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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48408/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità degli imputati, è indeducibile perchè reiterativo di doglianza già avanzata in grado d'appello ed ivi puntualmente disattesa con motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile ( cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondata avuto riguardo al tempo di consumazione del reato ( 21/8/2015) ed alla recidiva aggravata così ritenuta per tutti gli imputati ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale, comunque, il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 (oltre a gg. 54 di sospensione) non risulta decorso prima della sentenza di appello; rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità degli imputati, è indeducibile perchè reiterativo di doglianza già avanzata in grado d'appello ed ivi puntualmente disattesa con motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile ( cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondata avuto riguardo al tempo di consumazione del reato ( 21/8/2015) ed alla recidiva aggravata così ritenuta per tutti gli imputati ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale, comunque, il termine ordinario di anni 7 e mesi 6 (oltre a gg. 54 di sospensione) non risulta decorso prima della sentenza di appello; rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novem
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