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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 30706/2026

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o del 12/01/2026 del Tribunale di sorveglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M.

Fiore, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l'impugnato decreto, il Magistrato di sorveglianza di Verona hadichiarato inammissibile l’istanza formulata nell’interesse di George GabrielMuicaru, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, diparziale modifica delle prescrizioni della misura alternativa e, segnatamente,della già esistente autorizzazione a svolgere attività lavorativa da svolgersi ancheal di fuori della sede della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma limitatamente allaRegione Veneto.A fondamento dell’inammissibilità il Magistrato di sorveglianza ha posto lacircostanza che l’istanza non era stata trasmessa tramite l’Uepe ed era, dunque,priva del relativo parere, ritenuto tanto più necessario in ragione del contenutodella richiesta, oggetto di recente valutazione in sede collegiale.2.

Muicaru ricorre per cassazione (così qualificato dal Tribunale di Venezia ilreclamo originariamente proposto avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza), per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].Lamenta in primo luogo la declaratoria d’inammissibilità ab originedell’istanza, che assume dovesse invece essere valutata nel merito.In ogni caso, denuncia l’erroneità della decisione che muove da uninsussistente obbligo di legge, ossia quello secondo cui l’istanza di modifica delleprescrizioni dell’affidamento in prova dev’essere veicolata al Giudice specializzatoper il tramite dell’Uepe o, comunque, deve recare il parere quale condizione diammissibilità della richiesta.

Secondo il ricorrente, un simile automatismoprocedurale sarebbe in contrasto con i principi di legalità e di effettività dellatutela del condannato e la scelta di non procedere a un esame nel merito dellarichiesta avrebbe determinato un’ingiustificata compressione del diritto di difesa.Infine, denuncia come del tutto inconferente il richiamo, contenuto nelprovvedimento impugnato, alla circostanza che la misura alternativa fosse stataconcessa recentemente dal Tribunale di sorveglianza, poiché l’oggetto dellarichiesta consisteva in una mera estensione delle mansioni già autorizzate,limitata al territorio in cui il condannato può già recarsi a titolo personale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Paolo A. M. Fiore, intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 20 aprile 2026, ha chiesto la declaratoriad'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per le ragioni che si indicanodi seguito.2.

Va premesso che è astrattamente corretta la riqualificazione, ai sensidell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., svolta dal Tribunale di sorveglianza delreclamo proposto dalla difesa del condannato in ricorso per cassazione.Invero, avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza aseguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della misuraalternativa dell’affidamento in prova deve ritenersi esperibile, ove incidano sullalibertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge (con specificoriferimento all’affidamento in prova, si veda Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025,Vecchione, Rv. 287565 - 01; il principio è stato ripetutamente espresso, inrelazione alla detenzione domiciliare, da Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z.,Rv. 277884 - 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez.1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01; Sez. 1, n. 30132del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135; in senso conforme, di recente Sez. 1, n.1944 del 11/12/2024, dep. 2025, Alia, non mass.; Sez. 1, n. 47268 del22/11/2024, Tarantino, non mass.).E ciò in applicazione sia dell'art. 111, penultimo capoverso, Cost., siadell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., e in conformità a quanto già ritenutodalla giurisprudenza di questa Corte per gli omologhi provvedimenti emessi exart. 284, comma 3, cod. proc. pen.Infatti, Sez.

U, n. 24 del 03/12/1996, dep 1997, Lombardi, Rv. 206465hanno chiarito che «i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma,cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliarirelativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia,contribuiscono a inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misuracautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimentisulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regolesull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, inproposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito».3.

Tuttavia, nell'affermare detto principio la stessa giurisprudenza dilegittimità ha precisato che la già menzionata disciplina non trova applicazionecon riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo emeramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e duraturemodificazioni dello status libertatis.In particolare, sul tale ultimo punto, Sez. 1, Vecchione, citata, ha svolto uncondiviso distinguo tra il caso in cui la richiesta di modifica delle prescrizionidell'affidamento in prova comporti «un completo cambiamento di vitadell'interessato» (che, in quel caso, chiedeva di proseguire l'espiazione in misuraalternativa non più in Italia, bensì in Romania), sicché il provvedimento delmagistrato di sorveglianza deve ritenersi attinente alla libertà personale delcondannato e quello, invece, in cui sia stata richiesta «la modifica di una meramodalità del trattamento del soggetto sottoposto a misura alternativa» che nonconforma in modo sostanziale lo status libertatis dell'interessato.4.

Trasponendo tali principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ci si troviproprio in tale ultima situazione.Il condannato, infatti, sottoposto all’affidamento in prova, è già statoprecedentemente autorizzato a svolgere attività lavorativa e le nuove mansionirichieste – sebbene involgenti una diversa capacità di locomozione, comunquesempre all’interno di un ambito territoriale limitato – riguardano non già l’an,bensì il quomodo di una facoltà già autorizzata, senza che venga dunque inrilievo una sostanziale conformazione dello status libertatis.Il decreto impugnato è, perciò, provvedimento non ricorribile per cassazionee tale inammissibilità può e deve essere rilevata dal Collegio in questa sede.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o del 12/01/2026 del Tribunale di sorveglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l'impugnato decreto, il Magistrato di sorveglianza di Verona hadichiarato inammissibile l’istanza formulata nell’interesse di George GabrielMuicaru, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, diparziale modifica delle prescrizioni della misura alternativa e, segnatamente,della già esistente autorizzazione a svolgere attività lavorativa da svolgersi ancheal di fuori della sede della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma limitatamente allaRegione Veneto.A fondamento dell’inammissibilità il Magistrato di sorveglianza ha posto lacircostanza che l’istanza non era stata trasmessa tramite l’Uepe ed era, dunque,priva del relativo parere, ritenuto tanto più necessario in ragione del contenutodella richiesta, oggetto di recente valutazione in sede collegiale.2. Muicaru ricorre per cassazione (così qualificato dal Tribunale di Venezia ilreclamo originariamente proposto avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza), per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].Lamenta in primo luogo la declaratoria d’inammissibilità ab originedell’istanza, che assume dovesse invece essere valutata nel merito.In ogni caso, denuncia l’erroneità della decisione che muove da uninsussistente obbligo di legge, ossia quello secondo cui l’istanza di modifica delleprescrizioni dell’affidamento in prova dev’essere veicolata al Giudice specializzatoper il tramite dell’Uepe o, comunque, deve recare il parere quale condizione diammissibilità della richiesta. Secondo il ricorrente, un simile automatismoprocedurale sarebbe in contrasto con i principi di legalità e di effettività dellatutela del condannato e la scelta di non procedere a un esame nel merito dellarichiesta avrebbe determinato un’ingiustificata compressione del diritto di difesa.Infine, denuncia come del tutto inconferente il richiamo, contenuto nelprovvedimento impugnato, alla circostanza che la misura alternativa fosse stataconcessa recentemente dal Tribunale di sorveglianza, poiché l’oggetto dellarichiesta consisteva in una mera estensione delle mansioni già autorizzate,limitata al territorio in cui il condannato può già recarsi a titolo personale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Paolo A. M. Fiore, intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 20 aprile 2026, ha chiesto la declaratoriad'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per le ragioni che si indicanodi seguito.2. Va premesso che è astrattamente corretta la riqualificazione, ai sensidell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., svolta dal Tribunale di sorveglianza delreclamo proposto dalla difesa del condannato in ricorso per cassazione.Invero, avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza aseguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della misuraalternativa dell’affidamento in prova deve ritenersi esperibile, ove incidano sullalibertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge (con specificoriferimento all’affidamento in prova, si veda Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025,Vecchione, Rv. 287565 - 01; il principio è stato ripetutamente espresso, inrelazione alla detenzione domiciliare, da Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z.,Rv. 277884 - 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez.1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01; Sez. 1, n. 30132del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135; in senso conforme, di recente Sez. 1, n.1944 del 11/12/2024, dep. 2025, Alia, non mass.; Sez. 1, n. 47268 del22/11/2024, Tarantino, non mass.).E ciò in applicazione sia dell'art. 111, penultimo capoverso, Cost., siadell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., e in conformità a quanto già ritenutodalla giurisprudenza di questa Corte per gli omologhi provvedimenti emessi exart. 284, comma 3, cod. proc. pen.Infatti, Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep 1997, Lombardi, Rv. 206465hanno chiarito che «i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma,cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliarirelativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia,contribuiscono a inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misuracautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimentisulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regolesull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, inproposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito».3. Tuttavia, nell'affermare detto principio la stessa giurisprudenza dilegittimità ha precisato che la già menzionata disciplina non trova applicazionecon riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo emeramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e duraturemodificazioni dello status libertatis.In particolare, sul tale ultimo punto, Sez. 1, Vecchione, citata, ha svolto uncondiviso distinguo tra il caso in cui la richiesta di modifica delle prescrizionidell'affidamento in prova comporti «un completo cambiamento di vitadell'interessato» (che, in quel caso, chiedeva di proseguire l'espiazione in misuraalternativa non più in Italia, bensì in Romania), sicché il provvedimento delmagistrato di sorveglianza deve ritenersi attinente alla libertà personale delcondannato e quello, invece, in cui sia stata richiesta «la modifica di una meramodalità del trattamento del soggetto sottoposto a misura alternativa» che nonconforma in modo sostanziale lo status libertatis dell'interessato.4. Trasponendo tali principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ci si troviproprio in tale ultima situazione.Il condannato, infatti, sottoposto all’affidamento in prova, è già statoprecedentemente autorizzato a svolgere attività lavorativa e le nuove mansionirichieste – sebbene involgenti una diversa capacità di locomozione, comunquesempre all’interno di un ambito territoriale limitato – riguardano non già l’an,bensì il quomodo di una facoltà già autorizzata, senza che venga dunque inrilievo una sostanziale conformazione dello status libertatis.Il decreto impugnato è, perciò, provvedimento non ricorribile per cassazionee tale inammissibilità può e deve essere rilevata dal Collegio in questa sede.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.  P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30706/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris