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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2024

Cassazione n. 29558/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il marzo 2024 il Tribunale di Bergamo rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione del 22 dicembre 2021, disposta dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 16 giugno 2023, con la contestuale restituzione nel termine della condannata per la presentazione di domande di ammissione alle misure alternative alla detenzione.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.

Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 24 aprile 2023, derivante dall'inadeguatezza delle verifiche trasfuse nel verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo, sopra citato, non essendo stata effettuata alcuna ricerca all'estero della condannata, pur essendo incontroverso il suo trasferimento in Polonia.

2.1. Infine, il 10 giugno 2024, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, rinunciava al ricorso per cassazione proposto nell'interesse della sua assistita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.

2. Osserva il Collegio che, il 10 giugno 2024, dopo la presentazione del ricorso, i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, depositava, ex art. 589, comma 2, cod. proc. pen., la rinuncia al ricorso per cassazione proposto nell'interesse della sua assistita.

La rinuncia all'impugnazione proposta dal difensore di fiducia della ricorrente è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Ne discende conclusivamente l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il marzo 2024 il Tribunale di Bergamo rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione del 22 dicembre 2021, disposta dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 16 giugno 2023, con la contestuale restituzione nel termine della condannata per la presentazione di domande di ammissione alle misure alternative alla detenzione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 24 aprile 2023, derivante dall'inadeguatezza delle verifiche trasfuse nel verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo, sopra citato, non essendo stata effettuata alcuna ricerca all'estero della condannata, pur essendo incontroverso il suo trasferimento in Polonia. 2.1. Infine, il 10 giugno 2024, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, rinunciava al ricorso per cassazione proposto nell'interesse della sua assistita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta rinuncia. 2. Osserva il Collegio che, il 10 giugno 2024, dopo la presentazione del ricorso, i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, depositava, ex art. 589, comma 2, cod. proc. pen., la rinuncia al ricorso per cassazione proposto nell'interesse della sua assistita. La rinuncia all'impugnazione proposta dal difensore di fiducia della ricorrente è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ne discende conclusivamente l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. C
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