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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 settembre 1980

Cassazione n. 43481/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1980 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale SERRAO d'AQUINO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Torino ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di ALTOÈ Daniele, ritenendo sussistente un comportamento ostativo da parte di costui.

L'istante, in particolare, aveva sofferto la detenzione in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusato di avere agito in concorso con altri dodici soggetti, tutti appartenenti alla c.d. area antagonista, per impedire all'ufficiale giudiziario di eseguire una procedura di espropriazione forzata.

Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura emessa per il reato di cui agli artt. 336-339, cod. pen. e il procedimento era stato archiviato per infondatezza della notizia di reato.

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un profilo di colpa grave ostativo, per non avere la Corte territoriale tenuto conto che il Tribunale del riesame aveva annullato il titolo cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, difettando nella specie l'elemento oggettivo del reato, quello cioè della minaccia rivolta al pubblico ufficiale, avendo il Tribunale utilizzato un argomento, poi mutuato dalla stessa accusa per formulare la richiesta di archiviazione, in base al quale si era affermata la insussistenza ab origine di tale condizione di applicabilità della misura, difetto evidente già alla stregua degli elementi esaminati dal giudice della cautela, avendo l'ufficiale giudiziario incaricato della esecuzione dello sfratto, sin dall'immediatezza, affermato di non essere stato minacciato o intimorito dalla presenza dei partecipanti, terzi estranei rispetto alla esecuzione dello sfratto.

Con un secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione quanto alla valutazione degli estremi della colpa grave ostativa: essi sarebbero stati ricavati da elementi estranei al giudizio penale di cognizione e a quello civile avente a oggetto la domanda di indennizzo, laddove la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo chiarito che il giudizio sulla riparazione deve fondarsi su elementi accertati e non su dati congetturali non comprovati, non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà.

Nella specie, era emersa l'appartenenza dell'istante a gruppi anarchici anni prima dei fatti e la sua presenza alla esecuzione dello sfratto, ma non anche un riferimento preciso alla sua condotta, l'unico riferimento individuale essendo stato quello della appartenenza a "un opaco contesto" nel quale, a detta della Corte territoriale, gli antagonisti si muoverebbero.

Informazioni queste, non evincibili dagli atti di causa.Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto alla rilevanza assegnata al comportamento processuale del richiedente, per non avere costui risposto all'interrogatorio.

La difesa osserva che il silenzio, per rilevare ai fini d'interesse, deve riguardare elementi di conoscenza che, ove non resi noti, abbiano consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, ciò che nella specie non era accaduto, non avendo potuto il ricorrente dare alcuna logica spiegazione per rimediare all'errore del giudice della cautela, tenuto conto che il difetto dell'elemento implicito o esplicito della minaccia al pubblico ufficiale era stato rilevabile sin dall'immediatezza.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale SERRAO D'AQUINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.

2. La Corte territoriale ha dato atto della vicenda che fa da sfondo al presente procedimento, rilevando che il ricorrente era stato identificato tra coloro che avevano preso parte a un presidio all'esterno di uno stabile ove doveva eseguirsi uno sfratto, a seguito di un intervento delle forze dell'ordine richiesto dall'ufficiale giudiziario, il quale, pur non essendosi sentito in alcun modo minacciato dai presenti, aveva semplicemente seguito un protocollo diffuso, secondo il quale, a fronte di assembramenti, lo sfratto poteva essere rinviato per motivi di ordine pubblico.

Proprio la dichiarazione del pubblico ufficiale aveva determinato il giudice a ritenere non configurabile il reato contestato e il pubblico ministero a decidere di non esercitare l'azione penale.

Tuttavia, la Corte della riparazione ha ritenuto esistente un comportamento ostativo in capo all'istante, inserendolo nel contesto nel quale l'azione ebbe luogo, essendo stata la realtà cittadina interessata, nel periodo 2011-2013, da preoccupanti fenomeni di contrasto ad attività degli ufficiali giudiziari impegnati in esecuzione di sfratti, posti in essere da aderenti a movimenti antagonisti che impedivano sistematicamente l'esecuzione di tali provvedimenti.

Pertanto, secondo il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, la sola presenza del gruppo di solidarietà si era posta come una forma di indebito condizionamento, ove non di pressione, esercitata sul pubblico ufficiale che era stato costretto a rinviare l'adempimento.

Peraltro, LALTOÈ aveva deciso di collocarsi su un piano di illegalità, omettendo di spiegare alternativamente la sua condotta, avendo omesso di prendere le distanze da coloro che avevano forzato l'andamento degli eventi, addirittura accedendo al pianerottolo dell'immobile ove doveva essere eseguito lo sfratto, così togliendo al titolare, in maniera indebita e arrogante, ogni speranza di reintegro nel suo diritto.3.

I motivi sono fondati.

Il caso all'esame inerisce a una situazione riconducibile alla c.d. ingiustizia formale del titolo (art. 314 comma 2, cod. proc. pen.), essendosi conclusa la fase cautelare con l'annullamento della misura per difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Ed è, quindi, in relazione ad essa che va valutata la esistenza di un comportamento ostativo dell'interessato.

Orbene, questa Corte ha già chiarito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, rileva anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (cfr. Sez.

U. n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; sez. 4 n. 8021 del 28/1/2014, Rv. 258621; n. 25223 del 26/11/2013, dep. 2014, Rv. 259207, in cui si è operata la netta distinzione tra annullamento della misura per insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità e revoca di essa per il venir meno, anche per fatti sopravvenuti, dei presupposti legittimanti la sua adozione).

In tali casi, infatti, il giudice della cautela era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (ex multis, sez. 4 n. 34541 del 24/5/2016, Rv. 267506; sez. 4, n. 13559 del 2/12/2011, dep. 2012, Rv. 253319; sez. 4, n. 8021 del 28/1/2014, Rv. 258621).

4. Nel caso all'esame, i giudici della riparazione, pur avendo dato atto dell'intervenuto annullamento del titolo per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ne hanno tuttavia tenuto conto nel momento in cui hanno compiuto la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che potesse porsi come ostativo, né hanno precisato se il quadro indiziario fosse o meno mutato al momento in cui il pubblico ministero aveva deciso di non esercitare l'azione penale, decisione avallata dal giudice con il decreto di archiviazione.

Pertanto, l'ordinanza va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame.

Il giudice del rinvio, peraltro, nel procedere al rinnovato esame, dovrà tenere conto altresì di quanto già affermato da questa Sezione in ordine alla irrilevanza del silenzio quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto all'indennizzo (sul punto, sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017, in cui si è affermato il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione; conf. n. 8616 del 8/2/2022, mm.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1980 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale SERRAO d'AQUINO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di ALTOÈ Daniele, ritenendo sussistente un comportamento ostativo da parte di costui. L'istante, in particolare, aveva sofferto la detenzione in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusato di avere agito in concorso con altri dodici soggetti, tutti appartenenti alla c.d. area antagonista, per impedire all'ufficiale giudiziario di eseguire una procedura di espropriazione forzata. Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura emessa per il reato di cui agli artt. 336-339, cod. pen. e il procedimento era stato archiviato per infondatezza della notizia di reato. 2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un profilo di colpa grave ostativo, per non avere la Corte territoriale tenuto conto che il Tribunale del riesame aveva annullato il titolo cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, difettando nella specie l'elemento oggettivo del reato, quello cioè della minaccia rivolta al pubblico ufficiale, avendo il Tribunale utilizzato un argomento, poi mutuato dalla stessa accusa per formulare la richiesta di archiviazione, in base al quale si era affermata la insussistenza ab origine di tale condizione di applicabilità della misura, difetto evidente già alla stregua degli elementi esaminati dal giudice della cautela, avendo l'ufficiale giudiziario incaricato della esecuzione dello sfratto, sin dall'immediatezza, affermato di non essere stato minacciato o intimorito dalla presenza dei partecipanti, terzi estranei rispetto alla esecuzione dello sfratto. Con un secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione quanto alla valutazione degli estremi della colpa grave ostativa: essi sarebbero stati ricavati da elementi estranei al giudizio penale di cognizione e a quello civile avente a oggetto la domanda di indennizzo, laddove la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo chiarito che il giudizio sulla riparazione deve fondarsi su elementi accertati e non su dati congetturali non comprovati, non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà. Nella specie, era emersa l'appartenenza dell'istante a gruppi anarchici anni prima dei fatti e la sua presenza alla esecuzione dello sfratto, ma non anche un riferimento preciso alla sua condotta, l'unico riferimento individuale essendo stato quello della appartenenza a "un opaco contesto" nel quale, a detta della Corte territoriale, gli antagonisti si muoverebbero. Informazioni queste, non evincibili dagli atti di causa.Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto alla rilevanza assegnata al comportamento processuale del richiedente, per non avere costui risposto all'interrogatorio. La difesa osserva che il silenzio, per rilevare ai fini d'interesse, deve riguardare elementi di conoscenza che, ove non resi noti, abbiano consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, ciò che nella specie non era accaduto, non avendo potuto il ricorrente dare alcuna logica spiegazione per rimediare all'errore del giudice della cautela, tenuto conto che il difetto dell'elemento implicito o esplicito della minaccia al pubblico ufficiale era stato rilevabile sin dall'immediatezza. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale SERRAO D'AQUINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. La Corte territoriale ha dato atto della vicenda che fa da sfondo al presente procedimento, rilevando che il ricorrente era stato identificato tra coloro che avevano preso parte a un presidio all'esterno di uno stabile ove doveva eseguirsi uno sfratto, a seguito di un intervento delle forze dell'ordine richiesto dall'ufficiale giudiziario, il quale, pur non essendosi sentito in alcun modo minacciato dai presenti, aveva semplicemente seguito un protocollo diffuso, secondo il quale, a fronte di assembramenti, lo sfratto poteva essere rinviato per motivi di ordine pubblico. Proprio la dichiarazione del pubblico ufficiale aveva determinato il giudice a ritenere non configurabile il reato contestato e il pubblico ministero a decidere di non esercitare l'azione penale. Tuttavia, la Corte della riparazione ha ritenuto esistente un comportamento ostativo in capo all'istante, inserendolo nel contesto nel quale l'azione ebbe luogo, essendo stata la realtà cittadina interessata, nel periodo 2011-2013, da preoccupanti fenomeni di contrasto ad attività degli ufficiali giudiziari impegnati in esecuzione di sfratti, posti in essere da aderenti a movimenti antagonisti che impedivano sistematicamente l'esecuzione di tali provvedimenti. Pertanto, secondo il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, la sola presenza del gruppo di solidarietà si era posta come una forma di indebito condizionamento, ove non di pressione, esercitata sul pubblico ufficiale che era stato costretto a rinviare l'adempimento. Peraltro, LALTOÈ aveva deciso di collocarsi su un piano di illegalità, omettendo di spiegare alternativamente la sua condotta, avendo omesso di prendere le distanze da coloro che avevano forzato l'andamento degli eventi, addirittura accedendo al pianerottolo dell'immobile ove doveva essere eseguito lo sfratto, così togliendo al titolare, in maniera indebita e arrogante, ogni speranza di reintegro nel suo diritto.3. I motivi sono fondati. Il caso all'esame inerisce a una situazione riconducibile alla c.d. ingiustizia formale del titolo (art. 314 comma 2, cod. proc. pen.), essendosi conclusa la fase cautelare con l'annullamento della misura per difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Ed è, quindi, in relazione ad essa che va valutata la esistenza di un comportamento ostativo dell'interessato. Orbene, questa Corte ha già chiarito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, rileva anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (cfr. Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; sez. 4 n. 8021 del 28/1/2014, Rv. 258621; n. 25223 del 26/11/2013, dep. 2014, Rv. 259207, in cui si è operata la netta distinzione tra annullamento della misura per insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità e revoca di essa per il venir meno, anche per fatti sopravvenuti, dei presupposti legittimanti la sua adozione). In tali casi, infatti, il giudice della cautela era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (ex multis, sez. 4 n. 34541 del 24/5/2016, Rv. 267506; sez. 4, n. 13559 del 2/12/2011, dep. 2012, Rv. 253319; sez. 4, n. 8021 del 28/1/2014, Rv. 258621). 4. Nel caso all'esame, i giudici della riparazione, pur avendo dato atto dell'intervenuto annullamento del titolo per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ne hanno tuttavia tenuto conto nel momento in cui hanno compiuto la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che potesse porsi come ostativo, né hanno precisato se il quadro indiziario fosse o meno mutato al momento in cui il pubblico ministero aveva deciso di non esercitare l'azione penale, decisione avallata dal giudice con il decreto di archiviazione. Pertanto, l'ordinanza va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame. Il giudice del rinvio, peraltro, nel procedere al rinnovato esame, dovrà tenere conto altresì di quanto già affermato da questa Sezione in ordine alla irrilevanza del silenzio quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto all'indennizzo (sul punto, sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017, in cui si è affermato il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione; conf. n. 8616 del 8/2/2022, mm.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino. D
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