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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22530/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6159-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 4 3 /201 7 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/01/2017; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.6.1997 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale tutore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo, Monica ed Ivan, innanzi il Tribunale di Salerno, invocando l’accertamento della comproprietà, per le rispettive quote, in totale ammontanti al 50% dell’intero, dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA], la divisione dei predetti e la condanna dei convenuti alla resa del conto, avendo gli stessi avuto il godimento del compendio ereditario.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 633/2002, dichiarava aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA], individuando gli eredi, rispettivamente, negli attori, quanto al 50% del totale, e nei convenuti, quanto al restante 50%.

Con successiva sentenza definitive n. 3583/2006 il Tribunale, dichiarata l’indivisibilità del cespite immobiliare, lo ha attribuito in proprietà agli attori, dichiarandoli debitori, in solido, verso i convenuti, del conguaglio, fissato in € 26.625 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo, rappresentati dal genitore [OSCURATO:PERSONA], ed in € 26.625 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e Ivan, rappresentati dal genitore [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza impugnata, n. 43/2017, la Corte di Appello di Salerno rigettava tanto l’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo, Moniva e Ivan, nel frattempo divenuti maggiorenni, quanto quello incidentale, interposto dagli originari attori in prime cure.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Alfonso, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e Carlo, affidandosi a tre motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la part e ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente attribuito loro il cespite immobiliare compreso nell’asse ereditario del defunto [OSCURATO:PERSONA], in difetto di una domanda in tal senso.

La censura è fondata.

Risulta infatti, sia dal ricorso (cfr. pag. 7) che dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 6) che gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo, Monica e Ivan avevano chiesto“… che venisse loro assegnato l’intero compendio ereditario, con obbligo di pagamento del conguaglio, come accertato in prime cure, in favore delle controparti, e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.La Corte di Appello ha ritenuto che detta richiesta fosse stata proposta tardivamente, e per tale motivo la ha disattesa (cfr. pag. 10), senza considerare tuttavia che, a seguito della presa di posizione –pur tardiva– degli appellanti Sacco, si era venuto a formare il consenso, tra le parti, sull’assegnazione del compendio ereditario a favore dei Sacco, con diritto degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiordano Carlo a percepire il conguaglio det erminato dal giudice di merito.

Questi ultimi , infatti, con la memoria di replica depositata in grado di appello, avevano a loro volta precisato di non volere l’assegnazione del compendio ereditario, ma soltanto il conguaglio(cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso).

Sul punto, va ribadito che, in presenza di accordo tra le parti sull’assegnazione ad una di esse del bene oggetto di domanda di divisione, il giudicedi merito deve tenerne conto, in quanto l’adesione alla domanda di assegnazione formulata da una di esse risolve il problema dell’attribuzione del bene non comodamente divisibile, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto all’altra parte, in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnate (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 37532 del 22/12/2022 , Rv. 666338 e Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 12779 del 23/05/2013 , Rv. 626472).

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano laviolazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 723 e 724 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il gravame incidentale con il quale i predetti avevano reiterato, in seconde cure, la domanda di condanna alla resa del conto già proposta in prima istanza, sul presupposto che il bene da dividere non fosse suscettibile di sfruttamento economico, a cagione della mancanza dell’abitabilità, e che la sua destinazione ad abitazione dei convenuti, odierni intimati, non determinasse l’automatico obbligo di fornire la resa del conto (cfr. pag. 11 della sentenza).

La censura è fondata.

La circostanza che il bene in comproprietà fosse nella disponibilità esclusiva di uno dei condividenti autorizza l’altro a proporre, oltre alla domanda di divisione, anche la distinta domanda di rendiconto, che nel caso di specie gli odierni ricorrenti avevano proposto.

Sul punto, va ribadito che qualora uno dei condividenti si trovi nel possesso dell’intero bene da dividere e ne abbia goduto in via esclusiva sino alla divisione, si configura, oltre al diritto al conguaglio a favore della parte non assegnataria del cespite, anche l’autonomo diritto, a favore della parte che non aveva la disponibilità materiale del bene, “… alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti –eventualmente maturati e non percepiti–prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con l’azione didivisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione direndiconto” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 11519del 25/05/2011 , Rv. 618098).

In applicazione di tale principio, si è affermato che “I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, c.c., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato”(Cass. Sez. 2 Sentenza n. 5504 del 05/04/2012 , Rv.621958).

Il presupposto logico – giuridico dell’obbligo di rendiconto gravante sul soggetto che abbia avuto la materiale disponibilità del cespite in comproprietà ed oggetto della domanda di divisione, non è dunque da individuare nella natura produttiva del bene, bensì nella circostanza che di esso uno soltanto dei condividenti ne abbia potuto godere sino alla pronuncia di divisione.

Dal che deriva l’erroneità della statuizione impugnata, con la quale la Corte di Appello ha escluso la sussistenza dell’obbligo del rendiconto in ragione della natura infruttifera dell’immobile e dell’insufficienza del fatto che lo stesso sia stato goduto dalla famiglia Sacco.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare le risultanze della C.T.U., la quale aveva confermato che l’immobile oggetto della divisione era stato goduto in via esclusiva dalla famiglia Sacco.

La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.

In definitiva, vanno accolti il primo ed ilsecondo motivo di ricorso , con assorbimento del terzo.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione ai motiv i accolt i, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità .

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo e secondo motivo di ricorso edichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione allecensure accolt e e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6159-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 4 3 /201 7 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/01/2017; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.6.1997 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale tutore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo, Monica ed Ivan, innanzi il Tribunale di Salerno, invocando l’accertamento della comproprietà, per le rispettive quote, in totale ammontanti al 50% dell’intero, dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA], la divisione dei predetti e la condanna dei convenuti alla resa del conto, avendo gli stessi avuto il godimento del compendio ereditario. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 633/2002, dichiarava aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA], individuando gli eredi, rispettivamente, negli attori, quanto al 50% del totale, e nei convenuti, quanto al restante 50%. Con successiva sentenza definitive n. 3583/2006 il Tribunale, dichiarata l’indivisibilità del cespite immobiliare, lo ha attribuito in proprietà agli attori, dichiarandoli debitori, in solido, verso i convenuti, del conguaglio, fissato in € 26.625 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo, rappresentati dal genitore [OSCURATO:PERSONA], ed in € 26.625 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e Ivan, rappresentati dal genitore [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata, n. 43/2017, la Corte di Appello di Salerno rigettava tanto l’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo, Moniva e Ivan, nel frattempo divenuti maggiorenni, quanto quello incidentale, interposto dagli originari attori in prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Alfonso, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e Carlo, affidandosi a tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la part e ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente attribuito loro il cespite immobiliare compreso nell’asse ereditario del defunto [OSCURATO:PERSONA], in difetto di una domanda in tal senso. La censura è fondata. Risulta infatti, sia dal ricorso (cfr. pag. 7) che dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 6) che gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo, Monica e Ivan avevano chiesto“… che venisse loro assegnato l’intero compendio ereditario, con obbligo di pagamento del conguaglio, come accertato in prime cure, in favore delle controparti, e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.La Corte di Appello ha ritenuto che detta richiesta fosse stata proposta tardivamente, e per tale motivo la ha disattesa (cfr. pag. 10), senza considerare tuttavia che, a seguito della presa di posizione –pur tardiva– degli appellanti Sacco, si era venuto a formare il consenso, tra le parti, sull’assegnazione del compendio ereditario a favore dei Sacco, con diritto degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiordano Carlo a percepire il conguaglio det erminato dal giudice di merito. Questi ultimi , infatti, con la memoria di replica depositata in grado di appello, avevano a loro volta precisato di non volere l’assegnazione del compendio ereditario, ma soltanto il conguaglio(cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso). Sul punto, va ribadito che, in presenza di accordo tra le parti sull’assegnazione ad una di esse del bene oggetto di domanda di divisione, il giudicedi merito deve tenerne conto, in quanto l’adesione alla domanda di assegnazione formulata da una di esse risolve il problema dell’attribuzione del bene non comodamente divisibile, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto all’altra parte, in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnate (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 37532 del 22/12/2022 , Rv. 666338 e Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 12779 del 23/05/2013 , Rv. 626472). Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano laviolazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 723 e 724 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il gravame incidentale con il quale i predetti avevano reiterato, in seconde cure, la domanda di condanna alla resa del conto già proposta in prima istanza, sul presupposto che il bene da dividere non fosse suscettibile di sfruttamento economico, a cagione della mancanza dell’abitabilità, e che la sua destinazione ad abitazione dei convenuti, odierni intimati, non determinasse l’automatico obbligo di fornire la resa del conto (cfr. pag. 11 della sentenza). La censura è fondata. La circostanza che il bene in comproprietà fosse nella disponibilità esclusiva di uno dei condividenti autorizza l’altro a proporre, oltre alla domanda di divisione, anche la distinta domanda di rendiconto, che nel caso di specie gli odierni ricorrenti avevano proposto. Sul punto, va ribadito che qualora uno dei condividenti si trovi nel possesso dell’intero bene da dividere e ne abbia goduto in via esclusiva sino alla divisione, si configura, oltre al diritto al conguaglio a favore della parte non assegnataria del cespite, anche l’autonomo diritto, a favore della parte che non aveva la disponibilità materiale del bene, “… alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti –eventualmente maturati e non percepiti–prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con l’azione didivisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione direndiconto” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 11519del 25/05/2011 , Rv. 618098). In applicazione di tale principio, si è affermato che “I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, c.c., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato”(Cass. Sez. 2 Sentenza n. 5504 del 05/04/2012 , Rv.621958). Il presupposto logico – giuridico dell’obbligo di rendiconto gravante sul soggetto che abbia avuto la materiale disponibilità del cespite in comproprietà ed oggetto della domanda di divisione, non è dunque da individuare nella natura produttiva del bene, bensì nella circostanza che di esso uno soltanto dei condividenti ne abbia potuto godere sino alla pronuncia di divisione. Dal che deriva l’erroneità della statuizione impugnata, con la quale la Corte di Appello ha escluso la sussistenza dell’obbligo del rendiconto in ragione della natura infruttifera dell’immobile e dell’insufficienza del fatto che lo stesso sia stato goduto dalla famiglia Sacco. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare le risultanze della C.T.U., la quale aveva confermato che l’immobile oggetto della divisione era stato goduto in via esclusiva dalla famiglia Sacco. La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo. In definitiva, vanno accolti il primo ed ilsecondo motivo di ricorso , con assorbimento del terzo.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione ai motiv i accolt i, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità . P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo e secondo motivo di ricorso edichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione allecensure accolt e e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di A
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