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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18782/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG k,12;x7-74-tuz_e& Ite (Cern 1S i. (1'51'U' `(1/ti ,‘293f2 Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa il 19 giugno 2020, la Corte di Assise di appello di Napoli, pronunciandosi nella veste di giudice per l'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati accertati nelle seguenti pronunce: a) sentenza della Corte di appello di Napoli dell'il. febbraio 2003, irrevocabile il 4 ottobre 2003, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso "nel 1999 con condotta tuttora perdurante"; b) sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 27 novembre 2017, irrevocabile il 9 luglio 2018, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416- bis cod. pen. ,fatti "commessi in Napoli dal 2005, accertati dal giugno 2013, con condotta perdurante" e 73 d.P.R. n.309 del 1990, fatti "commessi in Napoli tra il gennaio e il settembre 2014"; c) sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 luglio 2005, irrevocabile il 29 gennaio 2008, di condanna alla pena di anni 18 di reclusione ed C 57.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 1990 al 1998; d) sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 gennaio 2017, irrevocabile il 26 settembre 2018, di condanna alla pena di anni 11, mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, accertato dall'aprile 2013 al marzo 2014; e) sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 febbraio 2017, irrevocabile il 14 giugno 2018, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 497/74, "commesso in Napoli 1'8 marzo 2014"; f) sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 18 settembre 2018, irrevocabile il 4 dicembre 2018, di condanna alla pena di anni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 575, 577 n. 3 e 4 cod. pen., commesso il 27 giugno 1987; g) sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 16 ottobre 2020, irrevocabile il 17 giugno 2021, di condanna alla pena di anni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 575, 577 n. 3 e 4 cod. pen., commesso in data 20 gennaio 1989.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto i l'annullamento per violazione di legge dell'art. 81 cod. pen. per avere il giudice dell'esecuzione omesso la valutazione delle due ordinanze emesse in data 27 febbraio 2020 e 23 dicembre 2019 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, con le quali veniva riconosciuto il vincolo della continuazione tra le sentenze riportate da a) a f) dell'elenco riportato nell'istanza.

Su tali basi avrebbe dovuto fondarsi l'ulteriore riconoscimento della continuazione con la sentenza sub g) relativa all'omicidio, commesso in data 20 gennaio 1989, in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, inoltre, la motivazione risulta del tutto carente con riferimento agli specifici oneri motivazionali che gravano sul giudice dell'esecuzione, nel caso in cui la continuazione sia stata già riconosciuta da altro giudice con riferimento ad analoghi episodi.

Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato e merita, dunque, il rigetto.

1. In via preliminare occorre sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato come non sia configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale di costituzione dell'associazione o del suo ingresso da parte del singolo partecipe (Fattispecie in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991). (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259481; Sez. 6, n. 3650 del 26/09/1997, Conoscenti, Rv. 208717).

Allo stesso modo la Corte di cassazione, nel valutare la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e l'omicidio commesso da un associato, ha escluso che, per accogliere la richiesta, possa essere sufficiente il solo rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca (Sez. 1, n.1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 249930).

1.1. Si è altresì precisato nella giurisprudenza di legittimità che, qualora un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista della perpetrazione d'omicidi, ciò non implica che ogni delitto commesso e deliberato nel contesto del vincolo associativo sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittima l'esclusione di tale nesso quando l'omicidio presenti il carattere dell'estemporaneità, siccome determinato da ritenute esigenze contingenti ed insorte nell'ambito di dinamiche di contrapposizione interna al sodalizio (Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489).

Ancora, questa Corte esclude che, in tema di associazione mafiosa, possa sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della "societas sceleris", e che i diversi fatti di sangue siano consumati "per eseguire" il delitto di cui all'art 416-bis cod.pen., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente quanto all'adesione del singolo partecipe rispetto ai delitti commessi; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita (Sez. 5, n. 495 del 25/01/2000, Battaglia, Rv. 216498).

Nella medesima prospettiva, la Suprema Corte ha evidenziato che l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione richiede che le condotte integrativi delle diverse violazioni siano state deliberate, almeno nelle loro componenti essenziali, sin da quando è stato commesso il primo reato.

Ne consegue che non è sufficiente il generico programma dell'organizzazione criminale di commettere omicidi per ritenere la continuazione tra i reati di cui agli artt. 416-bis e 575 cod. pen. se non è provato che i predetti delitti erano presenti nella mente dell'agente nelle sue linee essenziali sin dal momento in cui si verificò l'adesione alla formazione criminosa (Nella specie, l'omicidio era stato commesso, a seguito di uno "sgarro"; tale elemento, secondo la Corte, non appare illogico per ritener non provato, che l'omicidio fosse stato programmato sin dal momento della costituzione del vincolo associativo) (Sez. 6, n. 2960 del 27/09/1999, Rv. 214555).

1.2. Dai citati orientamenti giurisprudenziali emerge la conclusione per cui è contrario ai canoni ermeneutici propri dello statuto normativo di cui all'art. 81 cod. pen. qualsivoglia automatismo volto ad unificare per continuazione la partecipazione ad una associazione di stampo mafioso e omicidi commessi, sia pure nel contesto criminale che deriva dall'appartenenza a tale associazione. 2.Venendo al caso di specie, le ordinanze emesse in data 27 febbraio 2020 e 23 dicembre 2019 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, di cui si lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice dell'esecuzione, risultano, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, effettivamente valutate dalla Corte di appello.

Quest'ultima non si è sottratta ad una analitica considerazione delle argomentazioni di tali provvedimenti e degli accertamenti contenuti nelle sentenze irrevocabili di condanna, che l'hanno indotta ad escludere che l'omicidio di Aliberti sia riconducibile al medesimo disegno criminoso dei reati indicati dal punto a) al punto f).

Il percorso motivazionale del provvedimento in esame mostra adesione ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte citati dal ricorrente e indica chiaramente le ragioni della decisione divergente rispetto alle due precedenti ordinanze pronunciate a favore di [OSCURATO:PERSONA], posto che l'uccisione di Aliberti non era prevedibile e deliberabile al momento dell'adesione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale dei "Capitoni", collocata sul finire degli anni settanta del secolo scorso, siccome azione sorretta da autonomo movente e da una propria, distinta, giustificazione estemporanea e contingente, ovvero il proposito vendicativo nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della vittima a causa del ferimento, operato da quest'ultima nei suoi confronti nell'ambito di un conflitto a fuoco risalente a circa dieci anni prima, proposito che, seppur mantenuto fermo nel tempo, si è ritenuto non essere stato egualmente condiviso sin dalla sua insorgenza dagli esecutori materiali, compreso il ricorrente.1.3.

Successivamente, il giudice dell'esecuzione si è impegnato ad illustrare le ragioni della totale impossibilità di ritenere prevedibile, e quindi unitariamente avvinta nel disegno criminoso, la realizzazione di un omicidio nell'ambito del contesto di commissione dei diversi reati in materia di sostanze stupefacenti, anche nell'ambito di varie associazioni, reati dal punto b) al punto d), che, già di per sé, secondo la comune esperienza, non coinvolgono la commissione di omicidi, e con il reato in materia di armi, punto e), peraltro distante quindici anni rispetto all'omicidio di Aliberti.

Analoghe conclusioni ha rassegnato in riferimento all'omicidio di cui alla sentenza sub f), distanziato da quello in danno di Aliberti di circa sette anni e motivato da una causale eccentrica personale di [OSCURATO:PERSONA], avulsa dal programma dell'associazione camorristica e dal movente che aveva sorretto la soppressione di Aliberti.

1.4. Peraltro, in assenza di carenze motivazionali, è precluso a questa Corte di pronunciarsi nuovamente sul la questione dedotta dal condannato.Infatti, come sostiene la giurisprudenza di legittimità, il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reato-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale: nulla infatti "in rerum natura" si oppone alla circostanza per cui, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, così che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso.

Si tratta dunque di una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa volta a volta all'apprezzamento del giudice. (Fattispecie di ipotizzata continuazione tra associazione per delinquere di tipo mafioso e omicidio volontario, in relazione alla quale la Suprema Corte ha ritenuto immune di censure la valutazione del giudice di merito circa la mancata prova della unicità di disegno criminoso tra le due fattispecie criminose) (Sez. 6, Sentenza n. 1474 del 02/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997 ), Giampà, Rv. 208916 — 01).

Alla luce degli elementi esposti, l'ordinanza si presenta scevra da errori di diritto e da difetti motivazionali ed il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG k,12;x7-74-tuz_e& Ite (Cern 1S i. (1'51'U' `(1/ti ,‘293f2 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa il 19 giugno 2020, la Corte di Assise di appello di Napoli, pronunciandosi nella veste di giudice per l'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati accertati nelle seguenti pronunce: a) sentenza della Corte di appello di Napoli dell'il. febbraio 2003, irrevocabile il 4 ottobre 2003, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso "nel 1999 con condotta tuttora perdurante"; b) sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 27 novembre 2017, irrevocabile il 9 luglio 2018, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416- bis cod. pen. ,fatti "commessi in Napoli dal 2005, accertati dal giugno 2013, con condotta perdurante" e 73 d.P.R. n.309 del 1990, fatti "commessi in Napoli tra il gennaio e il settembre 2014"; c) sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 luglio 2005, irrevocabile il 29 gennaio 2008, di condanna alla pena di anni 18 di reclusione ed C 57.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 1990 al 1998; d) sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 gennaio 2017, irrevocabile il 26 settembre 2018, di condanna alla pena di anni 11, mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, accertato dall'aprile 2013 al marzo 2014; e) sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 febbraio 2017, irrevocabile il 14 giugno 2018, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 497/74, "commesso in Napoli 1'8 marzo 2014"; f) sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 18 settembre 2018, irrevocabile il 4 dicembre 2018, di condanna alla pena di anni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 575, 577 n. 3 e 4 cod. pen., commesso il 27 giugno 1987; g) sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 16 ottobre 2020, irrevocabile il 17 giugno 2021, di condanna alla pena di anni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 575, 577 n. 3 e 4 cod. pen., commesso in data 20 gennaio 1989. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto i l'annullamento per violazione di legge dell'art. 81 cod. pen. per avere il giudice dell'esecuzione omesso la valutazione delle due ordinanze emesse in data 27 febbraio 2020 e 23 dicembre 2019 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, con le quali veniva riconosciuto il vincolo della continuazione tra le sentenze riportate da a) a f) dell'elenco riportato nell'istanza. Su tali basi avrebbe dovuto fondarsi l'ulteriore riconoscimento della continuazione con la sentenza sub g) relativa all'omicidio, commesso in data 20 gennaio 1989, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, inoltre, la motivazione risulta del tutto carente con riferimento agli specifici oneri motivazionali che gravano sul giudice dell'esecuzione, nel caso in cui la continuazione sia stata già riconosciuta da altro giudice con riferimento ad analoghi episodi. Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato e merita, dunque, il rigetto. 1. In via preliminare occorre sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato come non sia configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale di costituzione dell'associazione o del suo ingresso da parte del singolo partecipe (Fattispecie in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991). (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259481; Sez. 6, n. 3650 del 26/09/1997, Conoscenti, Rv. 208717). Allo stesso modo la Corte di cassazione, nel valutare la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e l'omicidio commesso da un associato, ha escluso che, per accogliere la richiesta, possa essere sufficiente il solo rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca (Sez. 1, n.1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 249930). 1.1. Si è altresì precisato nella giurisprudenza di legittimità che, qualora un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista della perpetrazione d'omicidi, ciò non implica che ogni delitto commesso e deliberato nel contesto del vincolo associativo sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittima l'esclusione di tale nesso quando l'omicidio presenti il carattere dell'estemporaneità, siccome determinato da ritenute esigenze contingenti ed insorte nell'ambito di dinamiche di contrapposizione interna al sodalizio (Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489). Ancora, questa Corte esclude che, in tema di associazione mafiosa, possa sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della "societas sceleris", e che i diversi fatti di sangue siano consumati "per eseguire" il delitto di cui all'art 416-bis cod.pen., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente quanto all'adesione del singolo partecipe rispetto ai delitti commessi; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita (Sez. 5, n. 495 del 25/01/2000, Battaglia, Rv. 216498). Nella medesima prospettiva, la Suprema Corte ha evidenziato che l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione richiede che le condotte integrativi delle diverse violazioni siano state deliberate, almeno nelle loro componenti essenziali, sin da quando è stato commesso il primo reato. Ne consegue che non è sufficiente il generico programma dell'organizzazione criminale di commettere omicidi per ritenere la continuazione tra i reati di cui agli artt. 416-bis e 575 cod. pen. se non è provato che i predetti delitti erano presenti nella mente dell'agente nelle sue linee essenziali sin dal momento in cui si verificò l'adesione alla formazione criminosa (Nella specie, l'omicidio era stato commesso, a seguito di uno "sgarro"; tale elemento, secondo la Corte, non appare illogico per ritener non provato, che l'omicidio fosse stato programmato sin dal momento della costituzione del vincolo associativo) (Sez. 6, n. 2960 del 27/09/1999, Rv. 214555). 1.2. Dai citati orientamenti giurisprudenziali emerge la conclusione per cui è contrario ai canoni ermeneutici propri dello statuto normativo di cui all'art. 81 cod. pen. qualsivoglia automatismo volto ad unificare per continuazione la partecipazione ad una associazione di stampo mafioso e omicidi commessi, sia pure nel contesto criminale che deriva dall'appartenenza a tale associazione. 2.Venendo al caso di specie, le ordinanze emesse in data 27 febbraio 2020 e 23 dicembre 2019 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, di cui si lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice dell'esecuzione, risultano, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, effettivamente valutate dalla Corte di appello. Quest'ultima non si è sottratta ad una analitica considerazione delle argomentazioni di tali provvedimenti e degli accertamenti contenuti nelle sentenze irrevocabili di condanna, che l'hanno indotta ad escludere che l'omicidio di Aliberti sia riconducibile al medesimo disegno criminoso dei reati indicati dal punto a) al punto f). Il percorso motivazionale del provvedimento in esame mostra adesione ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte citati dal ricorrente e indica chiaramente le ragioni della decisione divergente rispetto alle due precedenti ordinanze pronunciate a favore di [OSCURATO:PERSONA], posto che l'uccisione di Aliberti non era prevedibile e deliberabile al momento dell'adesione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale dei "Capitoni", collocata sul finire degli anni settanta del secolo scorso, siccome azione sorretta da autonomo movente e da una propria, distinta, giustificazione estemporanea e contingente, ovvero il proposito vendicativo nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della vittima a causa del ferimento, operato da quest'ultima nei suoi confronti nell'ambito di un conflitto a fuoco risalente a circa dieci anni prima, proposito che, seppur mantenuto fermo nel tempo, si è ritenuto non essere stato egualmente condiviso sin dalla sua insorgenza dagli esecutori materiali, compreso il ricorrente.1.3. Successivamente, il giudice dell'esecuzione si è impegnato ad illustrare le ragioni della totale impossibilità di ritenere prevedibile, e quindi unitariamente avvinta nel disegno criminoso, la realizzazione di un omicidio nell'ambito del contesto di commissione dei diversi reati in materia di sostanze stupefacenti, anche nell'ambito di varie associazioni, reati dal punto b) al punto d), che, già di per sé, secondo la comune esperienza, non coinvolgono la commissione di omicidi, e con il reato in materia di armi, punto e), peraltro distante quindici anni rispetto all'omicidio di Aliberti. Analoghe conclusioni ha rassegnato in riferimento all'omicidio di cui alla sentenza sub f), distanziato da quello in danno di Aliberti di circa sette anni e motivato da una causale eccentrica personale di [OSCURATO:PERSONA], avulsa dal programma dell'associazione camorristica e dal movente che aveva sorretto la soppressione di Aliberti. 1.4. Peraltro, in assenza di carenze motivazionali, è precluso a questa Corte di pronunciarsi nuovamente sul la questione dedotta dal condannato.Infatti, come sostiene la giurisprudenza di legittimità, il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reato-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale: nulla infatti "in rerum natura" si oppone alla circostanza per cui, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, così che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Si tratta dunque di una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa volta a volta all'apprezzamento del giudice. (Fattispecie di ipotizzata continuazione tra associazione per delinquere di tipo mafioso e omicidio volontario, in relazione alla quale la Suprema Corte ha ritenuto immune di censure la valutazione del giudice di merito circa la mancata prova della unicità di disegno criminoso tra le due fattispecie criminose) (Sez. 6, Sentenza n. 1474 del 02/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997 ), Giampà, Rv. 208916 — 01). Alla luce degli elementi esposti, l'ordinanza si presenta scevra da errori di diritto e da difetti motivazionali ed il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M.
Sentenza Cassazione n. 18782/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris