CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 37359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 aprile 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata dagli odierni ricorrenti, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposto con sent. Pret. Napoli del 13/03/1997, parzialmente confermata in appello e divenuta definitiva. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, gli istanti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'imputazione sotto tre profili: - l'aver l'ordinanza ritenuto inammissibile la domanda di condono affermando che, dopo la presentazione della stessa, l'immobile abusivo era stato oggetto di opere di manutenzione ordinaria e conseguente cambio di destinazione d'uso, trattandosi invece di interventi per i quali era stato richiesto l'accertamento di conformità, ciò che la giurisprudenza amministrativa consente anche su immobili per cui pende domanda di condono laddove si tratti di interventi di manutenzione ordinaria; - l'aver l'ordinanza ritenuto già ab origine inammissibile la domanda di condono sul rilievo che l'immobile superava i 750 mc., mentre l'istanza era stata limitata ad alcuni dei manufatti, essendo gli altri stati comunque successivamente demoliti; - l'aver l'ordinanza ritenuto non possibile il condono sul rilievo che l'immobile insisteva su area sottoposta a vincolo aeroportuale, mentre tale vincolo riguarda soltanto i manufatti che, diversamente da quello in questione, hanno altezza superiore a tre metri e, comunque, concerne solo le opere nuove e non quelle preesistenti. 3. Il cumulativo ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, reiterandosi in questa sede doglianze già correttamente e non illogicamente decise dall'ordinanza impugnata, con ampia motivazione che reputa condivisibile la consulenza tecnica effettuata dal pubblico ministero. In particolare, l'ordinanza ha ritenuto inammissibile l'istanza di condono - rispetto alla quale il Comune aveva con formali provvedimenti già anticipato l'insussistenza dei presupposti - per una ragione, assorbente e certamente corretta, come condivisibilmente rilevato nella requisitoria dell'Avvocato generale. 3.1. Ed invero, la consulenza tecnica effettuata nel 2020 dal pubblico ministero - solo genericamente contestata dai ricorrenti - aveva accertato che i manufatti oggetto dell'ordine di demolizione e dell'unica domanda di condono presentata avevano volume pari a 1.160 mc., cubatura superiore a quella di 750 mc. prevista come limite di sanabilità delle opere abusive dalla I. 23 dicembre 1994, n. 724, ai sensi della quale l'istanza era stata avanzata (l'art. 39, comma 1, I. 724/1994, consente infatti il condono delle «nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria»). Quanto alla circostanza che, successivamente al sopralluogo del 2020 da parte del consulente tecnico, sarebbero stati demoliti alcuni manufatti abusivi, riportando così la volumetria nei limiti della condonabilità, l'ordinanza ne ha comunque esattamente escluso la rilevanza, avendo questa Corte già affermato il principio giusta il quale, in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021, Medusa, Rv. 282163). 3.2. Essendo pacifico che, successivamente alla presentazione della domanda di condono, i ricorrenti avevano inoltre eseguito sui manufatti oggetto dell'ordine di demolizione (non ancora demoliti) ulteriori interventi abusivi, trasformando tre unità a destinazione originariamente non residenziale in immobili con destinazione abitativa, l'ordinanza poi ha correttamente ritenuto che, quand'anche avesse esito favorevole il ricorso giurisdizionale amministrativo pendente avverso il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la domanda di sanatoria ordinaria concernente la modifica della destinazione d'usoi per ritenuta non conformità alla disciplina edilizia concernente i requisiti di illuminazione naturale, ciò non spiegherebbe alcun effetto sull'esito della sanatoria straordinaria, comunque non accoglibile per originaria inammissibilità, giusta quanto più sopra osservato. 3.3. Le ulteriori doglianze prospettate in ricorso circa l'omessa considerazione dell'istanza di accertamento di conformità e del relativo procedimento giurisdizionale amministrativo e circa l'insussistenza del vincolo aeroportuale - a tacer d'altro - sono dunque in radice inammissibili. Vale, di fatti, il principio secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione concernente una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep.2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur