminare l’adeguatezza della misura precedente e trascurando che il ricorrente, diciottenne e dalla corporaturaesile reagì al fatto che, bloccato a terra da tre agenti di polizia, ebbe problemi di respirazione (tanto da richiedersi l’intervento della ambulanza) e riportò visibili graffi su varie parti del corpo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi del ricrso possono essere trattati unitariamentee risultano inammissibili perché non si confronta no con le argomentazioni sviluppate nell’ordinanzaimpugnata.

Il Tribunale ha adeguatamente giustificato l’ applicazione di una misura cautelare più restrittivavalutando le concrete modalità del fatto, la sua gravità e la personalità del ricorrente (del quale ha sottolineato l'aggressività, l'incapacità di autocontrollo e la tendenza a perseverarenell'illecito).

Al riguardo, ha evidenziatoche [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha minimizzato la gravità della sua condotta (che comportò l’intervento di più pattuglie della polizia), ha commesso i delitti contestati nel periodo in cui era già sottoposto a misura di prevenzione(avviso orale), così mostrando che tale misura non ha prodotto effetti dissuasivi e che le condotte trasgressive del ricorrente non sonoepisodiche.

Inoltre, il Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha valutato che l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non basta a contenere la personalità trasgressiva del ricorrente, come dimostra la violazione della misura di prevenzione, mentre l'obbligo di dimora non avrebbeeffetto deterrente perché il genere di condotte contestate non è connesso a specifichearee territoriali.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. c od. cod. proc. pen.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertàdi Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricors o . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, parzialmente accogliendo l’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, haapplicato ─ sostituendo l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo e di presentazione alla polizia giudiziaria ─a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati exartt. 81, comma 2, 110 e 337 cod. pen. (capo 1), 81, comma 2, 582 e 585, 576, comma 1, nn. 1 e 5-biscod. pen. (capo 2) e 635, commi 1 e 2, 625, comma 1 n. 7, cod. pen. (capo 3), per la resistenza (in concorso con altro soggetto) e le lesioni nei confronti degli agenti di polizia che procedevano al sequestro amministrativo dell’autovettura da lui condotta senza patente. 2.Nel ricorso pres en tato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] s i chiede l’annullamento dellaordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, per l’assenza di esigenze cautelari concrete e attuali, e del principio di proporzionalità perché l’adozione di una misura più afflittiva non è stata giustificata da nuove esigenze cautelari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell’applicare una misura cautelare più restrittiva senza esaminare l’adeguatezza della misura precedente e trascurando che il ricorrente, diciottenne e dalla corporaturaesile reagì al fatto che, bloccato a terra da tre agenti di polizia, ebbe problemi di respirazione (tanto da richiedersi l’intervento della ambulanza) e riportò visibili graffi su varie parti del corpo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi del ricrso possono essere trattati unitariamentee risultano inammissibili perché non si confronta no con le argomentazioni sviluppate nell’ordinanzaimpugnata. Il Tribunale ha adeguatamente giustificato l’ applicazione di una misura cautelare più restrittivavalutando le concrete modalità del fatto, la sua gravità e la personalità del ricorrente (del quale ha sottolineato l'aggressività, l'incapacità di autocontrollo e la tendenza a perseverarenell'illecito). Al riguardo, ha evidenziatoche [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha minimizzato la gravità della sua condotta (che comportò l’intervento di più pattuglie della polizia), ha commesso i delitti contestati nel periodo in cui era già sottoposto a misura di prevenzione(avviso orale), così mostrando che tale misura non ha prodotto effetti dissuasivi e che le condotte trasgressive del ricorrente non sonoepisodiche. Inoltre, il Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha valutato che l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non basta a contenere la personalità trasgressiva del ricorrente, come dimostra la violazione della misura di prevenzione, mentre l'obbligo di dimora non avrebbeeffetto deterrente perché il genere di condotte contestate non è connesso a specifichearee territoriali. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. c od. cod. proc. pen. Così deciso
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