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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 1953

Cassazione n. 28950/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; Consid rato c il primo motivo di ricorso - in cui, al fine di sostenere l'improcedibilità dell'azione si deduce la mancata contestazione e comunque l'insussistenza dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto: a) l'aggravante è contestata esplicitamente, sia con riferimento all'indicazione normativa sia con riguardo all'oggetto della sottrazione (cose destinate a pubblico servizio o utilità); b) in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg, Rv. 285422 - 01); c) in ogni caso le censure sono di assoluta genericità, quanto ai profili relativi alla ricostruzione del fatto.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'art.54 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ed invero, le doglianze sono del tutto assertive e prive di qualsivoglia confronto con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso è privo di censure argomentate, essendo solo enunciato il vizio dedotto e che, in ogni caso, è manifestamente infondato, poiché, alla luce del tempus commissi delicti (16 maggio 2016), non è ancora decorso il termine di dodici anni e mezzo, risultante, per il caso di furto pluriaggravato, per effetto degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.; Lette le conclusioni nell'interesse dell'imputato, non decisive quanto ai contenuti e, in ogni caso, tardivamente pervenute, dato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; Consid rato c il primo motivo di ricorso - in cui, al fine di sostenere l'improcedibilità dell'azione si deduce la mancata contestazione e comunque l'insussistenza dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto: a) l'aggravante è contestata esplicitamente, sia con riferimento all'indicazione normativa sia con riguardo all'oggetto della sottrazione (cose destinate a pubblico servizio o utilità); b) in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg, Rv. 285422 - 01); c) in ogni caso le censure sono di assoluta genericità, quanto ai profili relativi alla ricostruzione del fatto. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'art.54 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ed invero, le doglianze sono del tutto assertive e prive di qualsivoglia confronto con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso è privo di censure argomentate, essendo solo enunciato il vizio dedotto e che, in ogni caso, è manifestamente infondato, poiché, alla luce del tempus commissi delicti (16 maggio 2016), non è ancora decorso il termine di dodici anni e mezzo, risultante, per il caso di furto pluriaggravato, per effetto degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.; Lette le conclusioni nell'interesse dell'imputato, non decisive quanto ai contenuti e, in ogni caso, tardivamente pervenute, dato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore
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