CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1995
Cassazione n. 28762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di percosse e lesioni; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputata, evidenziando che, dopo la sentenza di appello, è stata rimessa la querela con contestuale accettazione; Considerato che la persona offesa ha rimesso la querela e che v'è stata accettazione da parte dell'imputata, così come documentato dagli atti acquisiti; Considerato che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputata, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, peraltro comportando i vizi denunciati con gli altri motivi un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dalla intervenuta estinzione del reato; Rilevato, pertanto, che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere i reati contestati estinti per remissione di querela e, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.); P. Q. M. sevo Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché ir reato, estinto per remissione di querela Pone le spese del procedimento a carico della querelata [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consiglieyé estetsore [OSCURATO:PERSONA]