Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20344/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27505/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA](cf.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al R.G.N. 16444/2018, con domicilio eletto in Roma, via del Tritone n. 169 (studio D’Avack; cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate; –intimata – per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 3 6760/2021 , depositata il 25 novembre2021, della Corte Suprema di Cassazione ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

ERRORE materiale- correzione di Rilevato che:

1. –con ordinanza n. 36760/2021, depositata il 25 novembre 2021, questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 7883/2017, depositata il 20 dicembre 2017, della Commissione tributaria regionaledel Lazio, e – cassando la sentenza impugnata, con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente –in punto di spese processuali ha così statuito (al terzo capoverso) : «Compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200, per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge»; -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quindi, con la procedura di correzione di errore materiale, deducendo che l’ordinanza ha omesso di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese proposta da essa esponente;

2. –l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. – come risulta dal ricorso per cassazione iscritto al R.G.N. 16444/2018, e definito dalla Corte con la citata ordinanza, la ricorrente aveva richiesto disciplinarsi le spese del giudizio secondo soccombenza «con distrazione in favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.»; -le Sezioni Unite della Corte hanno, quindi, statuito che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ( Cass. Sez.

U., 7 luglio 2010, n. 16037; adde, ex plurimis, Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12437);

2. -l’istanza di correzione va, pertanto, accolta dietro integrazione della disciplina delle spese processuali con la disposizione relativa alla loro distrazione in favore dell’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]; -la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali ( Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte - dispone che il dispositivo dell ’ ordinanza di questa Corte , n. 36760/2021, depositata il 25 novembre 2021, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «come per legge» (di cui al terzo capoverso), «, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA].»; - manda alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27505/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA](cf.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al R.G.N. 16444/2018, con domicilio eletto in Roma, via del Tritone n. 169 (studio D’Avack; cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate; –intimata – per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 3 6760/2021 , depositata il 25 novembre2021, della Corte Suprema di Cassazione ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . ERRORE materiale- correzione di Rilevato che: 1. –con ordinanza n. 36760/2021, depositata il 25 novembre 2021, questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 7883/2017, depositata il 20 dicembre 2017, della Commissione tributaria regionaledel Lazio, e – cassando la sentenza impugnata, con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente –in punto di spese processuali ha così statuito (al terzo capoverso) : «Compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200, per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge»; -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quindi, con la procedura di correzione di errore materiale, deducendo che l’ordinanza ha omesso di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese proposta da essa esponente; 2. –l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. – come risulta dal ricorso per cassazione iscritto al R.G.N. 16444/2018, e definito dalla Corte con la citata ordinanza, la ricorrente aveva richiesto disciplinarsi le spese del giudizio secondo soccombenza «con distrazione in favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.»; -le Sezioni Unite della Corte hanno, quindi, statuito che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ( Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037; adde, ex plurimis, Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12437); 2. -l’istanza di correzione va, pertanto, accolta dietro integrazione della disciplina delle spese processuali con la disposizione relativa alla loro distrazione in favore dell’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]; -la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali ( Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte - dispone che il dispositivo dell ’ ordinanza di questa Corte , n. 36760/2021, depositata il 25 novembre 2021, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «come per legge» (di cui al terzo capoverso), «, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA].»; - manda alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza
Sentenza Cassazione n. 20344/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris