CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 33116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 25/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Potenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Potenzarigettava la richiesta, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), rinunciate le altre. In particolare,il Tribunale, ritenuta la domanda di detenzione domiciliare ammissibile, in quantoil fine pena residuo non era superiore a due anni, ha considerato persistente lanecessità di ponderare con attenzione la concessione al detenuto di misurealternative, stante la mancata sua collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art.58-ter Ord. pen. e il mancato riscontro di elementi favorevoli di valutazione nelquadro delineato dall'art. 4-bis Ord. pen., pur in assenza di collegamenti attualicon la criminalità organizzata segnalati dalla Questura.Le condanna inflitte comprendono anche un delitto ostativo ai sensi delmenzionato art. 4-bis, rientrante nella c.d. prima fascia e particolarmenteallarmante (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall’uso di armi), eil Tribunale, pur dando atto che la relativa quota di pena risulta già scontata,annota che l'osservazione inframuraria, sulla base della quale è stata redatta larelazione di sintesi di cui all'art. 13 comma quinto Ord. pen., se anche considerala possibilità di un percorso rieducativo all'esterno, sconta l’assenza “oggettiva”di una precedente sperimentazione extra-muros, che consenta di valutareappieno e in concreto l’effettivo progresso rieducativo.2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzodi rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervato motivo, diseguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazioneall’art. 47-ter Ord. pen., nonché il vizio della motivazione a cospetto divalutazione che si assume basata su dati erronei o mal considerati.In particolare, il ricorrente evidenzia di aver trascorso quattro anni indetenzione domiciliare e di essere entrato in carcere, non per un comportamentocolpevole come affermato dal giudice di sorveglianza, bensì per la sopravvenutainagibilità del proprio domicilio e per l’assenza di alternative abitative, tanto èvero che ha potuto usufruire di ben nove semestri consecutivi a titolo diliberazione anticipata. Ancora, egli non ha potuto usufruire di un permessopremio poiché, anche in quella occasione, il Magistrato di sorveglianza, errando,ha dichiarato inammissibile la richiesta in forza del reato ostativo - sopra citato -la cui quota-parte di pena, invece, era già stata scontata.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. La detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.può essere applicata, quando la pena detentiva inflitta, anche se costituenteparte residua di maggior pena, non supera due anni, se la misura è idonea aevitare il pericolo che il condannato commetta altri reati e non ricorrono lecondizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale.La decisione richiede, pertanto, un giudizio individualizzato, rivolto tanto allaverifica della concreta idoneità contenitiva della misura quanto all’apprezzamentodel percorso compiuto e della pericolosità residua. Il giudice di sorveglianzadispone, in tale ambito, di un ampio potere valutativo che, tuttavia, deve essereesercitato attraverso una motivazione effettiva, logicamente coerente e aderentealle risultanze del procedimento.È stato, in particolare, affermato che, ai fini della concessione delle misurealternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sullapersonalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioniprovenienti dagli organi deputati all’osservazione penitenziaria, se riferite a unconsistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducativesottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell’interessato (Sez. 1, n.20040 del 26 gennaio 2024, Rv. 286402).3. L’ordinanza impugnata non si conforma a tali principi.3.1. Il Tribunale ha attribuito rilievo alla mancata collaborazione e al mancatoriscontro delle condizioni previste dall’art. 4-bis Ord. pen., pur avendo dato attoche la quota di pena riferibile al delitto ostativo era già stata espiata.Una volta operato lo scioglimento ideale del cumulo e accertata l’integraleespiazione della pena relativa al titolo ostativo, il giudizio sulla misuradomandata deve essere condotto con riguardo al residuo in esecuzione, senza farpermanere gli effetti preclusivi collegati a una pena ormai espiata.La gravità e la natura dei fatti pregressi restano certamente valutabili qualielementi della complessiva personalità del condannato, ma non possono essereutilizzate come automatica surrogazione del regime ostativo, né esimere ilgiudice dall’esame dell’evoluzione successiva e attuale dell’interessato.3.2. È, soprattutto, intrinsecamente contraddittoria l’affermazione secondo cuimancherebbe qualsiasi sperimentazione extra-muraria.Il ricorrente aveva allegato di avere eseguito per circa quattro anni la pena indetenzione domiciliare e di essere rientrato in istituto per la sopravvenutainagibilità dell’abitazione e non già a causa di condotte trasgressive. Si tratta diuna circostanza potenzialmente decisiva, perché direttamente pertinente sia allacapacità di rispettare le prescrizioni proprie della misura, sia al rischio di recidiva,e dunque ai parametri specifici dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.L’ordinanza non chiarisce se tale protratta esperienza domiciliare sia stataesclusa in fatto o ritenuta irrilevante. Né verifica la deduzione difensiva secondocui il ritorno in carcere sarebbe dipeso esclusivamente dalla perdita del domicilio.In tal modo, il provvedimento assume come inesistente proprio il dato che ilricorrente indica quale più significativa e prolungata esperienza extra-muraria,senza offrire un’idonea confutazione.3.3. Analogo vizio di valutazione può essere rilevato a proposito della condottaintramuraria successiva.La concessione di nove semestri consecutivi di liberazione anticipata noncomporta, di per sé, il diritto alla misura alternativa, poiché i due istitutirispondono a presupposti non sovrapponibili. Essa costituisce, però, un elementoinformativo di apprezzabile spessore, che doveva essere posto in relazione con larelazione di sintesi, con l’assenza attuale di collegamenti criminali riferita dallaQuestura, con l’andamento della precedente detenzione domiciliare e con leconcrete condizioni abitative prospettate.L’ordinanza non compie tale valutazione integrata e non individua specificiindicatori attuali di pericolosità idonei a neutralizzare gli elementi favorevoliacquisiti.3.4. Infine, la mancata fruizione di permessi premio può concorrere allavalutazione della gradualità del percorso trattamentale, ma non integra unacondizione legale indefettibile per l’accesso alla detenzione domiciliare. Essa nonpuò assumere portata decisiva quando il giudice ometta di confrontarsi conl’allegazione che il beneficio non fu sperimentato per una precedente declaratoriad’inammissibilità fondata sul titolo ostativo già espiato. Diversamente, unacircostanza non imputabile al condannato verrebbe trasformata in un “ostacoloautosufficiente”, secondo un ragionamento circolare.4. I rilievi esposti, ferma restando la valutazione riservata al giudice di meritosulla concessione della misura, rendono necessario un nuovo esame che tengaconto dell’esatta ricostruzione delle pregresse modalità di esecuzione della pena,verificando le effettive cause del rientro in istituto; una valutazione unitaria dellerisultanze dell’osservazione con relativo esame della condotta serbata durante ladetenzione domiciliare e quella successivamente mantenuta in ambitointramurario; l’individuazione degli eventuali concreti e attuali indici dipericolosità.5. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Potenzaper colmare le indicatelacune motivazionali, alla stregua dei princìpi sopra enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale disorvegliuanza di potenza.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente