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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02018/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17364-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 652/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/02/2022 R.G.N. 1942/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lavoro – Risarcimento danni R.G.N.17364/2022 Cron.

Rep.

Ud16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello dell’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Latinadi rigetto delle domandeproposte in controversia con il datore di lavoro; 2.per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il lavoratore con due motivi, cui ha resistito con controricorso la società; 3.in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere conspese compensate. [OSCURATO:PERSONA]

1. attesa la regolarità e tempestività del deposito del verbale di conciliazionedella presente controversia, deve dichiararsi cessa ta la materia del contendere, anche per le spese;

2. non sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese.

Così deciso in Roma nell’Aduna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17364-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 652/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/02/2022 R.G.N. 1942/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lavoro – Risarcimento danni R.G.N.17364/2022 Cron. Rep. Ud16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello dell’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Latinadi rigetto delle domandeproposte in controversia con il datore di lavoro; 2.per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il lavoratore con due motivi, cui ha resistito con controricorso la società; 3.in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere conspese compensate. [OSCURATO:PERSONA] 1. attesa la regolarità e tempestività del deposito del verbale di conciliazionedella presente controversia, deve dichiararsi cessa ta la materia del contendere, anche per le spese; 2. non sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in Roma nell’Aduna
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