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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10620/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16906/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D. CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti ricorrenti incidentali- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrenteal ricorso incidentale- nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D. CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRAMOLIALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 329/2021 depositata il 18/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal ConsigliereENRICO SCODITTI.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri 112 medici, specializzatisi tra il 1983 ed il 1994, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo la condanna al pagamento della remunerazione adeguata e comunque al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito accolse la domanda per una parte degli attori.Avverso detta sentenza proposero appello principale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed appello incidentale una parte di medici.

Con sentenza di data 18 febbraio 2021 la Corte d’appello di Bologna accolse parzialmente l’appello principale, rigettando la domanda proposta da alcuni medici, ed accolse parzialmente l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2018, spettava la remunerazione adeguata anche in favore dei sanitari iscritti prima del 1° gennaio 1983 e che, quanto ai medici Corghi, Bisi, Desiderio, [OSCURATO:PERSONA], Scanagatta, Testa, Bertoli, Grazia, Aloisi, Marcellini e Ruggeri, le specializzazioni frequentate non erano previste negli elenchi allegati alle direttive.

Aggiunse che quanto a Viani non era stata allegata alcuna prova circa l’inserimento di neonatologia nei detti allegati e che, quanto a Menozzi e Tarabini, l’asserita dichiarazione di equivalenza era stata adottata con provvedimenti emessi in epoca successiva al recepimento delle direttive e che, inoltre, la questione era stata posta tardivamente solo con la comparsa conclusionale.

Osservò ancora che la remunerazione adeguata corrispondeva a quella prevista dall’art. 11 l. n. 370 del 1999.

Ha proposto ricorso per cassazione laPresidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi, rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente, e [OSCURATO:PERSONA].

Resistono inoltre [OSCURATO:PERSONA] e altri diciannove medici, i quali hanno proposto altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso al ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e altri quarantadue medici sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministeronon ha depositato le conclusioni scritte.

E’ stata presentata memoria da [OSCURATO:PERSONA] e gli altri quarantadue medici.

Considerato che: va previamente disposta la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Muovendo dal ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il primo motivo si denuncia violazione delle direttive 75/362, 75/363m 82/76, 93/16, della legge n. 370 del 1999, nonché degli artt. 117 Cost., 1218 cod. civ. e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che non spetta il diritto al risarcimento del danno per i corsi iniziati in epoca antecedente al 1° gennaio 1982.

Il motivo è infondato.

Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez.

U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust.24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez.

U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre).

A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra.

Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez.

U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”.

Cass. Sez.

U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE.

Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso anche in favore d ei soggetti iscritti a corsi dispecializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

Con il secondomotivo si denuncia violazione delle direttive 75/362, 75/363m 82/76, 93/16, della legge n. 370 del 1999, nonché degli artt.117 Cost., 1218 cod. civ. e 346 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che erroneamente per gli specializzandi iscrittisi a corsi iniziati nell’anno 1982 è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per l’intera durata del corso e non con decorrenza dall’1° gennaio 1983.

Il motivo è fondato.

Proprio alla luce della pronuncia delle Sezioni Unitedi questa Corte n. 20278 de l 2022 , appena menzionata, con cui si èstabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n.82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, deve ravvisarsi la fondatezza della censura.

Il risarcimento è infatti dovuto, ma solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.

Per escludere la formazione di un giudicato interno sulla questione oggetto del motivo, va rammentata la precisazione fatta dalla recente Cass. n. 2809 del 2024.

In primo luogo, il giudicato «non si è potuto formare né in primo grado né in appello un giudicato interno in ordine alla spettanza del diritto ai medici cui si riferisce il primo motivo, per l'assorbente ragione che sul punto non v'è stata discussione e soluzione della problematica da parte del giudice di primo grado.

Solo in questo caso, sarebbe stato necessario che l'appello attingesse espressamente la soluzione data dal tribunale.

In secondo luogo , occorre considerare che la questione della debenza e della qualificazione del diritto - e, dunque, dell'an debeatur - preteso dai medici era stata oggetto di appello principale delle amministrazioni sia sotto il profilo dell'insussistenza delle condizioni per applicare la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto quello della insussistenza delle condizioni per applicarsi l'art. 11, comma 1, della

I. n. 370 del 1999.

Intale situazione, poiché l'appello aveva devoluto l'an debatur e la stessa problematica dell'individuazione del paradigma in iure del diritto, il problema della sua quantificazione risultava comunque devoluto al giudice di appello quale conseguenza di dettadevoluzione e ciò, lo si ripete, in mancanza di espressa decisione sul punto da parte del primo giudice, a nulla valendo che il giudice avesse quantificato il diritto considerando una debenza ante 1982.

La contestazione con l'appello dell'andel diritto determinava che il giudice diappello dovesse decidere su di esso e nel decidere necessariamente si dovesse porre il problema della quantificazione secondo la disciplina applicabile al diritto riconosciuto.Si rileva ancora che: a) la questione della debenza del diritto solo dal momento in cui venne a scadere iltermine di adempimento delle note direttive era una quaestio iuris integrante mera difesa e non eccezione (si tratta di fatto costitutivo del diritto, quale che ne sia la qualificazione: non a caso sono i medici che indicano o dovrebbero indicare da quando iniziarono la specializzazione), sebbene da decidere in base ai fatti allegati, ma tali fatti (inizio del corso) risultavano allegati dai medici attori e, dunque, sia il primo giudice che il giudice di appello potevano rilevarli.Il potere dirilevazione sussiste ora in capo all'Amministrazione in questa sede di legittimità perché inerisce ad una quaestio iuris basata su fatti, l'inizio dei corsi, che vengono fatti constare come allegati dagli stessi attori interessati.

Per questo non si tratta di questione nuova: lo sarebbe stata se, per introdurla, fosse stato necessario un accertamento di fatto e non la constatazione di fatti pacificamente introdotti nel giudizio di merito e rispetto ai quali è stato osservato l'art. 366 n. 6 c.p.c., riproducendo il contenuto dell'atto di citazione e producendo l'atto stesso».

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato applicato l’art. 11 l. n. 370 del 1999, dovendo invece trovare applicazione l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 pena la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.

Secondo indirizzo ormai costante e consolidato di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (fra le tante da ultimo Cass. sez.

U. n. 30649 del 2018, secondo un indirizzo risalente a Cass. n. 1917 del 2012).

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt.5e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost; dell’art 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 , v iolazione dei regolamenti n. 974/98 e n. 2866/982 , degli artt. 1223, 1226,1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, dell’art 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, in relazione ai corsi di specializzazione frequentati dai medici Scanagatta, Viani e Marcellini, allegati nella parte in fatto e per i quali la corte territoriale ha escluso il riconoscimento della remunerazione per la mancata inclusione negli elenchi allegati al le direttive, le Amministrazioni convenute hanno omesso di sollevare specifiche contestazioni.

Aggiunge che l’elenco delle specializzazioni viene aggiornato con decreto ministeriale.

Il motivo è infondato.

Va premesso che in tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusionedei corsi di specializzazione neglielenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazionenon è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto(da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022).

Ciò premesso, l’onere di contestazione sorge per la parte convenuta al cospetto di una specifica allegazione.

Nel caso di specie, secondo quanto si evince dal motivo in esame, la parte attrice si è limitata ad indicare il corso di specializzazione frequentato, senza alcuna allegazione non solo in termini di inclusione nell’elenco, ma anche di equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, sicché l’onere di contestazione non è insorto.Nella parte finale del motivo si afferma, inoltre, che l’elenco delle specializzazioni viene aggiornato con decreto ministeriale.

La censura è in primo luogo generica perché il mero richiamo all’aggiornamento ministeriale non vale ad impugnare la decisione di merito sotto il profilo dell’inclusione nell’elenco di cui al decreto ministeriale della specializzazione in questione.

Parte ricorrente, cioè, non denuncia specificatamente che la specializzazione risultiinserita nel D.M. del 31 ottobre 1991, che è la prima fonte che provvide all’aggiornamento.

Viceversa,nella memoria questo decreto ministeriale viene evocato espressamente nel solco di quanto su di esso la Prima Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9327 del 2023, nel richiedere all’Ufficio del Massimario una relazione, ha ritenuto di argomentare.

Fermo che quanto si argomenta nella memoria si risolve nella deduzione di una censura nuova, non presente –come si è detto – nel ricorso, e dunque inammissibile data la notoria funzione della memoria, il Collegio rileva che, se anche la censura fosse stata introdotta nel ricorso e non solo con la memoria, essa sarebbe stata comunque inammissibile.

Si vuol dire che, se pure il detto D.M. fosse stato richiamato espressamente e specificamente nel motivo, la censura basata sulla sua invocazione sarebbe stata inammissibile.

Queste le ragioni.

Affermare che la specializzazione fatta valere sarebbe da considerare, in quanto ricompresa nel decreto del 1991, come equipollente, sulla base di una sorta di riconoscimento tardivo statuale, ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria o comunque meritevole del trattamento da essa previsto e – naturalmente – espletata o in corso nel periodo di durata dell’inadempimento statuale (cioè fino all’intervento del d.lgs. n. 257 del 1991), -in disparte il rilievo che la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte rimarcato che il D.M. in questione non rappresenta atto espressione di adempimento tardivo delle note direttive perché successivo all’atto di adempimento individuato dal d.lgs. n. 257 del 1991 - , significa certamente prospettare in primo luogo un rilievo in iure, ma tale rilievo individua comunque un fatto costitutivo diverso da quello dell’essere la specializzazione,o contemplata formalmente dagli elenchi allegati alla direttive, o equipollente a specializzazioni comuni a due Stati membri.

Nel primo caso il giudizio è solo di diritto e contempla l’accertamento della esistenza della specializzazione negli elenchi.

Nel secondo caso il giudizio è di diritto e di fatto, in quanto implica da un lato l’accertamento dell’esistenza della specializzazione comune a due Stati negli elenchi e dall’altro l’accertamento in fatto della corrispondenza sostanziale della specializzazione italiana frequentata a quella comune.

Ebbene, venendo al caso in esame, la prospettazione dell’indicazione nel D.M. 31 ottobre 1991 di una specializzazione - sempreove fosse sostenibile che essa esprime il riconoscimento alla data di scadenza del termine per adempiere le note direttive -integra la deduzione di un fatto costitutivo che, per quanto in iure(essendo il D.M. una fonte normativa di c.d. delegificazione ), avrebbe dovuto essere allegato fino dall’introduzione della lite e rivendicato nello svolgimento processuale come tale, in particolare con l’appello.

A ben vedere anzi, sebbene l’invocazione di detto intervento normativo sia certamente deduzione in iure, è palese che, avuto riguardo alla peculiare struttura della fattispecie del c.d. inadempimento di direttive comunitarie non self executing (quali furono le note direttive), l’individuazione del momento in cui l’adempimento statuale si verificò sebbene tardivamente, si connota anche, pur implicando il riferimento ad una normativa statuale interna, come elemento fattuale, seppure inerente all’evoluzione normativa dello Stato quale titolare passivo dell’obbligo di adempiere alle direttive (secondo i principi affermati a suo tempo dalle Sezioni Unite nella sentenzan. 9349 del 2009 e chiariti dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011).

Ne deriva che il riferimento al d.m. del 1991 sottintendeva e sottintende anche una quaestioche per un certo verso sarebbe anche quaestio facti.

Ma, se anche si volesse intendere l’evocazione del d.m. come inerente ad una mera quaestio iuris, poiché essa – come s’è detto – ineriva all’individuazione di un fatto costitutivo del diritto risarcitorio diverso sia da quello dell’ipotetica riconducibilità della specializzazione all’elenco delle direttive, sia da quello della c.d. equipollenza a specializzazioni da essa indicate come comuni almeno a due [OSCURATO:PERSONA], tale evocazione soltanto in questa sede, se pure fosse stata fatta nel ricorso, anziché nella memoria, si sarebbe risolta nell’invocazione di un fatto costitutivodiverso e come tale non sarebbe stata diretta a sollecitare una mera qualificazione di ciò che faceva parte della materia del contenderecome oggetto della domanda, bensì di invocazione di un fatto costitutivo diverso ed ulteriore.

Ne segue che, pur prospettandosi con l’invocazione del D.M. una quaestio iuris, essa non puòessere dedotta per la prima volta in questa sede, occorrendo la dimostrazione che fosse stata prospettata ab origine.

Poiché nell’illustrazione del motivo e comunque nel ricorso e financo nella memoria manca totalmente la dimostrazione che la rilevanza del D.M. fosse stata invocata con la proposizione della domanda giudiziale (od anche nel corso del giudizio di merito, con consolidamento per mancata eccezione di novità), cosa che sarebbe stata necessaria ai fini del rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. , la prospettazione della memoria risulta inammissibile, come risulterebbe inammissibile quella –in ipotesi implicita – del ricorso.

In mancanza dell’assolvimento dell’onere processuale indicato, la parte di censura in esame non avrebbe potuto e non può essere scrutinata.L’inammissibilità della censura, sul punto, rende anche irrilevante – fatto comunque sopravvenuto alla camera di consiglio ed alla decisione - la rimessione alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, cui, dopo la risposta dell’Ufficio del Massimario, ha fatto luogo laPrima Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024, in ordine alla questione dell’efficacia del D.M. del 31 ottobre 1991 anche in relazione ai corsi svoltisi, o comunque iniziati, prima della sua entrata in vigore.

Passando al ricorso successivamente proposto, i due motivi coincidono, in relazione ai medici ricorrenti, con quelli proposti con il ricorso incidentale, con l’aggiunta, nel secondo motivo, della censura al rilievo di tardività della allegazione di equivalenza della specializzazione da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], tardività che sarebbe irrilevante alla luce della mancata contestazione, secondo il motivo di censura.

Sul punto va precisato che, alla luce dell’onere attoreo di specifica allegazione del fatto costitutivo, la rilevata tardività non è irrilevante.

E’ appena il caso di aggiungere sul ricorso successivo che non ricorre la tardività eccepita nel controricorso, stante la non pertinenza del principio di diritto ivi richiamato, relativo al caso della riproposizione del ricorso inammissibile o improcedibile, né può valere il principio della conversione del ricorso successivo in ricorso incidentale, da cui la necessità di rispettare il termine di quaranta giorni per quest’ultimo (Cass. n. 36057 del 2021), essendo stato proposto il primo ricorso nei confronti di parti diverse da quelle che hanno proposto il ricorso successivo.

Poiché il ricorso incidentale e quello successivamente proposto vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Non ricorrono invece i presupposti dell’obbligo di versamento in questione per il ricorso previamente proposto, trattandosi di Amministrazione dello Stato.

P. Q. M. Accoglie il secondo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, rigettandolo per il resto; rigetta il ricorso incidentale ed il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16906/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D. CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti ricorrenti incidentali- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrenteal ricorso incidentale- nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D. CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRAMOLIALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 329/2021 depositata il 18/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal ConsigliereENRICO SCODITTI. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri 112 medici, specializzatisi tra il 1983 ed il 1994, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo la condanna al pagamento della remunerazione adeguata e comunque al risarcimento del danno. Il Tribunale adito accolse la domanda per una parte degli attori.Avverso detta sentenza proposero appello principale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed appello incidentale una parte di medici. Con sentenza di data 18 febbraio 2021 la Corte d’appello di Bologna accolse parzialmente l’appello principale, rigettando la domanda proposta da alcuni medici, ed accolse parzialmente l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2018, spettava la remunerazione adeguata anche in favore dei sanitari iscritti prima del 1° gennaio 1983 e che, quanto ai medici Corghi, Bisi, Desiderio, [OSCURATO:PERSONA], Scanagatta, Testa, Bertoli, Grazia, Aloisi, Marcellini e Ruggeri, le specializzazioni frequentate non erano previste negli elenchi allegati alle direttive. Aggiunse che quanto a Viani non era stata allegata alcuna prova circa l’inserimento di neonatologia nei detti allegati e che, quanto a Menozzi e Tarabini, l’asserita dichiarazione di equivalenza era stata adottata con provvedimenti emessi in epoca successiva al recepimento delle direttive e che, inoltre, la questione era stata posta tardivamente solo con la comparsa conclusionale. Osservò ancora che la remunerazione adeguata corrispondeva a quella prevista dall’art. 11 l. n. 370 del 1999. Ha proposto ricorso per cassazione laPresidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi, rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente, e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono inoltre [OSCURATO:PERSONA] e altri diciannove medici, i quali hanno proposto altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi. Resiste con controricorso al ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e altri quarantadue medici sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministeronon ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria da [OSCURATO:PERSONA] e gli altri quarantadue medici. Considerato che: va previamente disposta la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Muovendo dal ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il primo motivo si denuncia violazione delle direttive 75/362, 75/363m 82/76, 93/16, della legge n. 370 del 1999, nonché degli artt. 117 Cost., 1218 cod. civ. e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non spetta il diritto al risarcimento del danno per i corsi iniziati in epoca antecedente al 1° gennaio 1982. Il motivo è infondato. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust.24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE. Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso anche in favore d ei soggetti iscritti a corsi dispecializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. Con il secondomotivo si denuncia violazione delle direttive 75/362, 75/363m 82/76, 93/16, della legge n. 370 del 1999, nonché degli artt.117 Cost., 1218 cod. civ. e 346 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente per gli specializzandi iscrittisi a corsi iniziati nell’anno 1982 è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per l’intera durata del corso e non con decorrenza dall’1° gennaio 1983. Il motivo è fondato. Proprio alla luce della pronuncia delle Sezioni Unitedi questa Corte n. 20278 de l 2022 , appena menzionata, con cui si èstabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n.82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, deve ravvisarsi la fondatezza della censura. Il risarcimento è infatti dovuto, ma solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. Per escludere la formazione di un giudicato interno sulla questione oggetto del motivo, va rammentata la precisazione fatta dalla recente Cass. n. 2809 del 2024. In primo luogo, il giudicato «non si è potuto formare né in primo grado né in appello un giudicato interno in ordine alla spettanza del diritto ai medici cui si riferisce il primo motivo, per l'assorbente ragione che sul punto non v'è stata discussione e soluzione della problematica da parte del giudice di primo grado. Solo in questo caso, sarebbe stato necessario che l'appello attingesse espressamente la soluzione data dal tribunale. In secondo luogo , occorre considerare che la questione della debenza e della qualificazione del diritto - e, dunque, dell'an debeatur - preteso dai medici era stata oggetto di appello principale delle amministrazioni sia sotto il profilo dell'insussistenza delle condizioni per applicare la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto quello della insussistenza delle condizioni per applicarsi l'art. 11, comma 1, della I. n. 370 del 1999. Intale situazione, poiché l'appello aveva devoluto l'an debatur e la stessa problematica dell'individuazione del paradigma in iure del diritto, il problema della sua quantificazione risultava comunque devoluto al giudice di appello quale conseguenza di dettadevoluzione e ciò, lo si ripete, in mancanza di espressa decisione sul punto da parte del primo giudice, a nulla valendo che il giudice avesse quantificato il diritto considerando una debenza ante 1982. La contestazione con l'appello dell'andel diritto determinava che il giudice diappello dovesse decidere su di esso e nel decidere necessariamente si dovesse porre il problema della quantificazione secondo la disciplina applicabile al diritto riconosciuto.Si rileva ancora che: a) la questione della debenza del diritto solo dal momento in cui venne a scadere iltermine di adempimento delle note direttive era una quaestio iuris integrante mera difesa e non eccezione (si tratta di fatto costitutivo del diritto, quale che ne sia la qualificazione: non a caso sono i medici che indicano o dovrebbero indicare da quando iniziarono la specializzazione), sebbene da decidere in base ai fatti allegati, ma tali fatti (inizio del corso) risultavano allegati dai medici attori e, dunque, sia il primo giudice che il giudice di appello potevano rilevarli.Il potere dirilevazione sussiste ora in capo all'Amministrazione in questa sede di legittimità perché inerisce ad una quaestio iuris basata su fatti, l'inizio dei corsi, che vengono fatti constare come allegati dagli stessi attori interessati. Per questo non si tratta di questione nuova: lo sarebbe stata se, per introdurla, fosse stato necessario un accertamento di fatto e non la constatazione di fatti pacificamente introdotti nel giudizio di merito e rispetto ai quali è stato osservato l'art. 366 n. 6 c.p.c., riproducendo il contenuto dell'atto di citazione e producendo l'atto stesso». Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato applicato l’art. 11 l. n. 370 del 1999, dovendo invece trovare applicazione l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 pena la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. Secondo indirizzo ormai costante e consolidato di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (fra le tante da ultimo Cass. sez. U. n. 30649 del 2018, secondo un indirizzo risalente a Cass. n. 1917 del 2012). Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt.5e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost; dell’art 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 , v iolazione dei regolamenti n. 974/98 e n. 2866/982 , degli artt. 1223, 1226,1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, dell’art 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in relazione ai corsi di specializzazione frequentati dai medici Scanagatta, Viani e Marcellini, allegati nella parte in fatto e per i quali la corte territoriale ha escluso il riconoscimento della remunerazione per la mancata inclusione negli elenchi allegati al le direttive, le Amministrazioni convenute hanno omesso di sollevare specifiche contestazioni. Aggiunge che l’elenco delle specializzazioni viene aggiornato con decreto ministeriale. Il motivo è infondato. Va premesso che in tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusionedei corsi di specializzazione neglielenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazionenon è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto(da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022). Ciò premesso, l’onere di contestazione sorge per la parte convenuta al cospetto di una specifica allegazione. Nel caso di specie, secondo quanto si evince dal motivo in esame, la parte attrice si è limitata ad indicare il corso di specializzazione frequentato, senza alcuna allegazione non solo in termini di inclusione nell’elenco, ma anche di equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, sicché l’onere di contestazione non è insorto.Nella parte finale del motivo si afferma, inoltre, che l’elenco delle specializzazioni viene aggiornato con decreto ministeriale. La censura è in primo luogo generica perché il mero richiamo all’aggiornamento ministeriale non vale ad impugnare la decisione di merito sotto il profilo dell’inclusione nell’elenco di cui al decreto ministeriale della specializzazione in questione. Parte ricorrente, cioè, non denuncia specificatamente che la specializzazione risultiinserita nel D.M. del 31 ottobre 1991, che è la prima fonte che provvide all’aggiornamento. Viceversa,nella memoria questo decreto ministeriale viene evocato espressamente nel solco di quanto su di esso la Prima Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9327 del 2023, nel richiedere all’Ufficio del Massimario una relazione, ha ritenuto di argomentare. Fermo che quanto si argomenta nella memoria si risolve nella deduzione di una censura nuova, non presente –come si è detto – nel ricorso, e dunque inammissibile data la notoria funzione della memoria, il Collegio rileva che, se anche la censura fosse stata introdotta nel ricorso e non solo con la memoria, essa sarebbe stata comunque inammissibile. Si vuol dire che, se pure il detto D.M. fosse stato richiamato espressamente e specificamente nel motivo, la censura basata sulla sua invocazione sarebbe stata inammissibile. Queste le ragioni. Affermare che la specializzazione fatta valere sarebbe da considerare, in quanto ricompresa nel decreto del 1991, come equipollente, sulla base di una sorta di riconoscimento tardivo statuale, ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria o comunque meritevole del trattamento da essa previsto e – naturalmente – espletata o in corso nel periodo di durata dell’inadempimento statuale (cioè fino all’intervento del d.lgs. n. 257 del 1991), -in disparte il rilievo che la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte rimarcato che il D.M. in questione non rappresenta atto espressione di adempimento tardivo delle note direttive perché successivo all’atto di adempimento individuato dal d.lgs. n. 257 del 1991 - , significa certamente prospettare in primo luogo un rilievo in iure, ma tale rilievo individua comunque un fatto costitutivo diverso da quello dell’essere la specializzazione,o contemplata formalmente dagli elenchi allegati alla direttive, o equipollente a specializzazioni comuni a due Stati membri. Nel primo caso il giudizio è solo di diritto e contempla l’accertamento della esistenza della specializzazione negli elenchi. Nel secondo caso il giudizio è di diritto e di fatto, in quanto implica da un lato l’accertamento dell’esistenza della specializzazione comune a due Stati negli elenchi e dall’altro l’accertamento in fatto della corrispondenza sostanziale della specializzazione italiana frequentata a quella comune. Ebbene, venendo al caso in esame, la prospettazione dell’indicazione nel D.M. 31 ottobre 1991 di una specializzazione - sempreove fosse sostenibile che essa esprime il riconoscimento alla data di scadenza del termine per adempiere le note direttive -integra la deduzione di un fatto costitutivo che, per quanto in iure(essendo il D.M. una fonte normativa di c.d. delegificazione ), avrebbe dovuto essere allegato fino dall’introduzione della lite e rivendicato nello svolgimento processuale come tale, in particolare con l’appello. A ben vedere anzi, sebbene l’invocazione di detto intervento normativo sia certamente deduzione in iure, è palese che, avuto riguardo alla peculiare struttura della fattispecie del c.d. inadempimento di direttive comunitarie non self executing (quali furono le note direttive), l’individuazione del momento in cui l’adempimento statuale si verificò sebbene tardivamente, si connota anche, pur implicando il riferimento ad una normativa statuale interna, come elemento fattuale, seppure inerente all’evoluzione normativa dello Stato quale titolare passivo dell’obbligo di adempiere alle direttive (secondo i principi affermati a suo tempo dalle Sezioni Unite nella sentenzan. 9349 del 2009 e chiariti dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011). Ne deriva che il riferimento al d.m. del 1991 sottintendeva e sottintende anche una quaestioche per un certo verso sarebbe anche quaestio facti. Ma, se anche si volesse intendere l’evocazione del d.m. come inerente ad una mera quaestio iuris, poiché essa – come s’è detto – ineriva all’individuazione di un fatto costitutivo del diritto risarcitorio diverso sia da quello dell’ipotetica riconducibilità della specializzazione all’elenco delle direttive, sia da quello della c.d. equipollenza a specializzazioni da essa indicate come comuni almeno a due [OSCURATO:PERSONA], tale evocazione soltanto in questa sede, se pure fosse stata fatta nel ricorso, anziché nella memoria, si sarebbe risolta nell’invocazione di un fatto costitutivodiverso e come tale non sarebbe stata diretta a sollecitare una mera qualificazione di ciò che faceva parte della materia del contenderecome oggetto della domanda, bensì di invocazione di un fatto costitutivo diverso ed ulteriore. Ne segue che, pur prospettandosi con l’invocazione del D.M. una quaestio iuris, essa non puòessere dedotta per la prima volta in questa sede, occorrendo la dimostrazione che fosse stata prospettata ab origine. Poiché nell’illustrazione del motivo e comunque nel ricorso e financo nella memoria manca totalmente la dimostrazione che la rilevanza del D.M. fosse stata invocata con la proposizione della domanda giudiziale (od anche nel corso del giudizio di merito, con consolidamento per mancata eccezione di novità), cosa che sarebbe stata necessaria ai fini del rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. , la prospettazione della memoria risulta inammissibile, come risulterebbe inammissibile quella –in ipotesi implicita – del ricorso. In mancanza dell’assolvimento dell’onere processuale indicato, la parte di censura in esame non avrebbe potuto e non può essere scrutinata.L’inammissibilità della censura, sul punto, rende anche irrilevante – fatto comunque sopravvenuto alla camera di consiglio ed alla decisione - la rimessione alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, cui, dopo la risposta dell’Ufficio del Massimario, ha fatto luogo laPrima Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024, in ordine alla questione dell’efficacia del D.M. del 31 ottobre 1991 anche in relazione ai corsi svoltisi, o comunque iniziati, prima della sua entrata in vigore. Passando al ricorso successivamente proposto, i due motivi coincidono, in relazione ai medici ricorrenti, con quelli proposti con il ricorso incidentale, con l’aggiunta, nel secondo motivo, della censura al rilievo di tardività della allegazione di equivalenza della specializzazione da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], tardività che sarebbe irrilevante alla luce della mancata contestazione, secondo il motivo di censura. Sul punto va precisato che, alla luce dell’onere attoreo di specifica allegazione del fatto costitutivo, la rilevata tardività non è irrilevante. E’ appena il caso di aggiungere sul ricorso successivo che non ricorre la tardività eccepita nel controricorso, stante la non pertinenza del principio di diritto ivi richiamato, relativo al caso della riproposizione del ricorso inammissibile o improcedibile, né può valere il principio della conversione del ricorso successivo in ricorso incidentale, da cui la necessità di rispettare il termine di quaranta giorni per quest’ultimo (Cass. n. 36057 del 2021), essendo stato proposto il primo ricorso nei confronti di parti diverse da quelle che hanno proposto il ricorso successivo. Poiché il ricorso incidentale e quello successivamente proposto vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Non ricorrono invece i presupposti dell’obbligo di versamento in questione per il ricorso previamente proposto, trattandosi di Amministrazione dello Stato. P. Q. M. Accoglie il secondo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, rigettandolo per il resto; rigetta il ricorso incidentale ed il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della s
Sentenza Cassazione n. 10620/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris